Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22244 del 03/11/2016


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Cassazione civile sez. VI, 03/11/2016, (ud. 22/09/2016, dep. 03/11/2016), n.22244

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – rel. Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23263-2014 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende

ope legis;

– ricorrente –

contro

M.A.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 241/24/2013 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE DI BARI SEZIONE DISTACCATA di LECCE del 17/09/2013,

depositata il 25/09/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

22/09/2016 dal Consigliere Relatore Dott. LUCIO NAPOLITANO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte,

costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c., osserva quanto segue:

Con sentenza n. 241/24/13, depositata il 25 settembre 2013, non notificata, la CTR della Puglia – sezione staccata di Lecce – ha rigettato l’appello proposto nei confronti del dott. M.A. dall’Agenzia delle Entrate, Direzione provinciale di Lecce, Ufficio Controlli, per la riforma della sentenza di primo grado della CTP di Lecce, che aveva accolto il ricorso proposto dal contribuente avverso il silenzio – rifiuto dell’Ufficio sull’istanza di rimborso che il M. aveva presentato per l’Irap versata nel 2003.

Avverso la pronuncia della CTR l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un solo motivo. L’intimato non ha svolto difese.

Con l’unico motivo di ricorso l’Amministrazione ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 2 e 3 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nella parte in cui la sentenza impugnata ha escluso la sussistenza del presupposto impositivo dell’autonoma organizzazione riguardo all’attività svolta dal professionista, medico di base convenzionato con il SSN.

Il motivo è infondato. Le Sezioni Unite di questa Corte (cfr. Cass. 10 maggio 2016, n. 9451), componendo il contrasto emerso nell’ambito della sezione tributaria nella risoluzione di questione di massima di particolare importanza, hanno recentemente affermato il principio che il requisito dell’autonoma organizzazione di cui al D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2 quale presupposto impositivo dell’Irap, ricorre quando il contribuente: “a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell’impiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segretaria ovvero meramente esecutive”.

Le conclusioni alle quali è pervenuta la decisione impugnata risultano in linea con il principio di diritto enunciato, non essendo controverso, in fatto, tra le parti, che il dott. M. si sia avvalso della collaborazione di un’unica dipendente part time con mansioni di segretaria, ciò che, alla stregua del succitato principio di diritto, non costituisce circostanza di per sè sufficiente ad integrare il requisito dell’autonoma organizzazione, quale presupposto impositivo del tributo in esame.

In senso conforme questa Corte, del resto, con ordinanze Cass. sez. 65, nn. 20354, 20355, 20356 e 20357, tutte depositate il 10 ottobre 2016, nelle more della pubblicazione della presente ordinanza, ha già avuto modo di pronunciarsi in analoghe controversie tra le medesime parti concernenti gli anni d’imposta dal 1998 al 2001.

Essendo la succitata pronuncia della Sezioni Unite intervenuta nel momento in cui il presente giudizio era già pendente in sede di legittimità, possono essere dichiarate irripetibili le spese di lite.

Non sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, essendo parte ricorrente Amministrazione pubblica per la quale ricorre il meccanismo di prenotazione a debito delle spese (cfr. Cass. sez. unite 8 maggio 2014, n. 9338; più di recente, tra le altre, Cass. sez. 6-L, ord. 29 gennaio 2016, n. 1778).

PQM

La Corte rigetta il ricorso e dichiara irripetibili le spese del presente giudizio di legittimità.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà, atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 22 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 3 novembre 2016

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