Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2225 del 02/02/2021

Cassazione civile sez. trib., 02/02/2021, (ud. 21/07/2020, dep. 02/02/2021), n.2225

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

Dott. MARTORELLI Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15185-2014 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

COMAP CONSORZIO OPERE MARITTIME ATTIVITA’ POIRTUAL, elettivamente

domiciliato in Roma via SAN TOMMASO D’AQUINO n. 116, presso lo

studio dell’avvocato ANTONINO DIERNA, rappresentato e difeso

dall’avvocato GIUSEPPE VACCARO;

– controricorrente –

e contro

RISCOSSIONE SICILIA S.P.A., rappresentata e difesa dagli avvocati

SANTO FINOCCHIARO e GERARDO RUSSILLO, elettivamente domiciliata in

Roma, via Cipro n. 77, presso lo studio di quest’ultimo;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 208/2014 della COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. di

SIRACUSA, depositata il 21/01/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

21/07/2020 dal Consigliere Dott. RAFFAELE MARTORELLI.

 

Fatto

RITENUTO

CHE:

– la C.T.R. di PALERMO, sez. staccata di Siracusa, con sentenza n. 208/16/14, respingeva l’appello proposto, avverso la sentenza della CTP di Siracusa n. 334/4/11, proposto da Agenzia delle Entrate Dir. Prov. di Siracusa contro COMAP, Consorzio Opere Marittime Attività Portuali ed Agenzia Riscossione Siracusa Serit Sicilia, a seguito di impugnazione della cartella di pagamento anni 2003-2007, con cui era stato intimato il pagamento della complessiva somma di Euro 840.932,74, a titolo di recupero crediti indebitamente utilizzati per gli anni indicati;

– avverso detta sentenza proponeva ricorso innanzi a questa Corte l’Agenzia delle Entrate, a mezzo dell’Avvocatura di Stato, eccependo:

-omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti;

– gli intimati COMAP e RISCOSSIONE Sicilia spa si costituivano con controricorso.

Diritto

FATTI DI CAUSA

Con il ricorso introduttivo il Consorzio citato, eccepiva, tra l’altro, la nullità della cartella per mancanza dell’atto presupposto da cui traeva origine la relativa iscrizione a ruolo, atteso che nessun atto era stato notificato alla ricorrente; il difetto di motivazione della cartella, atteso che non si comprendevano le ragioni dell’iscrizione a ruolo e nessun atto era allegato alla stessa, e l’assenza di indebita utilizzazione di alcun credito di imposta.

Secondo la CTP, l’Agenzia delle Entrate non aveva dimostrato che l’avviso di recupero del credito di imposta, da cui aveva avuto origine l’iscrizione a ruolo e l’emissione della successiva cartella, fosse stato realmente notificato considerato che la relata di notifica, versata in atti, recava un numero dell’atto diverso da quello indicato in cartella. Infatti, la cartella, qui impugnata, faceva riferimento ad un avviso di recupero di crediti d’imposta n. (OMISSIS), in forza del quale era stata disposta l’iscrizione a ruolo; mentre invece, dalla copia dell’avviso prodotto dall’Ufficio, non era rilevabile alcuna correlazione con quello indicato in cartella, in quanto il numero indicato in tale copia era (OMISSIS).

Anche in sede di gravame, la CTR rilevava l’assenza di tale correlazione, con la conseguenza che, non avendo l’Ufficio provato che l’atto prodromico all’iscrizione a ruolo fosse stato effettivamente notificato, respingeva l’appello.

Con il motivo di ricorso proposto, l’Agenzia delle Entrate, rilevava che, con l’originario atto di recupero n. (OMISSIS), l’Agenzia delle Entrate di Augusta, aveva provveduto al recupero dei crediti indebitamente utilizzati in compensazione, ai sensi della L. 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1, comma 422. Pertanto, per le annualità 2003-2004-2006 e 2007, aveva recuperato la somma di Euro 608.362,51, oltre sanzioni per Euro 38.118,16 ed interessi pari ad Euro 145.966,42. Poichè l’avviso di accertamento non era stato impugnato nel termine di sessanta giorni dalla notifica, la pretesa impositiva era divenuta definitiva e l’Ufficio aveva provveduto all’iscrizione a ruolo della pretesa tributaria. L’agente della riscossione, SERIT Sicilia, aveva, dunque, provveduto in data 19/11/09, alla notifica della cartella di pagamento n. 29820090021767516000, contenente l’iscrizione a ruolo delle somme dovute a seguito dell’avviso di recupero n. (OMISSIS), ormai divenuto inoppugnabile. Avverso il suddetto atto di riscossione, la Società aveva proposto ricorso.

Deduceva la ricorrente Agenzia che l’omesso esame riguardava un fatto, specificamente illustrato nell’atto di appello, su cui la CTR non si era pronunziata. Infatti nell’atto di appello, alle pagg. 7, 8 e 9, trascritte, l’Agenzia aveva evidenziato il macroscopico errore “in cui era stato indotto il Giudice di Prime Cure dalla critica effettuata dalla controparte ai documenti prodotti dall’Ufficio a riprova della regolare notifica dell’avviso di recupero n. (OMISSIS), prodromico alla emissione dell’opposta cartella di pagamento, in quanto assolutamente fantasiosa e fuori dalla realtà e dalla prassi amministrativa”.

Innanzitutto, come sostenuto anche in sentenza, l’Ufficio, nel costituirsi, aveva prodotto copia della relata di notifica recante il NUMERO DELL’ATTO (OMISSIS). Poi, però la Commissione (che secondo l’Agenzia aveva dato peso alle sole contestazioni, fuori dalla realtà, della controparte) aveva ritenuto che l’atto prodotto avesse il numero RJY05596284009 – che non sì leggeva da nessuna parte – e che l’Ufficio, a tale relata, aveva allegato copia dell’atto di recupero del credito d’imposta recante il codice atto 05596284009.

In realtà, la ricorrente Agenzia aveva prodotto un atto unico composto di 7 pagine. La prima pagina aveva il NUMERO ATTO (OMISSIS), (ossia il numero identificativo dei documento emesso) e la relata di notificazione correttamente effettuata nelle mani del rappresentante legale sig. F.C.. La seconda pagina – numerata in alto al centro con il n. 2 -, sempre dello stesso atto di recupero (OMISSIS), conteneva l’indicazione del CODICE ATTO (OMISSIS).

Ora, il codice atto era cosa diversa dal numero dell’atto, nonchè dal CODICE UFFICIO RJY, che non identificavano il documento, ma venivano riportati per consentire al ricorrente di effettuare il pagamento mediante il modello F24.

Peraltro, nelle stesse avvertenze contenute nell’atto di recupero (pag.6) era specificato che il versamento andava effettuato “mediante modello F24, presso gli sportelli di qualsiasi concessionario o banca convenzionata o presso le agenzie postali, indicando il codice atto e il codice dell’ufficio riportati sul frontespizio (pag. 2) del presente atto… “. Infatti, per il versamento con F24, ciò che andava inserito non era il numero alfanumerico identificativo dell’atto, e cioè (OMISSIS), quanto piuttosto il codice Ufficio RJY e il codice atto, solo numerico composto di dieci cifre, (ossia (OMISSIS)) che avrebbe consentito l’abbinamento del versamento all’atto impositivo.

Va qui rilevato, che a fronte di tali indicazioni fornite dall’Ufficio in sede di gravame, la CTR ha completamente omesso l’esame delle circostanze di fatto esposte, essendosi i giudici del gravame limitati, con formula del tutto generica, ad evidenziare che “ancora in questa sede l’Ufficio non prova che l’atto prodromico all’iscrizione e ruolo sia stato effettivamente notificato. A nulla rilevando, in questa sede, che documenti interni all’Ufficio possano in qualche modo stabilirne l’identità”.

La CTR afferma, quindi, che l’Agenzia non ha assolto l’onere della prova ma non dà conto di aver esaminato la documentazione prodotta in giudizio, volta a dimostrare che, con la cartella di pagamento impugnata, era stato chiesto lo stesso credito di cui al prodromico avviso di recupero. Fuorviante, inoltre, è il riferimento della CTR ai “documenti interni all’Ufficio”, formula generica ed obbiettivamente incomprensibile, in quanto altri sono gli elementi identificativi dell’atto impositivo prodromico ricavabili dalla documentazione prodotta in giudizio, di cui non si fa alcun cenno e che non risultano effettivamente valutati dalla CTR.

Il fatto storico, decisivo non valutato, si desume proprio dalla circostanza che nell’atto di recupero, di sette pagine, RVCR0100005/2008 (numero atto) viene riportato in realtà lo stesso numero riportato nella cartella di pagamento. Da tali dati, e non da altri, andava ricavata la dimostrazione che l’avviso di recupero (notificato e non impugnato) è atto facente parte del procedimento conclusosi con la emissione finale della cartella di pagamento impugnata.

La motivazione della sentenza della CTR, a fronte di tali argomentazioni, risulta, nella sostanza, apparente ed incomprensibile, insuscettibile di dare, concretamente, conto delle ragioni per cui si è ritenuto di escludere ogni valenza probatoria alla documentazione prodotta dalla Agenzia.

Sul punto, va anche precisato come questa Corte (Cass.22598/18) abbia affermato che anche “dopo la riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, che ha reso non più deducibile quale vizio di legittimità il semplice difetto di sufficienza della motivazione, i provvedimenti giudiziari non si sottraggono all’obbligo di motivazione previsto in via generale dall’art. 111 Cost., comma 6, e, nel processo civile, dall’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4. In tal senso, tale obbligo è da ritenersi violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero essa risulti del tutto inidonea ad assolvere alla funzione specifica di esplicitare le ragioni della decisione (per essere afflitta da un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili oppure perchè perplessa ed obiettivamente incomprensibile) e, in tal caso, si concreta una nullità processuale deducibile in sede di legittimità ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.

E ciò, nei termini sopra testualmente riportati, il caso della motivazione assunta dalla CTR, che va ritenuta motivazione del tutto “apparente”.

La censura sollevata dalla ricorrente, a mente dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, trattandosi di fatto oggetto di discussione e decisivo per il giudizio, impone la cassazione della sentenza impugnata.

Il ricorso va, pertanto, accolto e la sentenza annullata con rinvio, per consentire al giudice di merito l’esame delle ulteriori questioni sollevate e la liquidazione delle spese.

La Corte, con la presenza del Presidente Dott. De Masi e con la presenza, da remoto, degli altri componenti.

PQM

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR di Palermo, sez. staccata di Siracusa in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 21 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 2 febbraio 2021

 

 

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