Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22244 del 25/09/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 25/09/2017, (ud. 20/07/2017, dep.25/09/2017),  n. 22244

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2437-2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

G.O., elettivamente domiciliato in ROMA, C.SO VITTORIO

EMANUELE II 287, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO IORIO,

rappresentato e difeso dall’avvocato GIUSEPPE FALCONE;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1105/04/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di CATANZARO, depositata il 02/07/2015;

lette le due memorie ex art. 380-bis depositate dalla

controricorrente;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 20/07/2017 dal Consigliere Dott. PAOLA VELLA.

Fatto

RILEVATO

che:

1. con riguardo ad avviso di accertamento per Irpef dell’anno d’imposta 2005, il giudice a quo ha dichiarato inammissibile l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate per “mancato deposito della ricevuta di spedizione della raccomandata contenente l’atto di appello”, con “decorrenza del termine di trenta giorni per la costituzione in giudizio… normativamente ancorata alla spedizione e non alla ricezione del ricorso da parte del resistente”, omissione non sanabile “ex post, con la tardiva produzione alla udienza di trattazione del documento mancante”, nè grazie al “comportamento processuale della controparte”;

2. l’amministrazione ricorrente deduce “violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, comma 2 e art. 22, comma 1, con riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 4”, per avere la C.T.R. “ritenuto irrilevante, ai fini della verifica della ritualità dell’appello, la copia dell’avviso di ricevimento della relativa raccomandata che era stata depositata in giudizio unitamente al ricorso” (doc. n. 3), attestante “che l’appello è stato spedito il 28/12/2012 e ricevuto in data 31/12/2012 (cfr. doc. n. 2) e che, pertanto, l’impugnazione era tempestiva (la sentenza della Ctp era stata depositata il 14/5/2012 per cui il termine per l’appello sarebbe scaduto il 31/12/2012… così come la costituzione in giudizio dell’Ufficio avvenuta il 24/1/2013 (doc. n. 3) e, quindi, nel rispetto del termine di 30 giorni sia dalla data di spedizione che dalla data di ricezione”;

3. all’esito della camera di consiglio, il Collegio ha disposto l’adozione della motivazione in forma semplificata.

Diritto

CONSIDERATO

che:

4. il ricorso è fondato, alla luce dei principi recentemente affermati dalle Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U. 29 maggio 2017, n. 13452, Rv. 644364) in base ai quali, nel processo tributario:

4.1 “il termine di trenta giorni per la costituzione in giudizio del ricorrente (o dell’appellante), che si avvalga per la notificazione del servizio postale universale, decorre non dalla data della spedizione diretta del ricorso a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, ma dal giorno della ricezione del plico da parte del destinatario (o dall’evento che la legge considera equipollente alla ricezione” (conf. ex multis, Cass. Sez. 5, nn. 12185/08, 9173/11, 18373/12, 7645/14, 19138/16; Cass. Sez. 6-5, nn. 12027/14, 14183/15, 18296/15);

4.2. “non costituisce motivo d’inammissibilità del ricorso (o dell’appello), che sia stato notificato direttamente a mezzo del servizio postale universale, il fatto che il ricorrente (o l’appellante,, al momento della costituzione entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della raccomandata da parte del destinatario, depositi l’avviso di ricevimento del plico e non la ricevuta di spedizione, purchè nell’avviso di ricevimento medesimo la data di spedizione sia asseverata dall’ufficio postale con stampigliatura meccanografica ovvero con proprio timbro datario. Solo in tal caso, infatti, l’avviso di ricevimento è idoneo ad assolvere la medesima funzione probatoria che la legge assegna alla ricevuta di spedizione; invece, in loro mancanza, la non idoneità della mera scritturazione manuale o comunemente dattilografica della data di spedizione sull’avviso di ricevimento può essere superata, ai fini della tempestività della notifica del ricorso (o dell’appello), unicamente se la ricezione del plico sia certificata dall’agente postale come avvenuta entro il termine di decadenza per l’impugnazione dell’atto (o della sentenza” (v. Cass. Sez. 5, nn. 4615/08, 27991/11, 23593/12, 7645/14, 5376/15, 19138/16, 27286/16);

5. applicando alla fattispecie concreta i richiamati principi – tenuto conto che le stesse Sezioni Unite hanno già affrontato le ulteriori questioni dedotte nella memoria di parte controricorrente “sulla base dell’art. 111 Cost. e art. 6 della CEDU” – si rileva come dagli atti e documenti di causa risulti che:

5.1. la costituzione in giudizio della parte appellante in data 24/01/2013 è sicuramente tempestiva, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, comma 2 e art. 22,comma 1, poichè il relativo termine di trenta giorni decorre dalla ricezione della raccomandata avvenuta in data 31/12/2012;

5.2. ai fini della tempestività dell’appello della sentenza di primo grado, pubblicata il 14/05/2012 e non notificata, il mancato deposito tempestivo della ricevuta di spedizione, all’atto della costituzione in giudizio dell’appellante, resta superata dal contestuale deposito dell’avviso di ricevimento, avvenuto in data 31/12/2012 (lunedì), con conseguente esito positivo della cd. “prova di resistenza”, risultando l’appello proposto entro il termine lungo di cui al novellato art. 327 c.p.c.applicabile ratione temporis, trattandosi di giudizio introdotto dopo il 4 luglio 2009 (cfr. Cass. Sez. U. n. 13452/17 cit., punti 5.13 e 6), in combinato disposto con l’art. 155 c.p.c., commi 4 e 5;

6. la sentenza impugnata va quindi cassata con rinvio, per l’esame dell’appello erroneamente dichiarato inammissibile, oltre che per la regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

 

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Calabria, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 20 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 25 settembre 2017

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