Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22244 del 14/10/2020

Cassazione civile sez. II, 14/10/2020, (ud. 14/07/2020, dep. 14/10/2020), n.22244

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – Consigliere –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20485-2019 proposto da:

M.O., elettivamente domiciliato in Milano via Lorenteggio

n. 24, presso lo studio degli avv.ti MASSIMO CARLO SEREGNI, e

TIZIANA ARESI, che lo rappresentano e difendono;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che

lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1478/2019 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 02/04/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

14/07/2020 dal Consigliere Dott. LUCA VARRONE.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. La Corte d’Appello di Milano, con sentenza pubblicata il 2 aprile 2019, dichiarava inammissibile l’appello proposto da M.O., cittadino della (OMISSIS), avverso il provvedimento con il quale il Tribunale di Brescia aveva rigettato l’opposizione avverso la decisione della competente Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale che, a sua volta, aveva rigettato la domanda proposta dall’interessato di riconoscimento dello status di rifugiato, di protezione internazionale, escludendo altresì la sussistenza dei presupposti per la protezione complementare (umanitaria).

2. La Corte d’Appello rilevava che il Tribunale aveva ritenuto non credibile il racconto del dichiarante che, peraltro, aveva riferito di essere partito per ragioni economiche, non riuscendo a sostenere la propria famiglia. Il racconto era nel suo complesso privo di riferimenti fattuali e credibili e fortemente contraddittorio e confuso. In ogni caso, la vicenda aveva carattere privatistico e non rientrava nell’ambito di protezione previsto dalle norme invocate, sicchè a prescindere dalla sua credibilità, non rientrava nelle ipotesi di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 7 e 8.

La Corte d’Appello confermava le valutazioni del Tribunale in particolare circa il fatto che la vicenda per come narrata, al di là della sua credibilità, esulava dalle ipotesi previste per la concessione della protezione internazionale. Non vi era infatti alcun elemento che potesse far ritenere concreta una forma di persecuzione o di minacce ingiusta da parte di soggetti qualificati o anche da parte di soggetti privati. Quanto alla protezione sussidiaria la Corte d’Appello osservava che mancavano i presupposti di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14. Dallo stesso racconto del richiedente non emergeva alcun elemento da cui desumere la possibilità di una condanna a morte o di una qualsiasi iniziativa giudiziaria e i riferimenti alla situazione libica non erano pertinenti perchè il rimpatrio doveva avvenire in (OMISSIS) e non il Libia. Peraltro, dalla consultazione delle fonti ufficiali, la zona di provenienza del richiedente non era caratterizzata da una situazione di violenza generalizzata tale da richiedere una forma di protezione internazionale.

Infine, quanto alla richiesta concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari la Corte d’Appello evidenziava che non vi erano i presupposti per il suo accoglimento, non essendo stata dimostrata alcuna di quelle situazioni di vulnerabilità, anche temporanea, tale da legittimare la richiesta della protezione umanitaria.

3. M.O. ha proposto ricorso per cassazione avverso il suddetto decreto sulla base di due motivi di ricorso.

4. Il Ministero dell’interno ha resistito con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. Il primo motivo di ricorso è così rubricato: violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 8.

La censura attiene al fatto che il provvedimento impugnato non ha tenuto conto del periodo di permanenza del ricorrente nei paesi di transito. In particolare, la Corte d’Appello non avrebbe tenuto conto delle violenze subite dal richiedente in Libia.

2. Il secondo motivo di ricorso è così rubricato: violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3 e 5 e 14.

La vicenda narrata dal richiedente dovrebbe essere valutata ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 e, dunque, dovrebbe essere ritenuta pienamente rientrante nelle ipotesi per le quali deve accordarsi una forma di protezione anche mediante l’utilizzo di poteri istruttori. Nella specie, non sono state acquisite ulteriori informazioni sui paesi di origine, di transito e sulla situazione della (OMISSIS) che peraltro corrisponde a quella prevista dall’art. 14, lett. c) decreto citato.

Infine, sussisterebbero anche i presupposti per la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari.

3. I due motivi di ricorso, che stante la loro evidente connessione possono essere trattati congiuntamente, sono inammissibili, anche ai sensi dell’art. 360 bis c.p.c., n. 1, come interpretato da questa Corte a Sezioni Unite con la pronuncia n. 7155 del 2017.

Si tratta di censure estremamente generiche e prive dei requisiti che consentono di superare il vaglio di ammissibilità.

La censura formulata con il primo motivo relativa al paese di transito, è inammissibile in quanto il ricorrente riferisce solo genericamente di violenze subite in Libia e il suo racconto non è stato ritenuto credibile. Lo stesso ricorrente a pag. 3 del ricorso riconosce di non aver chiarito il tempo trascorso in Libia e le esatte ragioni che lo avevano indotto a lasciare il paese.

La censura formulata con il secondo motivo è del pari inammissibile perchè la Corte d’Appello ha evidenziato che la zona di provenienza del ricorrente non è oggetto di specifiche direttive da parte dell’UNHCR, mentre il ricorrente non cita alcuna fonte alternativa, limitandosi a richiamare genericamente alcuni provvedimenti di merito che hanno riconosciuto sussistente in (OMISSIS) una situazione riconducibile al D.Lgs. n. 151 del 2017, art. 14, lett. c).

Pertanto, deve darsi continuità al recente orientamento di questa Corte secondo il quale: “In tema di protezione internazionale, il motivo di ricorso per cassazione che mira a contrastare l’apprezzamento del giudice di merito in ordine alle cd. fonti privilegiate, di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, deve evidenziare, mediante riscontri precisi ed univoci, che le informazioni sulla cui base è stata assunta la decisione, in violazione del cd. dovere di collaborazione istruttoria, sono state oggettivamente travisate, ovvero superate da altre più aggiornate e decisive fonti qualificate” (Sez. 1, Ord. n. 4037 del 2020).

Il potere-dovere di cooperazione istruttoria, correlato all’attenuazione del principio dispositivo quanto alla dimostrazione, e non anche all’allegazione, dei fatti rilevanti, è stato dunque correttamente esercitato con riferimento all’indagine sulle condizioni generali della (OMISSIS), benchè la vicenda personale narrata sia stata ritenuta non credibile dai giudici di merito (Cass. n. 14283/2019).

In ogni caso, in tema di protezione sussidiaria, l’accertamento della situazione di “violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale”, di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), che sia causa per il richiedente di una sua personale e diretta esposizione al rischio di un danno grave, quale individuato dalla medesima disposizione, implica un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito. Il risultato di tale indagine può essere censurato, con motivo di ricorso per cassazione, nei limiti consentiti dal novellato art. 360 c.p.c., n. 5 (Cass. ord. 30105 del 2018).

Anche la censura relativa al mancato riconoscimento della protezione umanitaria è del tutto generica, il ricorrente non indica alcun fatto decisivo omesso dalla Corte d’Appello che ha escluso con idonea motivazione, l’esistenza di una situazione di particolare vulnerabilità del ricorrente. All’accertamento compiuto dai giudici di merito viene inammissibilmente contrapposta una diversa interpretazione delle risultanze di causa.

4. In conclusione il ricorso è inammissibile.

5. Non è luogo alla liquidazione delle spese in quanto il Ministero dell’Interno si è costituito con un controricorso di mero stile, senza svolgere effettiva attività difensiva.

6. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente principale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso;

ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente principale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Seconda civile, il 14 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 14 ottobre 2020

 

 

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