Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22244 del 12/09/2018

Cassazione civile sez. VI, 12/09/2018, (ud. 07/06/2018, dep. 12/09/2018), n.22244

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. EPOSITO Lucia – rel. Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19605/2016 proposto da:

B.P.P., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

VITTORIO ARMINJAN n. 8, presso lo studio dell’avvocato SERENA

MARZOLI, rappresentata e difesa dall’avvocato FRANCESCO FORMICHELLA;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F.

(OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore,

domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la sede

dell’AVVOCATURA CENTRALE dell’Istituto medesimo, rappresentato e

difeso unitamente e disgiuntamente dagli avvocati ANTONINO SGROI,

GIUSEPPE MATANO, CARLA D’ALOISIO, LELIO MARITATO, EMANUELE DE ROSE,

ESTER ADA VITA SCIPLINO;

– resistente –

avverso la sentenza n. 173/2016 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 23/02/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 07/06/2018 dal Consigliere Dott. LUCIA ESPOSITO.

Fatto

RILEVATO

Che la Corte d’appello di Catanzaro, in accoglimento dell’appello proposto dall’Inps, respingeva la domanda avanzata da B.P.P., diretta al riconoscimento del diritto della stessa all’iscrizione negli elenchi dei braccianti agricoli del comune di residenza per l’anno 2008, elenco da cui era stata cancellata a seguito di verbale ispettivo dell’Inps;

che avverso la sentenza propone ricorso per cassazione la B. sulla base di tre motivi;

che l’Inps si è costituito con procura in calce al ricorso;

che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in Camera di consiglio non partecipata.

Diritto

CONSIDERATO

che con il primo motivo la ricorrente deduce violazione e/o falsa applicazione degli artt. 170,285,325,326,434 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, rilevando la mancata dichiarazione di improcedibilità dell’appello per proposizione tardiva dello stesso;

che con il secondo motivo deduce violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2714 c.c., art. 153 disp. att. c.p.c., artt. 170 e 285 c.p.c., in relazione all’art. 325 c.p.c., ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, per aver indicato come obbligatoria la specificazione nella relata di notifica della sentenza che la notifica viene effettuata anche ai fini della decorrenza del termine di impugnazione;

che con l’ultimo motivo denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omesso esame dell’istanza di condanna per lite temeraria sollevata dall’appellato nella memoria di costituzione in appello ai sensi dell’art. 96 c.p.c.;

che i primi due motivi, da esaminare congiuntamente, sono fondati;

che, infatti, risulta che la sentenza era stata notificata con formula esecutiva il 15/5/2015 all’Inps presso i procuratori costituiti nel giudizio di primo grado. Avverso tale sentenza era stato proposto appello dall’Istituto con ricorso depositato il 22/7/2015. Nella descritta situazione deve ritenersi decorso il termine breve per l’impugnazione, con conseguente inammissibilità per tardività dell’appello (nel senso che la notifica al procuratore costituito e l’apposizione alla sentenza della formula esecutiva non impedisce l’inizio del decorso del termine breve per l’impugnazione, Cass. n. 13546 del 11/06/2009, conforme Cass. n. 18493 del 01/09/2014);

che, pertanto, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata cassata senza rinvio ai sensi dell’art. 382 c.p.c., comma 2, non potendo il processo essere proseguito, rimanendo assorbita nella statuizione l’ultima censura;

che le spese del giudizio d’appello e di quello di legittimità sono liquidate secondo soccombenza.

PQM

accoglie il ricorso, cassa senza rinvio la sentenza impugnata. Condanna l’Inps al pagamento delle spese processuali relative al giudizio d’appello, liquidate in complessivi Euro 1.800,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori di legge, e alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 1.800,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 7 giugno 2018.

Depositato in Cancelleria il 12 settembre 2018

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