Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22247 del 04/08/2021

Cassazione civile sez. lav., 04/08/2021, (ud. 16/12/2020, dep. 04/08/2021), n.22247

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERRINO Umberto – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21941/2017 proposto da:

S.W.E., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE GIULIO

CESARE 21/23, presso lo studio dell’avvocato CARLO BOURSIER NIUTTA,

che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIANPIERO

BELLIGOLI;

– ricorrente –

contro

GRUPPO BANCA LEONARDO S.P.A., in persona dei legali rappresentanti

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR n. 19,

presso lo studio legale TOFFOLETTO DE LUCA TAMAJO & SOCI,

rappresentata e difesa dagli avvocati RAFFAELE DE LUCA TAMAJO,

FRANCO TOFFOLETTO, ANTONIO DI STASIO, FEDERICA PATERNO’;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 91(3/2017 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 21/04/2017 R.G.N. 209/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

16/12/2020 dal Consigliere Dott. GUGLIELMO CINQUE.

 

Fatto

RILEVATO IN FATTO

CHE:

1. La Corte di appello di Milano, con la sentenza n. 918 del 2017, ha confermato la pronuncia resa dal Tribunale della stessa sede (n. 3505/14) con la quale era stata accertata l’insussistenza della giusta causa delle dimissioni, rassegnate da S.W.E., dirigente e “Senior Private Banker Relazioni Corporate” di Banca Leonardo spa e, per l’effetto, lo aveva condannato a pagare la indennità sostitutiva di preavviso, pari ad Euro 43.551,75, oltre accessori, la penale di Euro 287.103,00 per ciascuna violazione del divieto di storno e del patto di non concorrenza e a restituire il corrispettivo percepito per il patto suddetto, pari ad Euro 48.373,99, sempre oltre accessori, rigettando altresì le altre richieste formulate dalla Banca nonché la domanda riconvenzionale spiegata dallo S..

2. La Corte territoriale, a fondamento della decisione, ha rilevato – in sintesi – che effettivamente, come accertato dal primo giudice, vi erano state le violazioni del divieto di storno e del patto di non concorrenza relativamente al cliente “Cooperative” che lo S. aveva condotto con sé presso Banca Generali ove formalmente era passato alle dipendenze il 9.4.2013: e ciò era accaduto anche in precedenza con altro istituto di credito; ha ritenuto l’insussistenza della giusta causa di dimissioni alla cui base vi era, invece, da parte del dipendente l’intento di passare alla nuova datrice di lavoro; ha considerato corretta la statuizione sulla validità dello stipulato patto di non concorrenza e del divieto di storno di cui alle clausole n. 13 e 14 del contratto di lavoro; ha, infine, opinato immune dalle censure svolte il rigetto delle domande del dirigente concernenti il pagamento di bonus, ulteriori rispetto a quelli previsti nel contratto di lavoro, per l’importo di complessivi Euro 2.171.386,00.

3. Avverso la decisione di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione S.W.E. affidato a cinque motivi, cui ha resistito con controricorso Banca Leonardo spa.

4. Le parti hanno depositato memorie.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

CHE:

1. I motivi possono essere così sintetizzati.

2. Con il primo motivo il ricorrente denunzia la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 116,117,420 e 421 c.p.c., nonché degli artt. 2697 e 2729 c.c., in ordine alla valutazione del materiale probatorio e alla mancata ammissione delle prove effettuata dalla Corte di appello di Milano che aveva adottato una disarticolata e apodittica serie di considerazioni configuranti perfino una motivazione apparente.

3. Con il secondo motivo si censura, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2125 c.c., per avere la Corte di appello erroneamente ritenuto valido il patto di non concorrenza intervenuto tra le parti, sebbene lo stesso, per le sue caratteristiche spazio-temporali, fosse in violazione del citato art. 2125 c.c.; in via subordinata, per avere la Corte di merito ritenuta congrua l’entità della penale risarcitoria pattuita, nonostante fosse abnorme.

4. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2125 c.c., dell’art. 2596c.c., e dell’art. 1362 c.c. e ss., con riguardo al divieto di storno, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, per avere altresì la Corte territoriale erroneamente ritenuto legittima la relativa clausola violando le regole di ermeneutica contrattuale e non valutando che essa si poneva in netto contrasto con le condizioni tassative di cui all’art. 2125 c.c..

5. Con il quarto motivo lo S. si duole della violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2119 c.c., e art. 2697 c.c., in violazione anche agli artt. 420 e 421 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, per avere i giudici di seconde cure erroneamente respinto la sua domanda di accertamento della giusta causa di dimissioni.

6. Con il quinto motivo si deduce la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., con riguardo alle domande riconvenzionali azionate, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, per avere adottato la Corte territoriale una motivazione apparente in ordine al rigetto delle domande formulate nei confronti dell’ex datore di lavoro, senza mai dare conto delle ragioni del richiedente.

7. Il primo motivo è inammissibile.

8. Infatti, le violazioni di legge denunciate sono insussistenti, in difetto degli appropriati requisiti di erronea sussunzione della fattispecie concreta in quella astratta regolata dalla disposizione di legge, mediante specificazione delle affermazioni in diritto che si assumano in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie e con l’interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina (Cass. n. 16038 del 2013; Cass. n. 3010 del 2012).

9. In realtà, il motivo scrutinato è essenzialmente inteso alla sollecitazione di una rivisitazione del merito della vicenda e alla contestazione della valutazione probatoria operata dalla Corte territoriale, sostanziante il suo accertamento in fatto, di esclusiva spettanza del giudice di merito e insindacabile in sede di legittimità (Cass. n. 27197 del 2011; Cass. n. 6288 del 2011).

10. Ciò per la corretta ed esauriente argomentazione, senza alcun difetto o vizio logico nel ragionamento decisorio, delle ragioni per cui è stata ritenuta la insussistenza della giusta causa di dimissioni da parte dello S. e la violazione, di quest’ultimo, del patto non concorrenza e del divieto di storno, contrattualmente stabiliti e ritenuti legittimi.

11. Anche le doglianze in tema di mancata ammissione delle prove o di altre risultanze sono inammissibili perché, nel giudizio di cassazione, tale questione è denunciabile solo nel caso in cui essa abbia determinato l’omissione di motivazione su un punto decisivo della controversia e, quindi, ove la prova non ammessa ovvero non esaminata in concreto fosse idonea a dimostrare circostanze tali da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l’efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la ratio decidendi venga a trovarsi prova di fondamento (Cass. n. 5654 del 2017; Cass. n. 16214 del 2019).

12. Nel caso in esame, invece, la Corte di merito ha esaminato le circostanze rilevanti ai fini della decisione, svolgendo un iter argomentativo esaustivo, coerente con le emergenze istruttorie acquisite e immune da contraddizioni e vizi logici.

13. Del resto, la scelta tra le varie risultanze probatorie di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione involge apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, senza essere tenuto ad una esplicita confutazione degli altri elementi non accolti, anche se allegati dalle parti (Cass. n. 14467 del 2017; Cass. n. 13485 del 2014).

14. Il secondo motivo è infondato.

15. Questa Corte, al fine di valutare la validità del patto di non concorrenza disciplinato dall’art. 2125 c.c., ha affermato che occorre osservare i seguenti criteri: a) il patto non deve necessariamente limitarsi alle mansioni espletate dal lavoratore nel corso del rapporto, ma può riguardare qualsiasi prestazione lavorativa che possa competere con le attività economiche volte da datore di lavoro, da identificarsi in relazione a ciascun mercato nelle sue oggettive strutture, ove convergano domande e offerte di beni o servizi identici o comunque parimenti idonei a soddisfare le esigenze della clientela del medesimo mercato; b) non deve essere di ampiezza tale da comprimere la esplicazione della concreta professionalità del lavoratore in termini che ne compromettano ogni potenzialità reddituale; c) quanto al corrispettivo dovuto, il patto non deve prevedere compensi simbolici o manifestamente iniqui o sproporzionati in rapporto al sacrificio richiesto al lavoratore e alla riduzione delle sue capacità di guadagno, indipendentemente dall’utilità che il comportamento richiesto rappresenta per il datore di lavoro e dal suo ipotetico valore di mercato (cfr. Cass. n. 9790 del 2020); d) il corrispettivo del patto di non concorrenza può essere erogato anche in corso del rapporto di lavoro (per tutte Cass. n. 3507 del 2001).

16. La valutazione di compatibilità del vincolo concernente l’attività con la necessità di non compromettere la possibilità del lavoratore di assicurarsi un guadagno idoneo alle esigenze di vita come pure la valutazione della congruità del corrispettivo pattuito costituiscono oggetto di apprezzamento riservato al giudice del merito, come tale insindacabile in sede di legittimità se congruamente e logicamente motivato (Cass. n. 7835 del 2006).

17. I principi di diritto sopra esposti sono stati applicati dalla impugnata sentenza che ha, in primo luogo, proceduto alla ricognizione del patto di non concorrenza, con riguardo al momento della decorrenza della sua efficacia. Al fine, poi, di verificare se fossero risultate compresse la capacità professionale del lavoratore e la correlata capacità di procurarsi un reddito adeguato, ha rilevato: la sua esigua durata (tre mesi); la consistente entità del corrispettivo (Euro 16.000,00 al mese, per un totale di Euro 48.000,00 pari al 60% dell’ultima retribuzione annuale); la sua estensione territoriale, dalla quale esulavano numerosi Stati Europei.

18. La Corte territoriale è giunta, quindi, alla conclusione che il patto di non concorrenza era stato validamente stipulato perché non appariva sostenibile che il mancato svolgimento delle attività contemplate dalla clausola in esame, per soli tre mesi, nelle nazioni indicate nel patto (Italia, Francia, Svizzera, Spagna Germania, Principato di Monaco; Rep. di San Marino, Belgio, Lussemburgo, Paesi Bassi), a fronte di una retribuzione di Euro 16.000,00 al mese, avesse potuto privare lo S. dei mezzi di sussistenza o lederne in modo esorbitante la professionalità.

19. Quanto, poi, alla doglianza sulla ritenuta congruità, da parte della Corte di merito, dell’entità della penale risarcitoria pattuita, nonostante fosse abnorme, va precisato che l’apprezzamento in ordine alla eccessività dell’importo fissato con la clausola penale dalle parti contraenti per il caso di inadempimento o di ritardo nell’adempimento, nonché alla misura della riduzione equitativa dell’importo medesimo, rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, il cui giudizio è incensurabile in sede di legittimità, se correttamente basato sulla valutazione dell’interesse del creditore all’adempimento con riguardo all’effettiva incidenza dello stesso sull’equilibrio delle prestazioni e sulla concreta situazione contrattuale, indipendentemente da una rigida ed esclusiva correlazione con l’entità del danno subito (Cass. n. 7528 del 2002).

20. Nel caso in esame, a fronte di una riduzione della penale già disposta in primo grado, la Corte, confermando la statuizione ha implicitamente effettuato la valutazione di congruità, desumibile dall’accertamento eseguito tra la rilevanza dell’attività dello S., quale dirigente e Senior Private Banker Relazioni Corporate, svolta nell’ambito della Banca Leonardo spa, ed il concreto pregiudizio sofferto dalla citata Banca per la perdita della Cooperative quale suo cliente.

21. Il terzo motivo presenta profili di inammissibilità, quanto alla dedotta violazione dell’art. 1362 c.c., perché la censura si risolve in una mera contrapposizione tra l’interpretazione della clausola n. 13 del contratto di lavoro prospettata dal ricorrente (secondo cui il divieto di storno sarebbe stato connesso al patto di non concorrenza, costituendone una duplicazione) e quella adottata dalla Corte di merito che ha, invece, ritenuto la autonomia tra i due obblighi contrattuali assunti, senza che tra di loro fosse ipotizzabile alcun raddoppiamento.

22. In ordine, poi, alla denunciata violazione dell’art. 2125 c.c., deve rilevarsi che la suddetta norma non è pertinente alla clausola in esame perché questa non vieta lo svolgimento di una attività lavorativa dell’ex dipendente, che richiede conseguentemente la previsione di un corrispettivo, bensì regolamenta altro comportamento, che è appunto quello dello storno dei clienti della banca, per un periodo limitato di sei mesi.

23. Non può, quindi, estendersi il regime normativo di cui all’art. 2125 c.c., anche alla previsione contrattuale del divieto di storno di clienti perché il patto di non concorrenza ex art. 2125 c.c., e la clausola contrattuale contenente il divieto di storno di clientela vietano due condotte differenti: la prima, infatti, proibisce lo svolgimento di attività lavorativa in concorrenza con la società datrice, anche al termine del rapporto di lavoro ed ha durata, nel caso de quo, limitata a tre mesi dalla cessazione dello stesso; la seconda, invece, impedisce il compimento di atti e comportamenti funzionali a sviare la clientela storica verso un’altra impresa datrice, sfruttando il rapporto di fiducia instaurato e consolidato durante il periodo di dipendenza con la prima società. Il divieto di storno di clientela mira, poi, a garantire la tutela dell’avviamento della società stipulante, dal momento che esso concorre al mantenimento e alla consolidazione dei buoni rapporti con il portafoglio di clienti acquisiti nel corso del tempo. Inoltre, nella fattispecie, l’autonomia tra queste due clausole può desumersi indirettamente anche dal diverso termine di efficacia previsto per l’una e per l’altra: tre mesi oltre la cessazione del rapporto di lavoro per il patto di non concorrenza e sei mesi di operatività del patto di storno.

24. Correttamente, pertanto, è stata ritenuta dalla Corte territoriale la indipendenza delle due clausole in questione (patto di non concorrenza e divieto di storno di clienti), la loro autonomia nella fonte normativa regolatrice le singole fattispecie e la loro singola violazione avvenuta mediante condotte distinte, per tempi e modi, benché connesse sotto l’aspetto teleologico.

25. Il quarto motivo è infondato.

26. Osserva questa Corte che, in base all’art. 2119 c.c., ciascuna delle parti, se il contratto è a tempo indeterminato, può recedere dal contratto stesso senza preavviso, qualora si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto; si tratta di un diritto potestativo, il cui legittimo esercizio è condizionato dalla sussistenza della ragione ivi contemplata.

27. I giudici di seconde cure, con una motivazione adeguata e logica, hanno specificato, all’esito di un accertamento di merito non sindacabile in questa sede, che la politica del credito attivata da una banca rientrava nell’ambito delle scelte discrezionali dell’imprenditore, al quale faceva capo la clientela e che, di contro, le dimissioni del consulente (fondate su un radicale mutamento da parte della banca della propria politica di concessione del credito) non avevano altro scopo se non quello di accelerare il suo passaggio alla nuova datrice di lavoro, eliminando il dovuto preavviso e così anticipando la decorrenza del trimestre oggetto del patto di non concorrenza, della cui osservanza, peraltro, lo S. aveva chiesto di essere esonerato in caso di recesso. Hanno, poi, sottolineato che la concomitanza del passaggio di un importante cliente, per più favorevoli condizioni, alla nuova Banca dove alla scadenza formale del patto di non concorrenza era transitato anche l’odierno ricorrente, rappresentava la prova di un preciso accordo trilaterale definito alla fine del 2012 e attuato nei mesi successivi.

28. Orbene, ne consegue che, a fronte di tale ricostruzione, è stato giuridicamente corretto, da parte della Corte territoriale, desumere la insussistenza della giusta causa di dimissioni, sia perché messa in relazione ad una condotta non inadempiente della datrice di lavoro, sia perché il recesso era risultato essere strumentale ad un comportamento del dipendente contrario a quanto contrattualmente pattuito tra le parti.

29. Le restanti doglianze di cui al motivo si sostanziano, poi, nella esposizione di una lettura delle risultanze probatorie diversa da quella data dal giudice del gravame e nella richiesta di un riesame del merito del materiale probatorio, non consentito in questa sede di legittimità.

30. Infine, anche il quinto motivo non è meritevole di pregio.

31. La violazione del precetto di cui all’art. 2697 c.c., si configura soltanto nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella che ne è gravata secondo le regole dettate da quella norma, non anche quando, a seguito di una incongrua valutazione delle acquisizioni istruttorie, il giudice abbia errato nel ritenere che la parte onerata abbia assolto tale onere, poiché in questo caso vi è soltanto un erroneo apprezzamento sull’esito della prova, sindacabile in sede di legittimità solo per il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5 (Cass. n. 19064 del 2006; Cass. n. 2935 del 2006): ipotesi, questa, inammissibile nel caso in esame per la sussistenza di una cd. “doppia conforme” ex art. 348 ter c.p.c., u.c..

32. Inoltre, in ordine alle domande oggetto della censura, deve rilevarsi che la Corte di appello non ha adottato alcuna motivazione apparente, avendo ritenuto le stesse, con il richiamo alle argomentazioni del primo giudice, destituite del benché minimo supporto probatorio in quanto basate su deduzioni assolutamente generiche. Tanto bastava per fondare la propria valutazione di infondatezza delle pretese dello S..

33. Alla stregua di quanto esposto il ricorso deve essere rigettato.

34. Al rigetto segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che si liquidano come da dispositivo.

35. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo risultante dalla L. 24.12.2012 n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, sempre come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in Euro 12.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 16 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 4 agosto 2021

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