Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22249 del 14/10/2020

Cassazione civile sez. VI, 14/10/2020, (ud. 16/09/2020, dep. 14/10/2020), n.22249

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – rel. Presidente –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7985-2020 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, ricorrente che non ha depositato il ricorso

entro i termini prescritti dalla legge;

– ricorrente non costituita –

contro

L.L., elettivamente domiciliata in Roma, Piazza Cavour,

presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e

difesa dall’avvocato Elena Benedetti;

– controricorrente –

avverso l’ordinanza N. R.G. 2853/2019 del TRIBUNALE di LUCCA,

depositata l’11/10/2019;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 16/09/2020 dal Presidente LUIGI GIOVANNI LOMBARDO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

il Relatore designato ha depositato la seguente relazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.:

“IMPROCEDIBILITA’ DEL RICORSO, per omesso deposito dello stesso nel termine stabilito dall’art. 369 c.p.c. (giorni venti dall’ultima notificazione alle parti contro le quali è proposto), trattandosi di sanzione processuale rilevabile d’ufficio e non esclusa dalla costituzione del resistente (Cass., Sez. 2, n. 22092 del 04/09/2019; Cass., Sez. 6 – 2, n. 25453 del 26/10/2017; Cass., Sez. 6 – 3, n. 12894 del 24/05/2013)”.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– il Collegio condivide la proposta del Relatore, in quanto il ricorso è stato notificato il 04/11/2019 e non depositato nel termine di legge, come da certificazione della cancelleria in atti;

– il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato improcedibile;

– le spese del presente giudizio di legittimità vanno poste a carico della parte soccombente.

PQM

La Corte Suprema di Cassazione dichiara improcedibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.000,00 (duemila) per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile, il 16 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 14 ottobre 2020

 

 

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