Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22247 del 26/10/2011

Cassazione civile sez. trib., 26/10/2011, (ud. 27/05/2011, dep. 26/10/2011), n.22247

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

COMMERCIALE VERBENA DI CAMBIUZZI GIACOMO sas, rappresentata e difesa

dall’avv. MARTINUZZI Gino ed elettivamente domiciliata in Roma presso

l’avv. Lucia Zaccagnini al lungotevere Mellini n. 7;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore,

rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

la quale sono domiciliati in Roma in Via dei Portoghesi n. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale

dell’Emilia Romagna n. 156/2/06, depositata il 9 luglio 2007.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27

maggio 2011 dal Relatore Cons. Dott. Antonio Greco;

udite l’avv. Lucia Zaccagnini per la ricorrente e l’avvocato dello

Stato Diana Ranucci per la controricorrente;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FEDELI Massimo, che ha concluso per la remissione al Giudice di primo

grado.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La sas Commerciale Verbena di Cambiuzzi Giacomo inpugnò l’avviso di accertamento con il quale, con metodo induttivo – avendo la società omesso di istituire il libro giornale ed i libri IVA – era stato determinato il reddito imponibile ai fini dell’ILOR dovuta dalla società per l’anno 1997, nonchè il reddito di partecipazione dei soci ai fini dell’IRPEF per il medesimo anno.

Il ricorso fu rigettato, e fu del pari rigettato l’appello.

Nei confronti della decisione la società contribuente propone ricorso per cassazione sulla base di tre motivi, illustrati con due successive memorie.

L’Agenzia delle entrate resiste con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente il Collegio deve rilevare che il giudizio, concernente l’accertamento del reddito sociale e del reddito di partecipazione dei soci alla società, essendosi svolto solo nei confronti di uno dei soggetti interessati, senza aver visto la partecipazione di tutti i litisconsorzi necessari, è affetto da nullità assoluta.

Ciò in quanto “in materia tributaria l’unitarietà dell’accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e delle associazioni di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 5 e dei soci delle stesse e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci – salvo il caso in cui questi prospettino questioni personali -, sicchè tutti questi soggetti devono essere parte dello stesso procedimento e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi; siffatta controversia, infatti, non ha ad oggetto una singola posizione debitoria del o dei ricorrenti, bensì gli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell’obbligazione dedotta nell’atto autoritativo impugnato, con conseguente configurabilità di un caso di litisconsorzio necessario originario. Conseguentemente, il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati impone l’integrazione del contraddittorio ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14 (salva la possibilità di riunione ai sensi del successivo art. 29) ed il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorzi necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio” (Cass., sezioni unite, 4 giugno 2008, n. 14815).

La sentenza impugnata deve pertanto essere cassata e la causa rinviata al primo grado.

Sussistono giusti motivi per compensare le spese dei gradi di merito e del giudizio di legittimità, considerato che la giurisprudenza di riferimento è di recente formazione.

P.Q.M.

La Corte, provvedendo sul ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa davanti alla Commissione tributaria provinciale di Bologna.

Dichiara compensate tra le parti le spese dei gradi di merito e del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 27 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 26 ottobre 2011

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