Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2225 del 30/01/2017


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Cassazione civile, sez. I, 30/01/2017, (ud. 14/10/2016, dep.30/01/2017),  n. 2225

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Presidente –

Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 15865-2015 proposto da:

A.J.R., in proprio e nella qualità di socio della

VILLAGGIO POSEIDONE S.R.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

BARNABA TORTOLINI 29, presso l’avvocato VALERIA MARSANO,

rappresentato e difeso dall’avvocato FRANCESCO SAVERIO BELVISO,

giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

C.S., A.M., elettivamente domiciliate in ROMA, VIA

AMELIA 15, presso l’avvocato CARLA LICIGNANO, rappresentate e difese

dagli avvocati GIOVANNI PUOTI, FRANCESCO GALLUCCIO MEZIO, giusta

procura a margine del controricorso e procura speciale per Notaio

dott. S.G. di (OMISSIS);

– controricorrenti –

contro

D.S.B.M., VILLAGGIO POSEIDONE SRL;

– intimate –

avverso la sentenza n. 443/2014 della CORTE D’APPELLO di LECCE,

depositata il 19/06/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

14/10/2016 dal Consigliere Dott. ANTONIO PIETRO LAMORGESE;

udito, per il ricorrente, l’Avvocato FRANCESCO BELVISO che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso;

uditi, per le controricorrenti, gli Avvocati GIOVANNI PUOTI e

FRANCESCO GALLUCCIO MEZIO che hanno chiesto l’inammissibilità o il

rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ZENO Immacolata, che ha concluso per l’inammissibilità del primo

motivo, rigetto del secondo, giudicato sul terzo motivo per

scioglimento del 2003, assorbimento degli ultimi due motivi.

Fatto

FATTI DI CAUSA

A.J.R., in proprio e quale unico socio accomandatario della Villaggio Poseidone sas, ha convenuto in giudizio C.S., A.M., D.S.B.M. e la Villaggio Poseidone sas ed ha chiesto che fosse annullata la sua esclusione dalla predetta società, deliberata in data 9 marzo 2006 da C.S. e A.M., entrambe subentrate all’accomandante A.C. in forza di testamento olografo. Secondo l’attore, C.S. e A.M. non avevano titolo per essere socie, essendo tardiva la loro dichiarazione in data 23 luglio 2003 di voler partecipare alla società come accomandanti, a norma dell’art. 2323 c.c. e art. 10 dell’atto costitutivo; gli addebiti contestatigli erano insussistenti e vi erano ragioni che giustificavano il fatto che non aveva potuto svolgere compiutamente la funzione di amministratore.

Le convenute si sono costituite, resistendo alle domande e deducendo di essere subentrate nella stessa posizione sociale del de cuius, stante la libera trasmissibilità delle quote del socio accomandante in caso di morte.

Nel giudizio si è costituita D.S.B.M., alla quale l’attore aveva ceduto una parte delle sue quote sociali, chiedendo l’accoglimento delle domande attoree.

Il Tribunale di Lecce ha accolto le domande ed ha dichiarato inefficace la delibera di esclusione di A.J.R..

Il gravame di C.S. e A.M. è stato accolto dalla Corte d’appello di Lecce, con sentenza 19 giugno 2014, che ha rigettato le domande di A.J.R..

La Corte ha ritenuto che, non essendo previste, a norma dell’art. 2322 c.c., limitazioni per il trasferimento della quota del socio accomandante agli eredi, le appellanti avessero validamente manifestato la volontà di proseguire nel rapporto sociale divenendo soci accomandanti e, quindi, fossero legittimate a deliberare l’esclusione dell’attore dalla società; nel merito, ha ritenuto fondato il solo profilo dell’inadempimento per il mancato versamento della quota sociale, giudicando non fondati gli altri addebiti.

A.J.R. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi, cui C.S. e A.M. si sono opposte con controricorso; la Villaggio Poseidone e D.S.B.M. non hanno svolto difese. Le parti costituite hanno presentato memorie.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.- Preliminarmente dev’essere rigettata l’eccezione di tardività e, quindi, inammissibilità del controricorso: il ricorso per cassazione è stato notificato agli intimati il 16 giugno 2015; il termine di cui all’art. 370 c.p.c., comma 1, che scadeva la domenica 26 luglio 2015, era prorogato al lunedì 27 luglio; il controricorso è stato consegnato per la notifica il 24 luglio dello stesso anno (come risulta dal timbro, a pag. 15 del controricorso, relativo alle spese di notifica), quindi tempestivamente.

2.- Con il primo motivo il ricorrente denuncia omesso esame di un fatto decisivo e discusso tra le parti e cioè dell’eccezione di inammissibilità dell’appello per genericità dei motivi, con conseguente violazione del D.Lgs. n. 5 del 2003, art. 20.

Il motivo è improprio e, quindi, inammissibile: non è consentito di formulare, in sede di legittimità, la censura di omessa motivazione di un error in procedendo, spettando alla Corte di cassazione (se investita con un adeguato mezzo ex art. 360 c.p.c., n. 4) accertare se vi sia stato il denunciato vizio di attività, indipendentemente dall’esistenza o dalla sufficienza e logicità dell’eventuale motivazione del giudice di merito sul punto; e neppure il mancato esame di una questione processuale può dar luogo ad omissione di pronuncia che è configurabile nella sola ipotesi di mancato esame di domande o eccezioni di merito (v. Cass. n. 321 e 13425/2016, n. 22952 e 15843/2015).

3.- Il secondo motivo denuncia, in relazione all’art. 2909 c.c. e art. 329 c.p.c., violazione del giudicato ravvisato in una sentenza del Tribunale di Lecce (n. 2357/2008), che sarebbe rimasta indenne all’esito del giudizio di appello, nella parte in cui aveva affermato che C.S. e A.M. non erano divenute socie della Villaggio Poseidone e, quindi, non erano legittimate a deliberare l’esclusione di A.J.R., con conseguente travolgimento della decisione di esclusione impugnata.

Il motivo è inammissibile perchè del tutto generico. L’esigenza di specificità del ricorso per cassazione – che, nella specie, implicava la necessaria illustrazione dei termini dell’altra controversia e, in particolare, del contenuto della sentenza del tribunale in confronto a quella d’appello – non viene meno per il fatto che la Corte di Cassazione possa avere accesso diretto agli atti processuali, come nel caso in cui sia dedotta la violazione del giudicato o siano denunciati errores in procedendo (v., tra le tante, Cass. n. 12664/2012, 4741/2005).

4.- Il terzo motivo denuncia violazione degli artt. 1362, 1363, 1367, 2287, 2272 e 2323 c.c. per avere affermato la legittimazione di C. e A. a deliberare l’esclusione del ricorrente dalla società, sulla base di un’erronea interpretazione dell’art. 10 dello statuto sociale che, invece, in deroga all’art. 2322 c.c., intendeva attribuire agli eredi del socio defunto di optare per il subentro nella società entro il termine di sei mesi che nella specie era decorso.

Il motivo è inammissibile.

La parte che denunci un errore di diritto o un vizio di ragionamento nell’interpretazione di una clausola contrattuale non può limitarsi, come invece è avvenuto nel caso in esame, a richiamare genericamente le regole di cui agli artt. 1362 c.c. e ss., ma ha l’onere di specificare i canoni che in concreto assuma violati ed il punto ed il modo in cui il giudice del merito si sia dagli stessi discostato, non potendo le censure risolversi nella mera contrapposizione dell’interpretazione sostenuta dal ricorrente a quella accolta nella sentenza impugnata.

5.- Con il quarto motivo il ricorrente, a sostegno della denuncia di violazione agli artt. 2286 e 2287 c.c., imputa alla corte di merito di avere ritenuto fondato un addebito (di mancata esecuzione del conferimento) che non poteva essere assunto quale motivo di esclusione dalla società, avendo quest’ultima agito nei suoi confronti per l’adempimento e ottenuto un decreto ingiuntivo.

Il motivo è inammissibile in quanto il ricorrente – pur denunciando la violazione o falsa applicazione di norme di diritto, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 – non ha svolto specifiche argomentazioni volte a dimostrare come e perchè determinate affermazioni in diritto, contenute nella sentenza gravata, siano in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie (v., tra le tante, Cass. n. n. 635/2015).

6.- Il quinto motivo denuncia l’illegittimità dell’esclusione di A.J.R., in violazione degli artt. 2286 e 2287 c.c., per avere affermato che la pendenza di altro giudizio avente ad oggetto l’opposizione al decreto ingiuntivo per il versamento dei conferimenti non ostasse alla decisione di esclusione per il medesimo addebito, omettendo di considerare il fatto incontestato che egli era creditore di maggiori importi verso la società.

Il motivo è inammissibile: esso, pur denunciando la violazione o falsa applicazione di norme di diritto, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, non contiene specifiche argomentazioni intese a dimostrare come e perchè determinate affermazioni in diritto della sentenza gravata, siano in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie (v., tra le tante, Cass. n. n. 635/2015) e si risolve nella richiesta di un’autonoma valutazione delle risultanze degli atti di causa, laddove il controllo di legittimità non equivale alla revisione del ragionamento decisorio nè costituisce occasione per accedere ad un terzo grado ove fare valere la ritenuta ingiustizia della decisione impugnata (Cass., sez. un., n. 8053/2014, n. 7931/2013).

7.- In conclusione, il ricorso è inammissibile.

Sussistono giusti motivi per compensare le spese del presente giudizio (si applica il testo originario dell’art. 92 c.p.c.).

PQM

La Corte rigetta il ricorso; compensa le spese del giudizio.

Sussistono le condizioni per il pagamento da parte del ricorrente dell’ulteriore contributo previsto dalla legge.

Così deciso in Roma, il 14 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 30 gennaio 2017

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