Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22246 del 14/10/2020

Cassazione civile sez. II, 14/10/2020, (ud. 14/07/2020, dep. 14/10/2020), n.22246

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – Consigliere –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20899-2019 proposto da:

D.C.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BARNABA

TORTOLINI 30, presso lo studio dell’avvocato ALFREDO PLACIDI,

rappresentato e difeso dall’avvocato ELEONORA CAZZANIGA DONESMONDI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che

lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

e contro

PROCURA REPUBBLICA TRIBUNALE BRESCIA;

– intimata –

avverso il decreto del TRIBUNALE di BRESCIA, depositata il

05/06/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

14/07/2020 dal Consigliere Dott. LUCA VARRONE.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. Il Tribunale di Brescia, con decreto pubblicato il 5 giugno 2019, respingeva il ricorso proposto da D.C.A., cittadino della (OMISSIS), avverso il provvedimento con il quale la competente Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale aveva, a sua volta, rigettato la domanda proposta dall’interessato di riconoscimento dello status di rifugiato e di protezione internazionale, mentre era stata riconosciuta la protezione complementare (umanitaria).

2. Il Tribunale respingeva la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato e di protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. a) e b), atteso che il racconto del richiedente non era credibile per le numerose contraddizioni e inverosimiglianze delle dichiarazioni rese in sede di audizione che deponevano nel senso della totale inattendibilità. Egli, infatti, aveva dichiarato di non avere figli nel questionario modello C3 e la tesi che ciò fosse dovuto alla non comprensione dell’italiano non poteva trovare accoglimento visto che le risposte in tutto il resto del questionario erano esatte.

Nel medesimo questionario aveva dichiarato di essere venuto in Italia per la crisi sociale del paese di origine e perchè la sua vita era in pericolo ma senza alcun cenno ai problemi legati alla religione, al rischio di arresto e al fatto che il padre e i fratelli volevano ucciderlo. Peraltro, il racconto non era coerente neanche con le fonti circa la riferita persecuzione a causa del credo (OMISSIS) della moglie in quanto la persecuzione è solo nel caso la donna (OMISSIS) sposi un uomo di religione cattolica e non viceversa. Peraltro, non era attuale neanche il timore di essere arrestato gli appartenenti alla (OMISSIS), avendo il presidente O. annunciata addirittura un’amnistia con la liberazione di tutti i simpatizzanti del precedente regime.

In conclusione, vista l’incongruenza del racconto, non potevano dirsi integrati i presupposti per l’accoglimento della domanda di protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. a) e b).

La non credibilità del racconto privava di per sè di fondamento la domanda di accertamento dello status di rifugiato e quella di riconoscimento del diritto alla protezione sussidiaria ex art. 14, lett. a) e b). Del pari, doveva essere rigettata la domanda di protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c). Il richiedente non aveva allegato che in caso di rimpatrio poteva rischiare la vita l’incolumità personale a causa di una situazione di generale e indiscriminata violenza derivante da un conflitto armato e, sulla base delle fonti internazionali la (OMISSIS) non poteva ritenersi un paese soggetto ad una violenza generalizzata.

3. D.C.A. ha proposto ricorso per cassazione avverso il suddetto decreto sulla base di due motivi di ricorso.

4. Il Ministero dell’interno si è costituito con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. Il primo motivo di ricorso è così rubricato: violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3 e 5 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4.

La censura attiene alla ritenuta non credibilità del racconto del ricorrente soprattutto in relazione alla compilazione del questionario. Il Tribunale di Brescia avrebbe quindi compiuto una valutazione circa la non credibilità del ricorrente solo sulla base di una mera mancanza di riscontri oggettivi senza tener conto dei criteri stabiliti dalla norma sopra citata.

2. Il secondo motivo di ricorso è così rubricato: violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14 nonchè del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. La censura attiene alla violazione delle norme sopra indicate per non aver acquisito informazioni aggiornate sulla situazione sociopolitica della (OMISSIS) e per aver ritenuto insussistente una minaccia grave alla propria vita incolumità derivante situazione di violenza non aggirabile dalle forze dell’ordine. Ciò soprattutto in relazione ai matrimoni misti e al fatto che il padre del ricorrente era imam.

3. I due motivi di ricorso, che stante la loro evidente connessione possono essere trattati congiuntamente, sono inammissibili.

Quanto alla valutazione in ordine alla credibilità del racconto del richiedente, essa costituisce un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito, il quale deve valutare se le dichiarazioni siano coerenti e plausibili, D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3, comma 5, lett. c). Tale apprezzamento di fatto è censurabile in cassazione solo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 come omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, come mancanza assoluta della motivazione, come motivazione apparente, come motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, dovendosi escludere la rilevanza della mera insufficienza di motivazione e l’ammissibilità della prospettazione di una diversa lettura ed interpretazione delle dichiarazioni rilasciate dal richiedente, trattandosi di censura attinente al merito. (Sez. 1, Ordinanza n. 3340 del 05/02/2019, Rv. 652549).

La critica formulata nei motivi costituisce, dunque, una mera contrapposizione alla valutazione che il Tribunale di Brescia ha compiuto nel rispetto dei parametri legali e dandone adeguata motivazione, neppure censurata mediante allegazione di fatti decisivi emersi nel corso del giudizio che sarebbero stati ignorati dal giudice di merito. In particolare, con riferimento alla inverosimiglianza e contraddittorietà delle dichiarazioni del ricorrente desumibili dalla complessiva genericità e contraddittorietà del racconto, oltre che dal questionario.

Il Tribunale di Brescia ha fatto esplicito riferimento alle fonti internazionali dalle quali ha tratto la convinzione che la (OMISSIS) non sia una zona rientrante tra quelle di cui al D.Lgs. n. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c.

Deve ribadirsi che: “In tema di protezione sussidiaria, anche l’accertamento della situazione di “violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale”, di cui alla norma citata, che sia causa per il richiedente di una sua personale e diretta esposizione al rischio di un danno grave implica un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito. Il risultato di tale indagine può essere censurato, con motivo di ricorso per cassazione, nei limiti consentiti dal novellato art. 360 c.p.c., n. 5 (Cass. ord. 30105 del 2018). Il ricorrente si limita a dedurre genericamente la violazione di norme di legge, avuto riguardo al non aver tenuto conto della situazione generale del paese di origine.

Inoltre, con riferimento alle ipotesi di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b), deve evidenziarsi che il racconto del richiedente non è stato ritenuto credibile e che in tal caso non si impone l’esercizio dei poteri ufficiosi circa l’esposizione a rischio del richiedente in virtù della sua condizione soggettiva.

4. In conclusione il ricorso è inammissibile.

5. Non è luogo alla liquidazione delle spese in quanto il Ministero dell’Interno si è costituito con un controricorso di mero stile, senza svolgere effettiva attività difensiva.

6. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente principale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso;

ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente principale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Seconda civile, il 14 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 14 ottobre 2020

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