Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22247 del 25/09/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 25/09/2017, (ud. 20/07/2017, dep.25/09/2017),  n. 22247

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7549-2016 proposto da:

OLD TEK S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, in persona del suo liquidatore e

legale rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

VARRONE 9, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE GRAZIANO, che la

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE – DIREZIONE GENERALE;

– intimata –

avverso l’ordinanza n. 1405/2016 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE,

depositata il 26/01/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 20/07/2017 dal Consigliere Dott. PAOLA VELLA.

Fatto

RILEVATO

che:

1. la società contribuente propone “ricorso per revocazione” avverso l’ordinanza di questa Corte n. 1405/16 per “grave errore di diritto”, per aver “obliterato che la disposizione di cui alla seconda parte del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, comma 2 è stata poi soppressa dal D.Lgs. 21 novembre 2014, n. 175, art. 36; quindi ben prima della pronuncia della ordinanza de qua”;

2. all’esito della camera di consiglio, il Collegio ha disposto la motivazione in forma semplificata.

Diritto

CONSIDERATO

che:

3. il ricorso è manifestamente inammissibile;

4. invero, l’unico (e lapidario) motivo di ricorso, implicitamente proposto come mezzo di revocazione ex art. 391-bis c.p.c. e art. 395 c.p.c., n. 4), è sostanzialmente un (preteso) vizio di violazione di norme di legge ex art. 360 c.p.c., n. 3), “la cui ricorrenza esclude ed è incompatibile con la stessa natura dell’errore c.d. revocatorio, che consiste non già in un preteso inesatto appreuamento o valutazione di norme di legge, sostanziale o processuale (errore di giudizio), ma in una falsa percezione di ciò che emergeva dagli atti del giudizio: errore che deve avere i caratteri di assoluta immediatezza e di semplice rilevabilità, oltre che di decisività” (ex plurimis, Cass. Sez. 2, 15752/17);

5. questa Corte ha invero più volte precisato che “se l’errore revocatorio consiste nell’errore meramente percettivo, risultante in modo incontrovertibile dagli atti e tale da aver indotto il giudice a fondare la valutazione della situazione processuale sulla supposta inesistenza (od esistenza) di un fatto, positivamente acquisito (od escluso) nella realtà del processo, che, ove invece esattamente percepito, avrebbe determinato una diversa valutazione della situazione processuale, e non anche nella pretesa errata valutazione di fatti esattamente rappresentati”, una contestazione relativa (come nel caso di specie) all’applicazione di una legge processuale certamente “non costituisce un errore di fatto, bensì un errore di diritto”, implicando “lo svolgimento di un processo argomentativo logico-giuridico che, di per sè, esclude il presupposto stesso della revocazione” (Cass. nn. 11202/17, 26278/16, 16136/09, 6511/05), e configurandosi perciò “necessariamente non come errore percettivo, bensì come errore di giudizio, investendo per sua natura l’attività valutativa ed interpretativa del giudice” (Cass. nn. 17194/17, 836/12, 14766/06, 6198/05);

6. solo per completezza è appena il caso di richiamare il principio per cui “in tema di contenzioso tributario, il D.Lgs. n. 175 del 2014, art. 36 che, nel modificare il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, comma 2, ha eliminato l’obbligo di deposito, a pena di inammissibilità, di copia dell’appello non notificato a mezzo 4riciale giudiziario presso l’ufficio di segreteria della commissione tributaria che ha pronunciato la sentenza impugnata, non si applica ove la notificazione si sia perfezionata prima dell’entrata in vigore della novella e resti, pertanto, in assenza di disciplina transitoria o di esplicite disposizioni di segno contrario, regolata dalla norma sotto il cui imperlo è stata posta in essere” (Cass. Sez. 6-5, n. 2276/17, Rv. 643148-01; cfr. Cass. Sez. 5, n. 27971/11);

7. alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo.

PQM

 

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in favore dell’Agenzia delle entrate in Euro 15.000,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a nonna dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 20 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 25 settembre 2017

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