Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22245 del 12/09/2018

Cassazione civile sez. VI, 12/09/2018, (ud. 07/06/2018, dep. 12/09/2018), n.22245

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. EPOSITO Lucia – rel. Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22042/2016 proposto da:

P.S., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZALE DELLE BELLE

ARTI n. 8, presso lo studio dell’avvocato ANTONINO PELLICANO’, che

la rappresenta e difende;

– ricorrente –

e contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F.

(OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore,

domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la sede

dell’AVVOCATURA CENTRALE dell’Istituto medesimo, rappresentato e

difeso unitamente e disgiuntamente dagli avvocati VINCENZO STUMPO,

ANTONIETTA CORETTI, VINCENZO TRIOLO;

– resistente –

avverso la sentenza n. 110/2016 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 15/03/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 07/06/2018 dal Consigliere Dott. LUCIA ESPOSITO.

Fatto

RILEVATO

Che la Corte d’appello di Catanzaro respingeva l’appello proposto da P.S. avverso la sentenza del giudice di primo grado che aveva respinto la domanda avanzata dalla stessa al fine di ottenere la liquidazione dell’indennità di disoccupazione agricola in relazione agli anni dal 2001 al 2003, da calcolare con riferimento alla retribuzione giornaliera fissata dalla contrattazione integrativa provinciale, liquidando secondo soccombenza le spese di giudizio;

che avverso la sentenza propone ricorso per cassazione la P. sulla base di due motivi, illustrati con memoria;

che l’Inps non ha svolto attività difensiva;

che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in Camera di consiglio non partecipata.

Diritto

CONSIDERATO

Che con il primo motivo la ricorrente deduce violazione dell’art. 156 c.p.c., comma 2. Nullità del capo relativo alla regolamentazione delle spese del giudizio di appello per contrasto insanabile tra motivazione e dispositivo (art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4). Osserva che nella motivazione la Corte territoriale ha disposto la compensazione tra le parti delle spese del giudizio d’appello, rilevando che l’appellante aveva assolto all’onere autocertificativo imposto dall’art. 152 disp. att. c.p.c., ai fini dell’esonero degli oneri processuali in caso di soccombenza, mentre in dispositivo ha poi condannato parte appellante al pagamento delle spese in favore dell’Inps. Rileva che il contrasto tra dispositivo e motivazione, che non consente l’individuazione del concreto comando giudiziale, determina la nullità del capo di sentenza relativo alla regolamentazione delle spese, da far valere mediante impugnazione;

con il secondo motivo il ricorrente deduce difetto assoluto di motivazione per mancata rilevazione di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, comprovato in sede di causa e documentato dal ricorrente (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5). Violazione dell’art. 152 disp. att. c.p.c. (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5). Osserva che unitamente all’atto di appello era stato depositata la dichiarazione sostitutiva di certificazione reddituale o economica resa ai sensi dell’art. 152 disp. att. c.p.c., ai fini dell’esonero degli oneri processuali in caso di soccombenza:

che il primo motivo è fondato, in ragione della divergenza tra dispositivo e motivazione evincibile dal tenore della sentenza, giacchè, con riferimento alla statuizione in tema di liquidazione delle spese processuali, il provvedimento risulta inidoneo a consentire l’individuazione del concreto comando giudiziale, non essendo possibile ricostruire la statuizione del giudice attraverso il confronto tra motivazione e dispositivo, mediante valutazioni di prevalenza di una di esse (cfr. Cass. n. 26077 del 30/12/2015: “Sussiste contrasto insanabile tra dispositivo e motivazione, che determina la nullità della sentenza, solo quando il provvedimento risulti inidoneo a consentire l’individuazione del concreto comando giudiziale e, conseguentemente, del diritto o bene riconosciuto. (Nella specie, la S.C. ha rigettato la doglianza, atteso l’inequivoco contenuto del dispositivo di accoglìmento parziale dell’appello, peraltro, coerente con la motivazione della sentenza, fondata sulla continuità rispetto alla decisione di primo grado)”, conforme Cass. n. 14966 del 02/07/2007);

che, pertanto, in accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, la sentenza va cassata limitatamente alla statuizione in materia di liquidazione delle spese processuali, con rinvio al giudice di merito che provvederà a nuova statuizione in punto di spese.

PQM

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione relativa alle spese processuali e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Reggio Calabria.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 7 giugno 2018.

Depositato in Cancelleria il 12 settembre 2018

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA