Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22243 del 26/10/2011

Cassazione civile sez. trib., 26/10/2011, (ud. 27/05/2011, dep. 26/10/2011), n.22243

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. DI IASI Camilla – rel. Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 6330-2008 proposto da:

B.A., elettivamente domiciliato in ROMA VIALE PARIGLI

43, presso lo studio dell’avvocato D’AYALA VALVA FRANCESCO, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato LUCCHESE TIZIANO,

giusta delega in calce;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 129/2006 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di

VERONA, depositata il 18/01/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

27/05/2011 dal Consigliere Dott. CAMILLA DI IASI;

udito per il ricorrente l’Avvocato LUCCHESE, che ha chiesto

l’accoglimento;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FEDELI Massimo che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

1. B.A. propone ricorso per cassazione nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze e dell’Agenzia delle Entrate (quest’ultima resistente con controricorso) e avverso la sentenza con la quale, in controversia concernente impugnazione di avvisi di accertamento relativi a Iva, Irpef e Irap per gli anni 1998/2001, la C.T.R. Veneto confermava la sentenza di primo grado che aveva respinto i ricorsi riuniti proposti dal contribuente.

In particolare, per quel che in questa sede ancora rileva, i giudici d’appello hanno affermato che la G.d.F. aveva accertato, anche tramite accesso, che, pur avendo formalmente cessato l’attività di artigiano falegname, il B. aveva continuato, nonostante le non perfette condizioni di salute, a svolgerla, come risultante dal mancato smantellamento del capannone già in uso per tale attività, in cui era stata accertata la presenza di legname e di macchinari e presso il quale era stato riscontrato il consumo di energia elettrica (che, rilevato da un contatore autonomo, “si riferiva inequivocabilmente all’utilizzo dei macchinari presenti all’interno del laboratorio”), dal fatto che il B. risultava intestatario (o cointestatario) di quattro c/c bancari e possessore di automezzi dai quali era desumibile l’esercizio di attività di impresa, nonchè dalle dichiarazioni del medesimo B., il quale aveva riconosciuto di lavorare ancora, sia pure saltuariamente, in proprio e presso terzi clienti. I suddetti giudici affermavano inoltre che le prove documentali fornite dall’Amministrazione non erano state contraddette da altra idonea documentazione fornita dal B..

2. Deve innanzitutto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso proposto nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze, risultando l’appello depositato il 22.2.2004 ed avendo partecipato al relativo giudizio la sola Agenzia delle Entrate.

Col primo motivo, deducendo vizio di motivazione, il ricorrente si duole che i giudici d’appello abbiano ritenuto la professionalità e l’abitualità dell’attività svolta dal ricorrente senza considerare che non vi era alcuna diretta connessione tra consumo di energia elettrica e volume di affari dichiarato ed altresì senza considerare l’esiguità dei consumi elettrici riscontrati ed il ridotto valore degli acquisti di legname ed altri materiali.

Col secondo motivo, deducendo violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 39 e 41 bis 5, D.P.R. n. 633 del 1972, art. 4, artt. 2697, 2727 e 2729 c.c. il ricorrente censura la sentenza impugnata m ordine alla ritenuta esistenza dell’esercizio di attività di impresa ed alla relativa prova, evidenziando che l’onere relativo grava sull’amministrazione e che quest’onere nella specie non è stato adempiuto, non potendo attribuirsi nessuna forza di inferenza ai fini presuntivi ai consumi per energia e materie prime.

Col terzo motivo, deducendo violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 39 e 41 bis, D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54, artt. 2697, 2727 e 2729 c.c. il ricorrente censura la sentenza impugnata in ordine alla quantificazione dei ricavi asseritamente non contabilizzati per mancanza di una relazione diretta tra consumo di kw e ricavi.

Col quarto motivo, deducendo violazione del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 51, D.P.R. n. 633 del 1972, art. 4 e art. 2195 c.c. il ricorrente censura la sentenza impugnata in ordine alla qualificazione dell’attività svolta dal contribuente quale attività di impresa, mancando sia l’esplicitazione del percorso logico- giuridico attraverso il quale i giudici d’appello sono giunti ad affermare la sussistenza di cessioni di beni e prestazioni di servizi ma anche la spiegazione della riconducibilità delle occasionali prestazioni del ricorrente all’esercizio di attività di impresa. Il ricorrente in proposito evidenzia che, oltre ad essere incorsi in vizio di motivazione, i giudici d’appello avrebbero altresì operato una erronea ricognizione della fattispecie astratta ed in particolare degli elementi dell’abitualità e della professionalità. I motivi sopra esposti, esaminando le medesime questioni sotto diversi profili impugnatori, possono, per ragioni di logica ed economia espositiva, essere trattati congiuntamente. Essi sono infondati. Giova innanzitutto evidenziare che per i periodi in contestazione non risulta presentata alcuna dichiarazione e che, secondo la giurisprudenza di questo giudice di legittimità, nel caso di omessa dichiarazione da parte del contribuente, il potere-dovere dell’Amministrazione è disciplinato non già dell’art. 39, bensì dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 41 ai sensi del quale, sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolti o venuti a sua conoscenza, l’Ufficio determina il reddito complessivo del contribuente medesimo, a tal fine utilizzando qualsiasi elemento probatorio e potendo fare ricorso al metodo induttivo, anche avvalendosi di presunzioni cd. supersemplici – cioè prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, comma 3, che determinano un’inversione dell’onere della prova, ponendo a carico del contribuente la deduzione di elementi contrari intesi a dimostrare che il reddito non è stato prodotto o è stato prodotto in misura inferiore a quella indicata dall’Ufficio (v. tra le altre cass. n. 3115 del 2006, n. 20708 del 2007).

Nella specie, pertanto, l’Amministrazione può assolvere al proprio onere probatorio con qualunque mezzo e anche attraverso indizi non gravi nè precisi o (perfino) non concordanti, così determinandosi l’inversione dell’onere della prova e gravando perciò sul contribuente l’onere di provare (eventualmente anche attraverso presunzioni, tuttavia, in mancanza di diversa previsione, pur sempre dotate dei requisiti di cui all’art. 2729 c.c., comma 2) che il reddito non è stato prodotto ovvero è stato prodotto in misura inferiore.

E’ altresì da evidenziare che, secondo quanto risulta dalla sentenza d’appello (non specificamente censurata sul punto), nella specie numerosi e rilevanti sono gli elementi considerati dall’Amministrazione (il mancato smantellamento del capannone già usato per l’attività artigianale, la accertata presenza presso tale capannone di legname e di macchinari nonchè l’accertato consumo di energia elettrica rilevato da un contatore autonomo, l’essere il B. intestatario – o cointestatario – di quattro c/c bancari e possessore di automezzi dai quali era desumibile l’esercizio di attività di impresa) ed essi possono certamente costituire indizi della esistenza e della entità del reddito, a maggior ragione considerato che detti indizi potrebbero in ipotesi anche non necessariamente essere gravi e/o precisi e/o concordanti.

Gravava pertanto sul contribuente l’onere di provare la mancata (o inferiore, rispetto a quella accertata dall’Amministrazione) produzione di reddito, tuttavia nella sentenza impugnata (non specificamente censurata sul punto) si afferma che le prove documentali fornite dall’Amministrazione non sono state contraddette da altra idonea documentazione fornita dal B., e in ogni caso non risulta che la sentenza impugnata sia stata censurata (tanto meno in maniera specifica, autonoma ed autosufficiente) per vizio di motivazione in ordine alla omessa o insufficiente considerazione della prova contraria fornita dai contribuenti circa la mancata produzione di reddito tassabile ovvero la produzione di esso in misura inferiore a quella accertata.

Invero, il contribuente si è limitato ad affermazioni generiche tendenti alla mera contestazione del valore indiziario degli elementi forniti dall’Amministrazione, in particolare deducendo la mancata correlazione tra consumi di energia e ricavi (quindi la idoneità degli elementi indiziar valutati al fine di determinare esistenza e ammontare dei ricavi), e a denunciare la mancata considerazione di alcune circostanze di fatto, quali il modesto quantitativo di energia consumato ed il ridotto valore del legname e del materiale acquistato. In proposito, tuttavia, è sufficiente evidenziare che dalla sentenza impugnata (non censurata sul punto) risulta che lo stesso B. avrebbe affermato di aver continuato a svolgere (sia pure saltuariamente) la propria attività anche presso terzi, onde se il legname rinvenuto presso il capannone e i consumi di energia elettrica possono certamente costituire indizi (ancorchè, in ipotesi, non gravi nè precisi) dai quali desumere (nella specie insieme a numerosi altri indizi) l’esistenza e l’ammontare di ricavi non dichiarati, l’asserita limitatezza sul piano quantitativo del suddetto legname e dei citati consumi elettrici (proprio alla luce della possibilità di una esplicazione della attività anche presso terzi) essere considerato elemento univocamente decisivo al fine di svalutare la determinazione presuntiva circa l’esistenza dei ricavi ed il loro ammontare e pertanto rispetto ad essi non è configurabile alcun vizio di motivazione.

3. Alla luce di quanto sopra esposto, il ricorso nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze deve essere dichiarato inammissibile ed il ricorso nei confronti dell’Agenzia delle Entrate deve essere rigettato. Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso proposto nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze. Rigetta il ricorso proposto nei confronti dell’Agenzia e condanna parte ricorrente alle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in Euro 3.500,00 oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 27 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 26 ottobre 2011

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