Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22248 del 26/10/2011

Cassazione civile sez. trib., 26/10/2011, (ud. 27/05/2011, dep. 26/10/2011), n.22248

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

COMMERCIALE VERBENA DI CAMBIUZZI G. sas, rappresentata e difesa

dall’avv. MARTINUZZI Gino ed elettivamente domiciliata in Roma presso

l’avv. Lucia Zaccagnini al Lungotevere Mellini n. 7;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore,

rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

la quale sono domiciliati in Roma in Via dei Portoghesi n. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale

dell’Emilia Romagna n. 158/2/06, depositata il 9 luglio 2007.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27

maggio 2011 dal Relatore Cons. Dott. Antonio Greco;

udita per la ricorrente l’avv. Lucia Zaccagnini e l’avvocato dello

Stato Diana Ranucci per la controricorrente;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FEDELI Massimo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La sas Commerciale Verbena di Giacomo Cambiuzzi propone ricorso per cassazione, illustrato con successiva memoria, nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna che ne ha rigettato l’appello, accogliendo l’appello incidentale dell’Agenzia delle Entrate, ufficio di Imola, nel giudizio introdotto con l’impugnazione di un avviso di rettifica dell’IVA per l’anno 1997, derivante dall’accertamento dei redditi per il 1997, eseguito con metodo induttivo: la società aveva infatti omesso di istituire il libro giornale ed i libri obbligatori IVA, ma aveva conservato le fatture emesse e quelle degli acquisti.

Il giudice d’appello, per quanto ancora rileva, con riguardo all’impugnazione principale, avente ad oggetto il recupero di IVA per poco più di L. 32.000.000 su importi non fatturati, determinati induttivamente, ha ritenuto infatti che l’ufficio aveva “legittimamente utilizzato gli elementi a sua disposizione per determinare il maggior imponibile”, considerato anche che “l’elemento offerto dalla società a supporto della propria tesi non poteva essere validamente utilizzato” in quanto la fattura di vendita della produzione vinicola, cui la contribuente aveva fatto riferimento “risultava emessa da altro soggetto con partiva IVA”, il che dava corpo al legittimo dubbio che potessero esservi state altre vendite.

Ha invece accolto l’appello incidentale dell’ufficio in ordine all’annullamento del recupero dell’imposta che si assumeva indebitamente detratta, perchè relativa a fatture di acquisto non registrate, in quanto il D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 25, ne prescrive la registrazione nel libro IVA acquisti – nella specie omessa, non essendo stato neppure istituito il libro – anteriormente alla liquidazione nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta.

L’Agenzia delle entrate resiste con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Col primo motivo la società contribuente, denunciando “in relazione all’art. 360 cod. proc. civ., n. 5, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia”, censura la sentenza, in ordine alla ritenuta legittimità del recupero dell’Iva, su importi non fatturati relativi alla vendita della produzione vinicola – oggetto dell’appello principale -, per errori di descrizione dei fatti, illogicità e contraddizioni di motivazione.

Il motivo come articolato è inammissibile, in quanto denuncia vizio di motivazione, ma è privo della chiara indicazione riassuntiva, sintetica ed autonoma, del fatto controverso in riferimento al quale la motivazione si assume omessa o insufficiente e delle ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione, come prescritto dall’art. 366 bis cod. proc. civ. (ex plurimis, Cass. n. 2652 e n. 8897 del 2008, n. 27680 del 2009; Cass., sez., unite, 1 ottobre 2007, n. 20603).

Con il secondo motivo, denunciando “in relazione all’art. 360 cod. proc. civ., n. 3, violazione ed erronea applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 19 e 25”, deduce che, qualora l’ufficio non contesti al contribuente l’inesistenza degli acquisti documentati dalle relative fatture – nella specie, relative al periodo d’imposta 1997 -, custodite ed esibite, ed annotate nel terminale aziendale, va riconosciuta la legittimità della detrazione dell’IVA sugli acquisti stessi ai sensi – del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 19, ancorchè manchi l’annotazione ci dette operazioni sui registro in forma cartacea di cui al successivo art. 25, ovvero detto registro non sia stato istituito.

La censura è infondata.

Secondo la disciplina dell’IVA, il diritto alla detrazione dell’imposta pagata per l’acquisizione di beni o servizi inerenti all’esercizio dell’impresa, prevista dal D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 19, postula che il contribuente sia in possesso delle relative fatture, le annoti nell’apposito registro (art. 25), e conservi le une e l’altro, gravando su esso contribuente l’onere di produrre la documentazione contabile legittimante la detrazione (Cass. n. 28333 del 2005).

Il D.L. 10 giugno 1994, n. 357, art. 1, comma 4 ter, convertito nella L. 8 agosto 1994, n. 489, nella versione, applicabile alla specie ratione temporis, anteriore alla riforma introdotta dalla L. 21 novembre 2000, n. 342, essendosi svolta la verifica da cui erano scaturiti gli accertamenti nel 1999, prevede poi, come questa Corte ha chiarito, che “a tutti gli effetti di legge la tenuta di qualsiasi registro contabile con sistemi meccanografici è considerata regolare in difetto di trascrizione su supporti cartacei, nei termini di legge, dei dati relativi all’esercizio corrente, quando anche in sede di controlli ed ispezioni gli stessi risultino aggiornati sugli appositi supporti magnetici e vengano stampati contestualmente alla richiesta avanzata dagli organi competenti ed in loro presenza”. Ne consegue che la regola è la tenuta dei registri contabili su supporti cartacei, anche se a tutti gli effetti di legge è considerata regolare anche la tenuta di essi con sistemi meccanografici in assenza di trascrizione su supporto cartaceo, ma solo limitatamente ai dati relativi all’esercizio corrente e purchè in sede di controlli i registri su supporti magnetici risultino aggiornati e vengano immediatamente stampati su richiesta degli organi competenti. Pertanto ai fini del riconoscimento del diritto alla detrazione non è irrilevante la scelta della modalità di registrazione (meccanografica o cartacea) dei dati, in quanto la scelta della registrazione meccanografica prevede sempre e comunque la trascrizione su supporto cartaceo, mentre la parificazione degli effetti dalla registrazione meccanografica non trascritta a quelli della registrazione cartacea è espressamente limitata nel tempo (ai dati relativi all’esercizio e condizionata alla stampa immediata a richiesta), non essendo pertanto neppure necessaria alcuna espressa previsione normativa per escludere il diritto alla detrazione in relazione a dati emergenti da registri la cui tenuta, sulla base di quanto sopra esposto, non può essere considerata regolare (Cass. n. 22851 del 2010).

Il ricorso deve pertanto essere rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna la società ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in complessivi Euro 8.000,00 oltre alle spese eventualmente prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 27 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 26 ottobre 2011

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