Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22243 del 20/10/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 22243 Anno 2014
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: CICALA MARIO

ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 2121-2013 proposto da:
ERRE INFORMATICA SAS DI ROSSIN C. & C. 00851510263 in
persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLA GIULIANA
44, presso lo studio dell’avvocato RAFFAELLO GIOIOSO,
che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato
GIUSEPPE GALZIGNATO, giusta procura speciale in calce
al ricorso;
– ricorrente contro

AGENZIA DELLE ENTRATE 11210661002 in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA
GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope

Data pubblicazione: 20/10/2014

legis;

con troricorrente

avverso la sentenza n. 49/22/2012 della Commissione
Tributaria Regionale di VENEZIA-MESTRE del 27.4.2012,
depositata il 25/05/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio dell’8/10/2014 dal Presidente Relatore Dott.
MARIO CICALA;
udito per la ricorrente l’Avvocato Raffaello Gioioso
che si riporta ai motivi del ricorso;
udito per la controricorrente l’Avvocato Pietro
Garofalo che ha chiesto il rigetto del ricorso e in
subordine la trattazione dello stesso in pubblica
udienza.

,

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Oggetto : tardiva ed omessa trasmissione telematica di dichiarazioni

Reg. Gen. 2121/2013

INTIMATO: Agenzia delle Entrate
E’ stata depositata la seguente relazione:
La Erre Informatica sas di Rossin e c. ricorre per cassazione avverso la sentenza della Commissione
Tributaria Regionale del Veneto n. 49/22 /12 del 25 maggio 2012 che accoglieva l’appello dell’Ufficio
confermando la sanzione di C 21.672 applicata dall’Ufficio per la tardiva trasmissione telematica di 21
dichiarazioni fiscali per l’anno 2005 (sanzione ridotta dal giudice di primo grado a1.032 euro).
1. L’agenzia si è costituita in giudizio.
2. I primi due motivi di ricorso con cui viene sostenuta la inapplicabilità delle sanzioni per
essere i fatti non punibili essendo stati determinati da forza maggiore, e comunque avendo
dato luogo ad infrazioni meramente formali, sono inammissibili non essendo stati proposti
con appello o appello incidentale (la ricorrente ammette di non essere intervenuta in tale
giudizio “per un disguido”)
3. Deve invece essere accolto il terzo motivo, che invoca l’applicazione dell’art. 12 primo
comma del D. legs. 472/1997
La decisione dei giudici di merito che hanno applicato alla dott.sa Alberti la sanzione sopra
indicata, in sostituzione di quella di € 32.508 decisa dall’Ufficio, poggia su un presupposto
giuridico, contestato nel ricorso della Avvocatura.
Ci si domanda cioè se, ove uno dei soggetti indicati nel comma 3 dell’articolo 3 del decreto
del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, incorra in più violazioni dell’ art. 7-bis
del D. Legs. 241/97 (in materia di trasmissione telematica delle dichiarazioni)avendo omesso o
ritardato la trasmissione di più dichiarazioni fiscali, trovi applicazione l’art. 12 primo comma del
D. legs. 472/1997 secondo cui il contravventore “è punito con la sanzione che dovrebbe
infliggersi per la violazione più grave, aumentata da un quarto al doppio” anche se si tratti di
“violazioni formali della medesima disposizione”; oppure se si debba ricorrere all’art. 8 della
legge 689/1981 secondo cui la continuazione è possibile solo quando il soggetto “con un’azione
od omissione viola diverse disposizioni che prevedono sanzioni amministrative”. E dunque nel caso
di esame essendo stata più volte violata la stessa disposizione, dovrebbe essere applicato il cumulo
materiale delle sanzioni.
Il problema deve essere risolto alla luce del comma 33 della legge 296/2006 che ha inserito nell’art.
39 del D. Legs. 241/1997 un comma ibis secondo cui “nei casi di violazioni commesse ai sensi
dei commi 1 e 3 del presente art. e dell’art. 7-bis, si applicano, in quanto compatibili, le
disposizioni del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472”.

RICORRENTE: Erre Informatica sas di Rossin e c.

Ritiene invece il relatore che ben si possano distinguere anche nell’ambito delle infrazioni
commesse dall’intermediario le violazioni formali da quelle non formali (ed anche individuare le
“meramente formali” di cui all’ultimo comma dell’art. 6 del D. Leg. 472, ipotesi per altro esclusa
nel caso di specie) in quanto sono ipotizzabili fattispecie in cui la condotta dell’intermediario
agevola l’evasione o comunque determina un minor incasso erariale (infrazioni non formali) ed
ipotesi in cui tale condotta arreca solo un qualche ritardo o difficoltà alle operazioni di accertamento
o riscossione (infrazioni formali).

La Avvocatura ha depositato memoria.
Il Collegio in considerazione dell’importanza della questione trattata, e della sentenza di questa
Corte n. 23123 del 11 ottobre 2013, ha ritenuto opportuna la trattazione della controversia in
pubblica udienza.

Pqm
La Corte rinvia la controversia alla pubblica udienza avanti alla sezione VI-V.
Così deciso nella camera di consiglio della sesta sezione civile il giorno 8 ottobre 2013
Il presidente e relatore

Sostiene però la Avvocatura erariale che si verterebbe in un caso di “non compatibilità” della
disposizione del decreto 472/1997 con quelle del D. Legs. 241/1997, tale da rendere inapplicabile
l’art. 12 primo comma del decreto 472: in quanto l’infrazione all’art. 7 bis non sarebbe mai
qualificabile come “formale”. Posto che solo alle infrazioni commesse dal contribuente si
attaglierebbero le qualifiche di “formali” e “non formali”. Mentre simile classificazione sarebbe
incompatibile con le infrazioni commesse dall’intermediario.

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