Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22241 del 25/09/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 25/09/2017, (ud. 08/06/2017, dep.25/09/2017),  n. 22241

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14328-2016 proposto da:

C.M., in qualità di legale rappresentante pro tempore

dell’OPERA NAZIONALE PER IL MEZZOGIORNO D’ITALIA, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA EDOARDO D’ONOFRIO 43, presso lo studio

dell’avvocato UMBERTO CASSANO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI CASTEL DI SANGRO;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1362/5/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di L’AQUILA, depositata il 03/12/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’08/06/2017 dal Consigliere Dott. LUCA SOLAINI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Con ricorso in Cassazione affidato a un unico motivo, illustrato da memoria, nei cui confronti il comune di Castel di Sangro, quale Comune impositore non ha spiegato difese scritte, l’Ente contribuente impugnava la sentenza della CTR dell’Abruzzo, relativa al mancato riconoscimento dell’esenzione dal pagamento dell’ICI per l’anno 2007, il D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 7, comma 1, lett. i) in favore di un’associazione non lucrativa, lamentando la violazione e falsa applicazione di norme di diritto, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, prospettato dalle parti e rilevabile d’ufficio, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in quanto, erroneamente i giudici d’appello avrebbero ritenuto che l’attività didattica svolta nell’immobile oggetto di controversia, pur se assistita da finalità di pubblico interesse, non potesse godere dell’agevolazione fiscale richiesta, perchè non esercitata dallo stesso ente proprietario dell’immobile che è il soggetto passivo d’imposta, ma da un ente diverso (ecclesiastico), a nulla rilevando l’esistenza di una concessione gratuita del bene immobile attraverso un contratto di comodato ed il fatto che il comodatario utilizzava il bene, in attuazione di una delle finalità “protette” di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7, comma 1, lett. i).

Il Collegio ha deliberato di adottare la presente decisione in forma semplificata.

In via preliminare, e dirimente, va rilevato che in sede di memorie ex art. 380 bis c.p.c., l’ente contribuente ha allegato un accordo transattivo con l’ente impositore, avente ad oggetto i diversi immobili oggetto di contenzioso tra le parti in causa, ricomprendente quelli afferenti la controversia oggetto del presente giudizio, chiedendo che questa Corte dichiarasse la cessazione della materia del contendere.

In merito, si rileva, in primo luogo, come la transazione, intervenuta nel corso del giudizio di legittimità comporta la cessazione della materia del contendere (Cass. sez. un. n. 368/2000); in secondo luogo, la documentazione comprovante la cessazione della materia del contendere può essere prodotta nei modi previsti dall’art. 372 c.p.c., nella specie, rispettati (Cass. n. 22972/04); infine, la cessazione della materia del contendere in materia tributaria comporta l’estinzione del giudizio (Cass. n. 19533/11) e la cassazione senza rinvio della sentenza impugnata (Cass. n. 14258/16).

Sulla scorta di quanto sopra, va, pertanto, dichiarata l’estinzione del giudizio per sopravvenuta cessazione della materia del contendere con conseguente cassazione senza rinvio della sentenza impugnata.

Atteso l’esito della lite, vanno, altresì, compensate le spese dell’intero giudizio.

PQM

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Dichiara l’estinzione del giudizio per sopravvenuta cessazione della materia del contendere; cassa senza rinvio l’impugnata sentenza.

Compensa le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 8 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 25 settembre 2017

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