Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2225 del 31/01/2014


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 2225 Anno 2014
Presidente: CHINDEMI DOMENICO
Relatore: BOTTA RAFFAELE

SENTENZA
sul ricorso R.G. n. 3197/12 proposto da:
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (quale incorporante della Banca
Antonveneta S.p.A., già Banca Antoniana Popolare Veneta S.p.A., che aveva incorporato la Banca Cattolica S.p.A. quale conferita ria della Banca Cattolica Popolare Società cooperativa a r.1.), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Sicilia 66, presso
gli avv. Prof. Augusto Fantozzi e Roberto Tieghi, che la rappresentano e difendono giusta delega in calce al ricorso;
ricorrente
Contro
13
Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente
domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale
dello Stato, che la rappresenta e difende per legge;
controricorrente

E sul ricorso R.G. n. 5708/12 proposto da:
Cattolica Popolare Società cooperativa a r.1., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Sicilia 66,
presso l’avv. Livia Ranuzzi, rappresentata e difesa dagli avv.ti Antonio Mario Cazzolla e Luigi Quercia giusta delega a margine del ricorso;
ricorrente
Contro
Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore;
– intimata —

Oggetto:
IRPEG. ILOR. Accertamento maggiori redditi. Con-

dono. Cessata materia del contendere.

Data pubblicazione: 31/01/2014

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Centrale, Sezione di Bari,
n. 31/2011, del 22 febbraio 2010, depositata il 20 gennaio 2011, non notificata;
Udita la relazione svolta nella Pubblica Udienza del 12 dicembre 2013 dal
Relatore Cons. Raffaele Botta;
Udito l’avv. Anna Maria Galluzzo per l’Avvocatura generale dello Stato;
Udito il P.M., nella persona del sostituto Procuratore Generale Dott. Sergio
Del Core, che ha concluso per la dichiarazione di estinzione del giudizio per
cessata materia del contendere.
Letto il ricorso R.G. n. 3107/12 proposto dal Monte Paschi Siena quale conferitaria dell’attività bancaria della Banca Cattolica Popolare Società cooperativa a r.l. (ora Cattolica Popolare Società cooperativa a r.1.), che concerne
un avviso di accertamento per maggiori redditi relativi all’anno 1980 a carico della Banca Cattolica Popolare;
Letto il relativo controricorso depositato dall’Agenzia delle Entrate;
Letto il ricorso R.G. n. 5708/12 proposta dalla Cattolica Popolare Società
cooperativa a r.l. che concerne l’impugnazione del medesimo provvedimento cui fa riferimento il ricorso R.G. n. 3107/12;
Preso atto che l’Agenzia delle Entrate si è limitata a depositare atto di costituzione ai fini della partecipazione all’udienza di discussione;
Letta l’istanza depositata dal Monte Pascili Siena, con il quale la parte ricorrente dato atto che in sede di autotutela l’amministrazione ha ritenuto valido
rispetto all’oggetto della controversia il condono presentato ai sensi della
legge n. 413 del 1991, dichiara di rinunciare al ricorso;
Letta l’istanza depositata dalla Cattolica Popolare Società cooperativa a r.l.
che formula richiesta assolutamente identica a quella formulata dal Monte
Paschi Siena;
Ritenuto che i ricorsi debbano essere riuniti, trattandosi di un’unica controversia;
Ritenuto che a seguito del positivo esercizio dell’autotutela dal parte
dell’amministrazione, da quest’ultima attestata nella documentazione allegata alle ricordata istanze e che pertanto debba essere dichiarata la cessazione
della materia del contendere;
Ritenuto altresì, che in ragione delle modalità di definizione della controversia (condono) e della esplicita richiesta di parte sia giustificata la compensazione delle spese.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Riunisce i ricorsi R.G. 3107/12 e R.G. 5708/12 e dichiara cessata la materia
del contendere. Compensa le spese.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio dea-dicembre 2013.

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