Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22248 del 12/09/2018

Cassazione civile sez. VI, 12/09/2018, (ud. 07/06/2018, dep. 12/09/2018), n.22248

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. EPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 10669/2017 proposto da:

B.S., elettivamente domiciliata in ROMA piazza Cavour presso

la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa

dagli avvocati DOMENICA SCRIVA, e ANTONIO QUARANTA;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE;

– intimato –

avverso la sentenza n. 864/2016 della CORTE D’APPELLO di REGGIO

CALABRIA, depositata il 23/09/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata dei 07/06/2018 dal Consigliere Dott. FRANCESCA SPENA.

Fatto

RILEVATO

che con sentenza in data 23-27 settembre 2016 numero 864 la Corte d’Appello di Reggio Calabria confermava la sentenza del Tribunale di Palmi, che aveva respinto la domanda proposta da B.S. per il riconoscimento del proprio diritto a percepire l’indennità di accompagnamento;

che ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza B.S., articolato in due motivi, cui l’INPS non ha opposto difese;

che la proposta del relatore è stata comunicata alle parti – unitamente al decreto di fissazione dell’udienza – ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

che in via preliminare deve essere rilevata la nullità della notifica del ricorso, in quanto effettuata in data 23 marzo 2017 presso i funzionari dell’INPS costituiti nel grado di appello, nel domicilio eletto e nella Cancelleria della Corte d’Appello;

che, invero, ai sensi del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con L. 4 aprile 2012, n. 35 – modificativo del D.L. n. 203 del 2005, art. 10, comma 6, convertito con modificazioni in L. n. 248 del 2005 – nelle controversie in materia di invalidità civile, sordomutismo, handicap e disabilità, l’Inps è rappresentato e difeso direttamente dai propri dipendenti “con esclusione del giudizio di cassazione”;

che, come chiarito da questa Corte (ex plurimis: Cassazione civile, sez. lav., 01/09/2017, n. 20687; Cassazione civile, sez. 6, 15/09/2016, n. 18154) la norma attribuisce ai funzionari delegati alla difesa processuale dell’ente tutte le capacità connesse alla qualità di difensore, compresa quella di ricevere la notifica della sentenza ex art. 170 c.p.c., comma 3, ai fini del decorso del termine di impugnazione ex art. 325 c.p.c., ancorchè tale notificazione si collochi necessariamente in un momento successivo alla conclusione del giudizio. La qualità di esclusivo destinatario della notifica della sentenza rappresenta, in sostanza, un effetto legale tipico dei poteri attribuiti dalla legge al difensore nell’ambito del giudizio cui la sentenza si riferisce (in termini: Cassazione civile, sez. lav., 22/02/2008, n. 4690);

che, tuttavia, questa Corte ha parimenti affermato che la notifica al funzionario anche della successiva impugnazione va esclusa nel caso in cui la difesa personale o con propri dipendenti sia limitata al giudizio già concluso (Cassazione civile, sez. lav., 02/09/2016, n. 17532; 23/05/2013, n. 12730; Sez. Unite, ordinanza 16 gennaio 2007, n. 752, relativa ad ipotesi di difesa diretta della pubblica amministrazione a norma dell’art. 417 bis c.p.c.);

che, pertanto, la notifica del ricorso in Cassazione nei confronti dell’INPS nei giudizi in materia di invalidità civile, sordomutismo, handicap e disabilità deve essere effettuata all’ ente personalmente, ai sensi dell’art. 330 c.p.c., comma 1, prima parte e comma 3;

che alla argomenta nullità della notifica del ricorso in cassazione consegue, ai sensi dell’art. 291 c.p.c., l’ordine della sua rinnovazione, fissandosi il termine perentorio di giorni 60 dalla comunicazione della presente ordinanza, con rinvio della causa a nuovo ruolo.

PQM

La Corte ordina la rinotifica del ricorso presso la sede INPS di Roma, assegnando all’uopo termine di giorni 60 dalla comunicazione della presente ordinanza e rinvia la causa a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 7 giugno 2018.

Depositato in Cancelleria il 12 settembre 2018

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