Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2225 del 30/01/2018


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 2225 Anno 2018
Presidente: BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI
Relatore: CAIAZZO ROSARIO

SENTENZA
sul ricorso n. 3029/10, proposto da:
Robur s.p.a., in persona del legale rappres. p.t., elett.te domic. in Roma, in
viale Parioli n.43, presso l’avv. F. D’Ayala Valva, che la rappres. e difende, con
procura speciale in atti;
RICORRENTE
CONTRO
Agenzia delle entrate, elett.te domic. in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12,
presso l’avvocatura dello Stato che la rappres. e difende;
CONTRORICORRENTE
avverso la sentenza n. 179/66/2008 della Commissione tributaria regionale
della Lombardia, depositata il 15/12/2008;
udita la relazione del consigliere dott. Rosario Caiazzo, all’udienza pubblica
dell’il ottobre 2017;
udito il difensore della parte ricorrente, avv. F. D’Ayala Valva;
udito il difensore della parte controricorrente, avv.to M. Capolupo;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale,
dott.ssa Rita Sanlorenzo, la quale ha concluso per il rigetto del ricorso.
FATTI DI CAUSA
La Robur s.p.a. impugnò un avviso d’accertamento, emesso nel 2004 in
relazione al 2002, a seguito di controllo contabile, con cui fu rettificato il
reddito d’impresa, rideterminando il valore della produzione e recuperando a

Data pubblicazione: 30/01/2018

tassazione iva indebitamente detratta in ordine a costi relativi a prestazioni
ricevute dalla società controllante Fin-Robur sapa, aventi ad oggetto attività
intese a migliorare la propria gestione economica e finanziaria, nonché a
promuovere lo sviluppo di nuovi mercati.
In particolare, l’ufficio considerò i suddetti costi non inerenti, in quanto
afferenti a prestazioni eseguite da dipendenti della società controllante per cui

applicato invece il valore normale delle stesse prestazioni a norma dell’art. 9
Tuir.
Si costituì l’ufficio, resistendo al ricorso.
La Ctp di Bergamo accolse il ricorso ritenendo che i costi sostenuti dal
contribuente rientrassero nell’ambito dei normali criteri discrezionali
dell’impresa e che l’abbattimento d’imposta conseguito fosse stato compensato
dai maggiori ricavi prodotti dalla società controllante.
L’Agenzia propose appello, accolto dalla Ctr, ritenendo che le prestazioni in
questione furono remunerate in misura “al di fuori di ogni logica economica,
concretizzando un ingiustificato trasferimento di averi dalla società capogruppo
alla controllata”.
La Robur spa ha proposto ricorso per cassazione, affidato a undici motivi.
Resiste l’Agenzia con controricorso, eccependo l’inammissibilità e l’infondatezza
del ricorso; la società ha depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo è stata denunziata omessa o apparente motivazione non
avendo la Ctr indicato le ragioni dell’antieconomicità dei costi disconosciuti,
allegando invece generici riferimenti alla mancanza di logica economica.
Con il secondo motivo, è stato denunziato vizio di motivazione per relativa
illogicità nella parte relativa all’ingiustificato arricchimento della società
controllante, indicata dalla Ctr quale conseguenza dell’eccessività dei costi
dedotti.
Con il terzo motivo, è stata dedotta l’insufficiente motivazione in ordine al
punto decisivo afferente all’antieconomicità dei costi.

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furono corrisposti emolumenti ritenuti eccessivi ed antieconomici, avendo

Con il quarto motivo, è stata denunziata violazione o falsa applicazione degli
artt. 75 (ora 109), 76 e 9 d.p.r. n.917/86 Tuir, artt. 39,1°c., lett.d), e 40 d.p.r.
n.600/73, nonché artt. 25 d.lgs. n.446/97, 13, 14 e 54 d.p.r. n.633/72, non
avendo la Ctr applicato correttamente le varie norme circa il valore stimato dei
costi, desunti dal bilancio della controllante (senza riferimento, come per
legge, alla media del costo praticato per la stessa tipologia di prestazioni),

lavorativi effettivi.
Con il quinto motivo, è stata denunziata violazione o falsa applicazione degli
artt. 75(ora 109) e degli stessi di cui al precedente motivo, non avendo la Ctr
fatto applicazione del valore “normale” dei costi.
Con il sesto motivo, è stata denunziata violazione o falsa applicazione dei
medesimi articoli (di cui ai precedenti motivi), non avendo la Ctr considerato
che la detrazione dei costi non aveva apportato alcuna utilità alla società
controllante che, invece, aveva versato maggiori imposte seppure attraverso
compensazione del debito d’imposta con il credito preesistente.
Con il settimo motivo, è stata dedotta la nullità della sentenza per violazione
dell’art. 112 c.p.c., avendo la Ctr omesso di pronunciare in conformità di
quanto dedotto dall’appellante Agenzia circa il ricalcolo dei costi sulla base di
220 giorni lavorativi (e non di 365) e il computo del mark-up aggiuntivo
(5,5,%).
Con l’ottavo motivo, è stata dedotta la nullità della sentenza impugnata per
violazione dell’art. 112 c.p.c., lamentando che la Ctr aveva omesso di
pronunciare sulla domanda formulata, in subordine, di ricalcolare il
corrispettivo “normale” e i costi comunque deducibili.
Con il nono motivo, è stata denunziata la nullità della stessa sentenza, ex art.
360, 1°c., n.4, c.p.c., per omessa motivazione sulla suddetta subordinata
domanda di rideterminazione dei costi non deducibili.
Con il decimo motivo, è stata denunziata la nullità della sentenza impugnata,
per omessa motivazione in ordine al rigetto implicito della domanda di
annullamento parziale dell’avviso d’accertamento relativo alla pretesa iva, in

senza considerare l’utile societario, peraltro errando il conteggio dei giorni

quanto tale imposta era stata regolarmente pagata dalla ricorrente e versata
dalla controllante.
Con l’undicesimo motivo, è stata denunziata violazione o falsa applicazione
degli art. 13,14 e 54 del d.p.r. n.633/72- applicabili ratione temporis- per aver
la Ctr ritenuto indetraibile l’iva sui costi asseritamente indeducibili perché
eccedenti il valore “normale”, non avendo determinato la relativa base

criterio del valore “normale” era di carattere residuale, almeno sino alla
modifica di cui alla direttiva europea del 24.7.06.
Sono stati formulati i quesiti di diritto e i momenti di sintesi.
Il ricorso è infondato.
Il primo motivo non può essere accolto in quanto la motivazione, sebbene
sintetica, è chiara e plausibile nel riferirsi all’eccessività e all’antiecononnicità
dei costi poiché il personale della società controllata svolgeva lavoro
impiegatizio ordinario; del resto, il carattere “altamente professionale” di tale
attività risulta smentito, oltre che dalle mansioni “routinarie” indicate
nell’avviso impugnato (inventario di magazzino; contabilizzazione di fatture;
redazione del bilancio; tenuta dei libri contabili, compilazione del modello
unico) anche dall’inferiore remunerazione percepita dal personale dipendente
della società controllante (fatto non contestata dalla società ricorrente).
Il secondo motivo è infondato.
Al riguardo, se è vero che non vi è stato alcun trasferimento di denaro dalla
società capogruppo alla controllata- atteso che si è verificato piuttosto il
contrario- ciò è irrilevante poiché il fatto decisivo ai fini del giudizio, cioè
l’antieconomicità dell’operazione in questione, non è stata contraddetta, sia in
relazione allo svolgimento delle mansioni “routinarie”, sia in ordine alla
circostanza che i dipendenti della società controllata erano remunerati con
somme inferiori rispetto al costo del lavoro oggetto di causa.
Il terzo motivo è infondato in quanto la Ctr ha motivato in maniera sufficiente
in quanto il riferimento alle prestazioni lautamente pagate è il finale giudizio di
valore in ordine all’antieconomicità- cioè alla sproporzione dei costi sostenuti e,
dunque, all’inerenza- desumibile, come detto, dagli indici costituiti dalla
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imponibile con il corrispettivo concordato dalle parti e soggiungendo che il

tipologia di mansioni e dall’importo delle retribuzioni corrisposte ai dipendenti
della società controllata.
Il quarto motivo è inammissibile, in quanto diretto al riesame del merito, circa i
criteri di stima dei costi dedotti e disconosciuti dall’ufficio; al riguardo, la
ricorrente avrebbe dovuto dedurre il vizio motivazionale, di cui al n. 5 dell’art.
360, 10 c., c.p.c.

le norme richiamate, avendo essa ritenuto i costi in questione eccessivi, e
dunque non normali, attraverso la comparazione con l’importo dei costi per le
stesse prestazioni remunerate dalla società controllante.
Il quinto motivo è parimenti inammissibile, poiché tendente al riesame del
merito; al riguardo, la ricorrente ha lamentato l’omessa verifica dell’asserito
abnorme scostamento dei costi contabilizzati dal corrispettivo determinato alla
stregua del valore “normale”, facendo dunque riferimento ad un giudizio
ipotetico scrutinabile dal giudice di merito.
Il motivo è comunque infondato non sussistendo il vizio dedotto dalla
ricorrente, avendo la Ctr accertato lo scostamento tra i costi sostenuti dalla
società controllante e quelli, invece, relativi alle remunerazioni corrisposte ai
dipendenti della stessa controllante.
Il sesto motivo è infondato, in quanto la Ctr ha ravvisato l’antieconomicità dei
costi perché non inerenti, a nulla rilevando che i costi sostenuti avessero
determinato un maggior versamento d’imposte.
Il settimo e ottavo motivo- da esaminare congiuntamente perché tra loro
connessi- sono infondati, in quanto non sussiste alcuna omessa pronuncia in
ordine al ricalcolo dei giorni impiegati per le prestazioni lavorative rese alla
società controllante, cioè alla rideterminazione dei costi deducibili, come si
evince dall’avviso d’accertamento.
Il nono motivo è del pari destituito di fondamento, alla stregua dei due
precedenti, con riferimento alla questione del ricalcolo percentuale che l’ufficio
avrebbe dovuto riconoscere sul lavoro prestato da un consulente esterno alla
società controllante.

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Il motivo è comunque infondato in quanto la decisione della Ctr non ha violato

Il decimo motivo non ha pregio poiché non è ravvisabile un’omessa
motivazione della Ctr circa l’indetraibilità dell’iva, considerando che
quest’ultima è un’automatica conseguenza dell’indeducibilità dei costi in
questione.
Infine, l’undicesimo motivo è infondato.
Al riguardo, occorre richiamare l’orientamento costante della Corte a tenore del

del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, nonché dalla sesta direttiva del Consiglio
17 maggio 1977, n. 77/388/CEE, ai fini della detrazione o del rimborso
dell’imposta assolta sulle operazioni passive (come gli acquisti di beni) non è
sufficiente il rivestimento formale della qualità di imprenditore, dovendosi
verificare in concreto l’inerenza e la strumentalità del bene o del servizio
acquistato rispetto alla specifica attività imprenditoriale, compiuta o anche solo
programmata (Cass., n. 25777/14; n. 16697/13; ord. n. 17783/17).
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso, condannando la parte ricorrente al pagamento, in
favore dell’Agenzia controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità che
liquida nella somma di euro 5200,00 per compensi, oltre le spese prenotate a
debito.
Così deciso nella camera di consiglio dell’il. ottobre 2017.
Il Presidente
Il giudice est.

t

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quale, in tema di iva, in base alla disciplina dettata dall’art. 4, secondo comma,

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