Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22241 del 12/09/2018

Cassazione civile sez. VI, 12/09/2018, (ud. 07/06/2018, dep. 12/09/2018), n.22241

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. EPOSITO Lucia – rel. Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 19187/2016 proposto da:

SOCIETA’ COOPERATIVA VAL D’ORGIA SOCIETA’ AGRICOLA, P.I. (OMISSIS),

in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA DI VILLA SEVERINI n. 54, presso lo studio

dell’avvocato GIOVANNI CONTESTABILE, rappresentata e difesa

unitamente e disgiuntamente dagli avvocati ALESSANDRO MARRI, ORONZO

MAZZOTTA e CARLO SALTO;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F.

(OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore,

domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la sede

dell’AVVOCATURA CENTRALE dell’Istituto medesimo, rappresentato e

difeso unitamente e disgiuntamente dagli avvocati ESTER ADA VITA

SCIPLINO, LELIO MARITATO, GIUSEPPE MATANO, EMANUELE DE ROSE,

ANTONINO SGROI, CARLA D’ALOISIO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 644/2016 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 25/07/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 07/06/2018 dal Consigliere Dott. LUCIA ESPOSITO.

Fatto

RILEVATO

Che la Corte d’appello di Firenze, in accoglimento dell’appello proposto dall’Inps, rigettava la domanda proposta dalla società ricorrente diretta al riconoscimento del diritto della stessa a ripetere nei confronti dell’Inps, in ragione della L. n. 991 del 1952, art. 8, le somme versate a titolo di contributi per la quota parte a carico datoriale in relazione al proprio personale dipendente in forza a tempo determinato e indeterminato;

che la Corte territoriale fondava la decisione sul rilievo che, per costante giurisprudenza di legittimità, “in tema di agevolazioni e benefici contributivi previsti per le imprese e i datori di lavoro aventi sede ed operanti nei comuni montani, la L. 25 luglio 1952, n. 991, art. 8 – già implicitamente abrogato per la parte relativa alle agevolazioni fiscali prima dal D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, artt. 58 e 68 e, poi, dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, art. 9 e non più richiamato dal legislatore, per quel che riguarda i benefici contributivi in favore delle zone montane, a partire dalla L. 11 marzo 1988, n. 67, che ha fatto riferimento solo alla definizione di territori montani contenuta nel D.P.R. 601 del 1973, art. 9 – deve considerarsi implicitamente abrogato, tanto più che la previsione di un regime generalizzato di totale esenzione contributiva è stato abbandonato dal legislatore a partire dalla citata L. n. 67 del 1988. Ne consegue che, in conformità al D.Lgs. 1 dicembre 2009, n. 179, art. 1, comma 3, lett. d), il suddetto art. 8 non poteva essere incluso, atteso il carattere meramente ricognitivo dell’intervento legislativo, fra le norme “salvate” dal D.Lgs. 179 e la ricomprensione nell’Allegato 1 – voce n. 1266 della L. n. 991 del 1952 tra le disposizioni specificamente indicate da “mantenere in vigore” si deve considerare “tamquam non esset” sulla base di una interpretazione rispettosa dell’art. 15 preleggi e costituzionalmente orientata, nel senso della coerenza e ragionevolezza dell’ordinamento (art. 3 Cost.), del rispetto dei principi e criteri direttivi della legge delega (art. 76 Cost.), e alla luce anche dell’art. 44 Cost., comma 2″ (Cass. n. 19420 del 22/08/2013, orientamento confermato da Cass. 7976/2016 e da molte altre conformi);

che avverso la sentenza propone ricorso per cassazione la società sulla base di due motivi, illustrati con memoria;

che l’Inps resiste con controricorso;

che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio non partecipata.

Diritto

CONSIDERATO

Che questa Corte, con ordinanza interlocutoria n. 11721 del 22/2/2018, ha disposto che la trattazione di procedimento relativo a questioni analoghe a quelle oggetto del presente fosse rimessa alla pubblica udienza, ravvisandone l’opportunità in considerazione della pendenza innanzi alla Corte costituzionale della questione di legittimità del D.Lgs. n. 179 del 2009, rilevante nella specie.

PQM

La Corte, ritenuto che non ricorrono i presupposti per la trattazione con il rito camerale ex art. 380 bis c.p.c., dispone la trasmissione degli atti alla Sezione Quarta.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 7 giugno 2018.

Depositato in Cancelleria il 12 settembre 2018

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