Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22250 del 05/09/2019
Cassazione civile sez. VI, 05/09/2019, (ud. 05/03/2019, dep. 05/09/2019), n.22250
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DORONZO Adriana – Presidente –
Dott. LEONE Margherita Maria – rel. Consigliere –
Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –
Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –
Dott. SPENA Francesca – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 12387-2018 proposto da:
P.S., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLE
ACACIE 13/15, presso il CENTRO CAF, rappresentata e difesa
dall’avvocato GIANCARLO DI GENIO;
– ricorrente –
contro
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (OMISSIS), in
persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la sede dell’AVVOCATURA
dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso dagli avvocati
CLEMENTINA PULLI, EMANUELA CAPANNOLO, MANUELA MASSA, NICOLA VALENTE;
– resistente –
avverso il decreto del TRIBUNALE di SALERNO, depositato il
22/11/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 05/03/2019 dal Consigliere Relatore Dott.ssa LEONE
MARGHERITA MARIA.
Fatto
RILEVATO
CHE:
Il tribunale di Salerno, in sede di procedimento ex art. 445 bis c.p.c., con il decreto di omologa n. 1909/2017 aveva accertato la sussistenza del requisito sanitario del 74% utile alla prestazione di riferimento (assegno mensile di assistenza) in capo a P.S., con decorrenza dalla domanda amministrativa e con condanna dell’Inps al pagamento delle spese di giudizio liquidate e distratte in complessivi Euro 336,00.
Avverso tale statuizione, solo con riguardo alle spese di lite, parte ricorrente proponeva ricorso straordinario ai sensi dell’art. 111 Cost. cassazione affidato ad un solo motivo. L’Inps depositava procura alle liti.
Diritto
CONSIDERATO
CHE
Con un solo motivo è denunciata la violazione e falsa applicazione delle norme di diritto quali al D.M. n. 55 del 2014, tabelle n. 9 e 2 nonchè L. n. 794 del 1942, art. 24,D.M. n. 585 del 1994,art. 4 comma 1, L. n. 1051 del 1957, nonchè vizio di motivazione in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5.
Preliminarmente deve ritenersi ammissibile il ricorso in quanto questa Corte ha chiarito che “In tema di accertamento tecnico preventivo di cui all’art. 445 bis c.p.c., il decreto di omologa che, in assenza di contestazione delle parti, si discosti dalle conclusioni del consulente tecnico di ufficio, benchè non impugnabile con ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost., salvo che per il capo relativo alle spese, risulta viziato da una difformità che costituisce mero errore materiale emendabile con la procedura di correzione”(Cass. n. 26758/2016; Cass.n.:19062/2017).
Rilevava la incongruità della somma liquidata rispetto al valore della controversia, indicando in complessivi E. 805,00 l’importo invece dovuto per la fase del giudizio in questione (dal quale andava detratta la somma già liquidata).
Il motivo risulta fondato. Si osserva che, ai fini della individuazione degli scaglioni applicabili in ragione del valore della causa per la liquidazione delle spese di giudizio, nelle controversie relative a prestazioni previdenziali (quale quella in oggetto), il valore della causa deve essere determinato alla stregua del criterio dettato dall’art. 13 c.p.c., comma 2 per le cause relative a rendite temporanee o vitalizie (e cioè cumulando fino ad un massimo di dieci le annualità domandate), alle quali, ove venga in contestazione l’accertamento del diritto alla corresponsione nella misura richiesta, è assimilabile la prestazione assicurativa” (Cass. n. 15656/2012 conf. Cass. n. 10454/2015, Cass.SU n. 10455/2015).
Applicando tali principi al caso in esame, il valore della causa va individuato tra Euro 26.000,00 ed Euro 52.000,00 in tale scaglione rientrando l’ammontare di dieci annualità della prestazione richiesta, ed i parametri minimi stabiliti per tale scaglione, computando tre fasi per il procedimento di istruzione preventiva, vanno individuati in Euro 1.212,00 per la fase di istruzione preventiva (risultanti dalla somma di Euro 472,50 per studio della controversia, Euro 375,00 per la fase introduttiva del giudizio ed Euro 364,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione, dovendosi ridurre le prime due del 50% e la terza del 70%, ai sensi del D.M. n. 55 del 2014, art. 4). Deve rilevarsi che con riguardo alla fase istruttoria e/o di trattazione, la riduzione va operata sottraendo il 70% all’importo del parametro medio, dovendo così interpretarsi il disposto del D.M. n. 55 del 2014, art. 4, che testualmente prevede un riduzione “fino al 70 per cento” dell’importo liquidato per tale fase.
Avuto riguardo all’importo dianzi delineato, balza evidente come la liquidazione delle spese contenuta nell’impugnata decisione sia inferiore a detti minimi, nè risulta alcuna motivazione in ordine alla non riconoscibilità, nel caso concreto, di alcuni compensi stabiliti dal citato D.M. n. 55 del 2014, in relazione alle singole fasi processuali. Deve peraltro soggiungersi che la
somma richiesta dalla parte ricorrente in ricorso è di complessivi Euro 805,00.
Pertanto, in accoglimento del ricorso, la sentenza va cassata per quanto di ragione e, non apparendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito liquidando le spese in complessivi Euro 805,00 per compensi professionali, essendo in tal misura determinata la domanda contenuta nel ricorso non superabile nel suo ammontare, in ragione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, oltre rimborso spese forfetario nella misura del 15%. Le spese delò giudizio di legittimità seguono il principio della soccombenza.
In considerazione dell’accoglimento del ricorso, non sussistono presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
PQM
La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, liquida le spese del giudizio di merito in Euro 805,00 per compensi professionali oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge con distrazione al procuratore antistatario. Condanna l’Inps al pagamento delle spese processuali del presente giudizio di legittimità liquidate in Euro 800,00 per compensi e Euro 200,00 per esborsi oltre spese generali nella misura del 15%, con distrazione al procuratore antistatario.
Così deciso in Roma, il 5 marzo 2019.
Depositato in Cancelleria il 5 settembre 2019