Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22242 del 25/09/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 25/09/2017, (ud. 20/07/2017, dep.25/09/2017),  n. 22242

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23315-2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

C.A., elettivamente domiciliato in ROMA,

CIRCONVALLAZIONE CLODIA 86, presso lo studio dell’avvocato NICOLA

CANDIANO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1061/01/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di CATANZARO, depositata il 25/06/2015;

vista la memoria ex art. 380-bis c.p.c. di parte controricorrente;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 20/07/2017 dal Consigliere Dott. PAOLA VELLA.

Fatto

RILEVATO

che:

1. con riguardo ad avviso di accertamento per Irpef-Irap dell’anno d’imposta 2006, il giudice a quo ha dichiarato inammissibile l’appello dell’Agenzia delle entrate, notificato a mezzo posta, per il “mancato tempestivo deposito della ricevuta di spedizione per raccomandata”, la quale, a norma del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53,comma 2 e art. 22, comma 1, avrebbe dovuto essere “depositata presso la Segreteria della CTR… entro trenta giorni dalla data della sua spedkione”, non potendo detto vizio essere “sanato ex post” dalla “tardiva produzione” di una “certificazione rilasciata dalle Poste Italiane di Cosenza, datata 30/09/2013 e sottoscritta dal referente dell’accettazione, attestante l’accettazione in data 13/04/2013 del plico raccomandato contenente l’appello proposto dall’Ufficio”;

2. l’amministrazione ricorrente propone due censure (errores in procedendo) per “violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 22,23 e 53”, in relazione: 1) alla L. n. 890 del 1982, art. 53 assumendo irrilevante il mancato deposito della ricevuta di spedizione postale “ove sia comunque prodotto tempestivamente l’avviso di ricevimento del plico” raccomandato che “riporta la data di spedizione”; 2) all’art. 156 c.p.c., deducendo che “il timbro postale sulla distinta (di spedizione) costituisce l’elemento necessario e sufficiente a rendere certa la data della distinta stessa”, a prescindere dalla “successiva attestazione dell’agente postale”, costituente una semplice “prova della regolarità della documentazione già depositata”;

3. all’esito della camera di consiglio, il Collegio ha disposto l’adozione della motivazione in forma semplificata.

Diritto

CONSIDERATO

che:

4. i motivi di ricorso, esaminabili congiuntamente in quanto connessi, sono fondati, alla luce dei principi di recente affermati dalle Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U. 29 maggio 2017, n. 13452, Rv. 644364) in base ai quali, nel processo tributario:

4.1 “il termine di trenta giorni per la costituzione in giudizio del ricorrente (o dell’appellante), che si avvalga per la notificazione del servizio postale universale, decorre non dalla data della spedizione diretta del ricorso a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, ma dal giorno della ricezione del plico da parte del destinatario (o dall’evento che la legge considera equipollente alla ricezione” (conf. ex multis, Cass. Sez. 5, nn. 12185/08, 9173/11, 18373/12, 7645/14, 19138/16; Cass. Sez. 6-5, nn. 12027/14, 14183/15, 18296/15);

4.2. “non costituisce motivo d’inammissibilità del ricorso (o dell’appello), che sia stato notificato direttamente a mezzo del servizio postale universale, il fatto che il ricorrente (o l’appellante), al momento della costituzione entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della raccomandata da parte del destinatario, depositi l’avviso di ricevimento del plico e non la ricevuta di spedizione, purchè nell’avviso di ricevimento medesimo la data di spedizione sia asseverata dall’ufficio postale con stampigliatura meccanografica ovvero con proprio timbro datario. Solo in tal caso, infatti, l’avviso di ricevimento è idoneo ad assolvere la medesima funzione probatoria che la legge assegna alla ricevuta di spedizione; invece, in loro mancanza, la non idoneità della mera scritturazione manuale o comunemente dattilografica della data di spedizione sull’avviso di ricevimento può essere superata, ai fini della tempestività della notifica del ricorso (o dell’appello), unicamente se la ricezione del plico sia certificata dall’agente postale come avvenuta entro il termine di decadenza per l’impugnazione dell’atto (o della sentenza)” (v. Cass. Sez. 5, nn. 4615/08, 27991/11, 23593/12, 7645/14, 5376/15, 19138/16, 27286/16);

5. facendo applicazione dei richiamati principi alla fattispecie concreta, dagli atti di causa – ivi compresi i documenti integralmente riprodotti all’interno del ricorso – risulta che:

5.1. la costituzione in giudizio della parte appellante, in data 14/05/2013, è sicuramente tempestiva, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, comma 2 e art. 22,comma 1, poichè il relativo termine di trenta giorni decorre dalla ricezione in data 17/04/2013 della raccomandata contenente l’appello;

5.2. l’avviso di ricevimento, recante la data di spedizione del 15/04/2013 semplicemente manoscritta e non asseverata dall’ufficio postale, non sarebbe di per sè solo idoneo ad assolvere la medesima funzione probatoria, ai fini del riscontro della tempestività dell’appello, che la legge assegna alla ricevuta di spedizione non prodotta dall’appellante;

5.3. la tempestività dell’appello della sentenza di primo grado – depositata il 15/10/2012 e non notificata – risulta tuttavia attestata dal timbro postale apposto sulla distinta di spedizione del 15/04/2013 recante la menzione specifica della raccomandata in questione n. 13835040419 (cfr. punti 5.9 e 5.10 di Cass. Sez. U. n. 13452/17);

6. la sentenza impugnata va quindi cassata con rinvio per l’esame dell’appello erroneamente dichiarato inammissibile, oltre che per la regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

 

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Calabria, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 20 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 25 settembre 2017

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