Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22245 del 05/09/2019

Cassazione civile sez. VI, 05/09/2019, (ud. 05/03/2019, dep. 05/09/2019), n.22245

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. LEONE Maria Margherita – rel. Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2839-2018 proposto da:

C.T., CA.AR., CI.RA.,

D.G.G., S.V., L.A., I.F.,

C.F., DI.RE.LU., elettivamente domiciliati in ROMA,

LARGO AMILCARE PONCHIELLI 6, presso lo studio dell’avvocato FASCIANO

GLANLIVIO, rappresentati e difesi dall’avvocato CAIA FRANCESCO;

– ricorrenti –

contro

ATM SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 123/2017 della CORTE D’APPELLO di CAMPOBASSO,

depositata il 12/07/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 05/03/2019 dal Consigliere Dott. Relatore LEONE

MARGHERITA MARIA.

Fatto

RILEVATO

Che:

La Corte di appello di Campobasso con Ila sentenza n. 123/2017 aveva rigettato l’appello di Di.Re.Lu. ed antri lavoratori in epigrafe indicati avverso la decisione con la quale il tribunale di Campobasso aveva rigettato la domanda dagli stessi proposta diretta ad ottenere le indennità di agente unico e di carico e scarico prevista da accordo integrativo regionale del 22.3.1989.

La corte territoriale aveva ritenuto non spettante l’indennità in questione in quanto il ccnl 2000, successivo agli accordi richiamati, aveva escluso l’indennità per i nuovi assunti, quali, appunto, i lavoratori in questione. Avverso detta decisione i ricorrenti in epigrafe indicati avevano proposto ricorso affidato ad un solo motivo.

ATM spa rimaneva intimata.

Veniva depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1) con unico motivo di censura è dedotta la violazione e falsa applicazione dell’accordo preliminare del 2 marzo 2000 punto 3 secondo alinea, in combinato con il CCNL 27 novembre 2000, art. 3, comma 3 e 4, tutto in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Il motivo risulta inammissibile.

Deve preliminarmente rilevarsi che la corte territoriale ha statuito che alla luce del CCNL del 2000, successivo agli accordi richiamati dai ricorrenti, e del punto 3 dell’accordo del marzo 2000,la predetta indennità non spettasse più ai neo assunti, quali i ricorrenti. Rispetto a tale statuizione il motivo di censura risulta infondato. Con precedente statuizione (Cass. n. 28484/2018) in fattispecie del tutto analoga alla presente, a cui si intende dare continuità, questa Corte ha rilevato che è da condividersi la interpretazione secondo cui si affermi la “non spettanza ai dipendenti assunti successivamente all’entrata in vigore del CCNL del 2000 delle indennità quali previste dall’accordo regionale del 1989, in relazione alla lettura della disciplina contrattuale operata dalla Corte medesima e qui non fatta oggetto di specifica censura, per la quale, con il CCNL del 2000, le parti collettive avrebbero dato corso ad una operazione di conglobamento delle predette indennità nei parametri retributivi risultanti dall’applicazione del nuovo sistema di classificazione, sicchè le stesse, lungi dal risultare abrogate e non più ridefinite nei previsti successivi accordi locali mai conclusi, risulterebbero erogate in tale forma e nei nuovi importi a tutto il personale, salvo il diritto al mantenimento dei precedenti livelli retributivi in favore del solo personale già in servizio, a salvaguardia del principio dell’irriducibilità della retribuzione operante soltanto per tale categoria di personale”.

Il ricorso deve essere rigettato, essendo la ATM rimasta intimata.

Si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 5 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 5 settembre 2019

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