Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22250 del 25/09/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 25/09/2017, (ud. 20/07/2017, dep.25/09/2017),  n. 22250

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10992-2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

MARISAN S.R.L. IN LIQUIDAZIONE;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1564/01/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di CATANZARO, depositata il 22/10/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 20/07/2017 dal Consigliere Dott. PAOLA VELLA.

Fatto

RILEVATO

che:

1. con riguardo ad avviso di recupero di credito Iva relativo agli anni d’imposta 2005-2009, il giudice a quo ha dichiarato inammissibile l’appello dell’Agenzia delle entrate a causa del “mancato deposito, nel termine di gg. 30 dalla spedizione a mezzo posta del ricorso in appello, della ricevuta della spedizione per raccomandata”, non potendo detto vizio essere “sanato ex posì da una sua eventuale “tardiva produzione”, nè dal comportamento processuale della controparte;

2. l’amministrazione ricorrente lamenta la “violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, comma 2 e art. 22, comma 1”, per avere la C.T.R. erroneamente ritenuto che il termine di costituzione fosse ancorato alla spedizione, piuttosto che alla ricezione del ricorso, ed altresì per aver “ritenuto implicitamente irrilevante… la copia dell’avviso di ricevimento della relativa raccomandata che era stata depositata in giudizio unitamente al ricorso” (doc. 3);

3. all’esito della camera di consiglio, il Collegio ha disposto l’adozione della motivazione in forma semplificata.

Diritto

CONSIDERATO

che:

4. il ricorso è fondato, alla luce dei principi di recente affermati dalle Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U. 29 maggio 2017, n. 13452, Rv. 644364) in base ai quali, nel processo tributario:

4.1 “il termine di trenta giorni per la costituzione in giudizio del ricorrente (o dell’appellante), che si avvalga per la notificazione del servizio postale universale, decorre non dalla data della spedizione diretta del ricorso a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, ma dal giorno della ricezione del plico da parte del destinatario (o dall’evento che la legge considera equipollente alla ricezione” (conf. ex multis, Cass. Sez. 5, nn. 12185/08, 9173/11, 18373/12, 7645/14, 19138/16; Cass. Sez. 6-5, nn. 12027/14, 14183/15, 18296/15);

4.2. “non costituisce motivo d’inammissibilità del ricorso (o dell’appello), che sia stato notificato direttamente a mezzo del servizio postale universale, il fatto che il ricorrente (o l’appellante), al momento della costituzione entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della raccomandata da parte del destinatario, depositi l’avviso di ricevimento del plico e non la ricevuta di spedizione, purchè nell’avviso di ricevimento medesimo la data di spedizione sia asseverata dall’ufficio postale con stampigliatura meccanografica ovvero con proprio timbro datario. Solo in tal caso, infatti, l’avviso di ricevimento è idoneo ad assolvere la medesima funzione probatoria che la legge assegna alla ricevuta di spedizione; invece, in loro mancanza, la non idoneità della mera scritturazione manuale o comunemente dattilografica della data di spedizione sull’avviso di ricevimento può essere superata, ai fini della tempestività della notifica del ricorso (o dell’appello), unicamente se la ricezione del plico sia certificata dall’agente postale come avvenuta entro il termine di decadenza per l’impugnazione dell’atto (o della sentenza)” (v. Cass. Sez. 5, nn. 4615/08, 27991/11, 23593/12, 7645/14, 5376/15, 19138/16, 27286/16,);

5. facendo applicazione dei richiamati principi alla fattispecie concreta, dagli atti di causa – ivi compresi i documenti integralmente riprodotti all’interno del ricorso – risulta che:

5.1. la costituzione in giudizio della parte appellante, in data 22/10/2013, è sicuramente tempestiva, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, comma 2 e art. 22,comma 1, poichè il relativo termine di trenta giorni decorre dalla ricezione in data 25/09/2013 della raccomandata contenente l’appello;

5.2. l’avviso di ricevimento, in quanto recante la data di spedizione del 23/09/2013 con stampigliatura meccanografica, è idoneo ad assolvere la medesima funzione probatoria, ai fini del riscontro della tempestività dell’appello, che la legge assegna alla ricevuta di spedizione non prodotta dall’appellante;

5.3. ne segue la tempestività dell’appello della sentenza di primo grado, depositata il 7/02/2013 e non notificata (cfr. punti 5.8 e 5.9 di Cass. Sez. U. n. 13452/17);

6. la sentenza impugnata va quindi cassata con rinvio per l’esame dell’appello erroneamente dichiarato inammissibile, oltre che per la regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

 

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Calabria, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 20 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 25 settembre 2017

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