Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22246 del 12/09/2018

Cassazione civile sez. VI, 12/09/2018, (ud. 07/06/2018, dep. 12/09/2018), n.22246

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. EPOSITO Lucia – rel. Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 23717/2016 proposto da:

V.M.G., elettivamente domiciliato in ROMA piazza

Cavour presso la Cancelleria della Corte di Cassazione,

rappresentato e difeso dall’avvocato FILOMENA PALERMO; (Ammessa G.P.

con Delib. 24/11/2016 Cons. Ord. Avv. POTENZA);

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F.

(OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore,

domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la sede

dell’AVVOCATURA CENTRALE dell’Istituto medesimo, rappresentato e

difeso unitamente e disgiuntamente dagli avvocati MAURO RICCI,

EMANUELA CAPANNOLO, CLEMENTINA PULLI;

– resistente –

avverso la sentenza n. 93/2015 della CORTE D’APPELLO di POTENZA,

depositata il 14/05/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 07/06/2018 dal Consigliere Dott. LUCIA ESPOSITO.

Fatto

RILEVATO

Che la Corte d’appello di Potenza respingeva l’appello proposto da V.M.G. avverso la sentenza del giudice di primo grado che aveva rigettato la domanda avanzata dalla predetta, volta al riconoscimento dell’assegno di invalidità civile;

che la Corte, pur rilevando che il consulente tecnico nominato nel corso del giudizio di gravame aveva accertato un grado di invalidità nella misura del 74% a decorrere dall’agosto 2012, aveva negato il diritto alla prestazione sulla base del rilievo che la richiedente aveva compiuto all’epoca del riconoscimento del requisito sanitario l’età di 65 anni e che difettava, altresì, il requisito reddituale, valutato il reddito della stessa in cumulo con quello del coniuge;

che avverso la sentenza propone ricorso per cassazione la V. sulla base di due motivi;

che l’Inps ha depositato memoria in calce al ricorso;

che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio non partecipata.

Diritto

CONSIDERATO

Che sulla questione, posta con il presente ricorso, concernente la determinazione del reddito necessario per l’ottenimento dell’assegno di invalidità, e in particolare la questione del cumulo del reddito percepito dall’interessato con quello del coniuge, si registra una difformità di orientamenti, come segnalati nella recente ordinanza di questa Sezione (6) del 3/3/2017, n. 5480, che ha sollecitato un “intervento nomofilattico” in relazione alla riforma della L. n. 118 del 1971, art. 13, disposta con della L. n. 247 del 2007, art. 1, comma 35 e ha, pertanto, rimesso la questione alla pubblica udienza della Sezione semplice ex art. 380 bis c.p.c., u.c. (analogamente hanno rilevato la questione Cass. n. 22224 del 2017 e Cass. 15934 2017);

ritenuta, pertanto, l’opportunità di rimettere la questione alla quarta sezione.

PQM

rimette la causa alla quarta sezione, non ravvisandosi i presupposti per la decisione nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile della Corte.

Così deciso in Roma, il 7 giugno 2018.

Depositato in Cancelleria il 12 settembre 2018

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