Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22243 del 05/09/2019

Cassazione civile sez. VI, 05/09/2019, (ud. 09/07/2019, dep. 05/09/2019), n.22243

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – rel. Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8419-2018 proposto da:

S.A., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso da se

medesimo;

– ricorrente –

contro

M.R.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 3830/2017 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 05/09/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 09/07/2019 dal Consigliere Relatore Dott. EDUARDO

CAMPESE.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza dell’1/7 luglio 2015, il Tribunale di Varese pronunciò la separazione personale, senza addebito, dei coniugi M.R. ed S.A., prevedendo l’affido condiviso dei loro figli B. ed A., con prevalente collocazione presso la madre e con calendario predeterminato dei loro incontri con il padre, e ponendo a carico di quest’ultimo un assegno perequativo di Euro 900,00 mensili, rivalutabile in base agli indici Istat, a titolo di concorso nel mantenimento della prole (oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie in dettaglio elencate, preventivamente concordate e successivamente documentate), ed altro assegno, ex art. 156 c.c., di Euro 350,00 mensili, rivalutabili, in favore della moglie.

1.1. Il gravame del S. contro questa decisione è stato respinto dalla Corte di appello di Milano, la quale, con sentenza del 5 settembre 2017, n. 3830, confermò sia la valutazione del giudice di prime circa il rigetto delle formulate prove orali, sia, sebbene limitatamente al solo secondogenito della coppia, A. (essendo la prima loro figlia divenuta, nelle more, maggiorenne), quanto sancito dal medesimo giudice circa il suo affido condiviso, con prevalente collocazione presso la madre.

2. Avverso questa sentenza il S. ricorre per cassazione, affidandosi a due motivi, mentre la M. è rimasta qui solo intimata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Le formulate doglianze ascrivono alla corte distrettuale, rispettivamente:

I) “Violazione di legge per non aver ammesso prove da considerarsi rilevanti al fine del procedere (art. 183 c.p.c., comma 7)”;

II) “Violazione di legge, in riferimento alla norma di cui all’art. 156 c.c.”, per aver giustificato con ragioni extragiuridiche il riconoscimento dell’assegno di mantenimento in favore della M..

2. Il primo motivo è inammissibile, atteso che il S., che ivi lamenta la mancata ammissione di una prova testimoniale concernente asseriti, ripetuti episodi di violenza della moglie nei confronti suoi e dei figli, non ha trascritto in ricorso, come sarebbe stato suo preciso onere, i capitoli di quella prova, rendendo così impossibile a questa Corte la valutazione in ordine alla decisività del mezzo istruttorio richiesto (cfr. Cass. n. 9748 del 2010, nonchè, in senso sostanzialmente conforme, la più recente Cass. n. 8204 del 2018).

3. Parimenti inammissibile è il secondo motivo, perchè gli assunti del ricorrente, peraltro affatto generici, lungi dallo spiegare in quale modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità, si risolvono, sostanzialmente, in una inammissibile critica al complessivo governo del materiale istruttorio operato dalla corte distrettuale, cui il primo intenderebbe opporre, sotto la formale rubrica di vizio di violazione di legge, una diversa valutazione, così pretendendo di trasformare surrettiziamente il giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito nel quale ridiscutere gli esiti istruttori espressi nella decisione impugnata, non condivisi e, per ciò solo, censurati al fine di ottenerne la sostituzione con altri più consoni alle proprie aspettative (cfr. Cass. n. 21381 del 2006, nonchè la più recente Cass. n. 8758 del 2017).

4. Il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile, senza necessità di pronuncia sulle spese di questo giudizio di legittimità, essendo la M. rimasta solo intimata, altresì rilevandosi che, vertendosi su domanda riguardante anche figli minori, non sussistono i presupposti per l’applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.

5. Va, disposta, da ultimo, per l’ipotesi di diffusione del presente provvedimento, l’omissione delle generalità e degli altri dati identificativi a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Dispone, per l’ipotesi di diffusione del presente provvedimento, l’omissione delle generalità e degli altri dati identificativi a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta sezione civile della Corte Suprema di cassazione, il 9 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 5settembre 2019

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