Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22247 del 12/09/2018

Cassazione civile sez. VI, 12/09/2018, (ud. 07/06/2018, dep. 12/09/2018), n.22247

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. EPOSITO Lucia – rel. Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 14182/2017 proposto da:

O.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ANGELO EMO n.

147, presso lo studio dell’avvocato ALDO SIPALA, che lo rappresenta

e difende unitamente e disgiuntamente all’avvocato ALDO SCHIAVI;

– ricorrente –

contro

PROMA S.S.A. S.R.L., P.I. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante legale pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA PAOLO DI DONO 3/A, presso Io studio degli avvocati

VINCENZO MOZZI, e PAOLO DE BERARDINIS, che unitamente la

rappresentano e difendono;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 304/2016 della CORTE D’APPELLO di CAMPOBASSO,

depositata il 31/03/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 07/06/2018 dal Consigliere Dott. LUCIA ESPOSITO.

Fatto

RILEVATO

che la Corte di Appello di Campobasso, in riforma della sentenza del giudice di primo grado fondata sulla rilevata inammissibilità per tardività del ricorso, rigettava la domanda proposta da O.M. avverso la declaratoria di illegittimità del licenziamento intimato al predetto da Proma SSA s.r.l.;

che la ritenuta legittimità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo intimato al lavoratore era fondata sul rilievo che la società aveva assolto all’onere probatorio sulla stessa incombente, avendo dato dimostrazione: a) della crisi aziendale; b) della necessità di riduzione del personale; c) del distacco di O. presso la Proma s.p.a.; d) della riorganizzazione della Proma S.p.a. mediante introduzione della nuova figura di Responsabile Operativo del Gruppo, individuato in altro dipendente della Proma S.p.A. ( M.D.), con assorbimento delle funzioni di responsabile di fabbricazione/produzione per gli stabilimenti di (OMISSIS) della Proma S.p.a. e di (OMISSIS) della Proma SSA s.r.l. (queste ultime assegnate all’ O.) e della conseguente dimostrazione sia del processo di riorganizzazione aziendale che aveva condotto al licenziamento, sia dell’impossibilità di reimpiego in mansioni equivalenti;

che avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il lavoratore sulla base di due motivi;

che la società si è costituita con controricorso, proponendo, altresì, ricorso incidentale condizionato;

che entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative;

che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in Camera di consiglio non partecipata.

Diritto

CONSIDERATO

che con il primo motivo il ricorrente deduce omessa pronuncia di cui all’art. 112 c.p.c. e art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, sulla violazione del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 30. Rileva che nel giudizio di primo grado, appreso, a seguito della costituzione in giudizio della società convenuta, che M.D., pur essendo dipendente della Proma S.p.A. espletava attività lavorativa presso lo stabilimento di (OMISSIS) della Proma SSA s.r.l., con mansioni che fino alla data di sospensione per GIGS il ricorrente aveva espletato presso lo stabilimento di (OMISSIS), parte ricorrente aveva verbalizzato la richiesta che segue: “chiede che il ricorso venga deciso sulla base della deduzione della società che le mansioni del ricorrente sono state assegnate a lavoratore dipendente di altra posizione giuridica in violazione del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 30”. Rappresenta che risultano così concretizzati gli estremi del vizio di omessa pronuncia, in quanto l’esame del motivo attinente alla violazione del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 30, avrebbe comportato la dichiarazione di illegittimità del licenziamento;

che con il secondo motivo il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione della L. n. 604 del 1966, art. 3, della L. n. 223 del 1991, art. 5 e artt. 1175,1375 e 2697 c.c. e vizio di motivazione illogica, insufficiente e contraddittoria in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5. Osserva che, in mancanza di dimostrazione del collegamento economico funzionale tra imprese gestite da società del medesimo gruppo, che avrebbe consentito l’utilizzazione in via continuativa del dipendente di una delle società del gruppo nella unità produttiva di altra società dello stesso gruppo, l’accertamento della estraneità della Proma SSA s.r.l. alla nomina del M., dipendente di Proma s.p.a., avrebbe dovuto indurre la Corte d’Appello a dichiarare l’illegittimità del licenziamento. Rileva, inoltre, che, anche laddove si dovesse ritenere legittima la sostituzione del ricorrente con il M., dipendente di società diversa dalla Proma SSA s.r.l., l’individuazione del ricorrente era avvenuta in violazione della L. n. 223 del 1991, art. 5. Evidenzia che, in ipotesi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, il datore di lavoro deve rispettare i principi di correttezza e buona fede ai sensi dell’art. 1175 c.c., facendo riferimento alle esigenze tecniche dei carichi di famiglia e dell’anzianità di servizio previsti dal citato art. 5 e che nel caso di specie il ricorrente aveva anzianità di servizio nella qualifica di impiegato e carichi di famiglia superiori a quelli di M.;

che con il ricorso incidentale condizionato la società ripropone tra l’altro, sotto vari profili, la questione relativa all’ammissibilità dell’impugnativa di licenziamento, negata dal giudice di primo grado;

che il secondo motivo di ricorso impone di affrontare la questione della legittimità dell’operato di due società che, pur se giuridicamente distinte (Proma SpA e Proma SSA s.r.l.), al fine di ottimizzare le loro attività per contenere i rispettivi costi, ricorrano ad un’unica figura di Responsabile Operativo di Gruppo al fine di soddisfare le esigenze di più stabilimenti produttivi di proprietà delle due imprese. Questa Corte ha ritenuto ammissibile la suddetta operazione nell’ambito del collegamento tra imprese, nel quale si è ritenuto legittimo il ricorso al distacco, in conformità agli obiettivi di maggiore funzionalità del raggruppamento (Cass. Sez. L, Sentenza n. 8068 del 21/04/2016: In caso di distacco di un lavoratore presso una società inserita nel medesimo gruppo di imprese, sussiste uno specifico interesse del datore di lavoro distaccante a contribuire alla realizzazione di una struttura organizzativa comune, in coerenza con gli obbiettivi di maggiore funzionalità del raggruppamento, sicchè, pur in un contesto di diversa soggettività giuridica, va esclusa la violazione del divieto di interposizione di manodopera di cui alla L. n. 1369 del 1960, art. 1, “ratione temporis” applicabile, in linea con l’evoluzione normativa dell’istituto di cui del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 30, comma 4-ter, introdotto dal D.L. n. 76 del 2013, conv. con modif. dalla L. n. 99 del 2013. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto legittimo il distacco di una lavoratrice presso un ufficio di altra società del gruppo che si occupava della gestione amministrativa di tutte le società del raggruppamento);

che, nella peculiare fattispecie oggetto di causa, che ha visto la riorganizzazione di Proma s.p.a., con introduzione di una nuova figura, cumulante le funzloni di responsabile operativo per lo stabilimento di (OMISSIS) della Proma s.p.a. e per lo stabilimento di (OMISSIS) della Proma SSA s.r.l., s’impone un approfondimento in funzione nomofilattica della questione relativa al ricorso, in simile contesto, all’istituto del distacco, nonchè della legittimità del conseguente licenziamento per giustificato motivo oggettivo;

che s’impone, pertanto, la rimessione della causa alla quarta sezione.

PQM

La Corte, ritenuto che non ricorrono i presupposti per la trattazione con il rito camerale ex art. 380 bis c.p.c., dispone la trasmissione degli atti alla Sezione Quarta.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 7 giugno 2018.

Depositato in Cancelleria il 12 settembre 2018

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