Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22241 del 03/11/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. VI, 03/11/2016, (ud. 28/06/2016, dep. 03/11/2016), n.22241

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. VELLA Paolo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29008-2013 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

C.R.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 379/50/2013 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di NAPOLI del 01/07/2013, depositata il 23/09/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

28/06/2016 dal Consigliere Relatore Dott. PAOLA VELLA.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c., osserva quanto segue.

1. Il ricorso (assoggettato a duplice processo notificatorio) si articola in un unico – ma triplice – motivo con il quale si deduce: “violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, degli artt. 2 e 3; violazione e/o falsa applicazione D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, n. 4 in relazione art. 360 c.p.c., n. 3 omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti in riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3”.

2. In sostanza, l’amministrazione ricorrente lamenta che i giudici d’appello abbiano escluso il presupposto impositivo ai fini Irap discostandosi dall’insegnamento di legittimità, violando il principio per cui costituisce onere del contribuente dare la prova dell’assenza del requisito dell’autonoma organizzazione, “omettendo di motivare in modo compiuto e sufficiente in merito alle modalità” con le quali il contribuente avrebbe assolto detto onere e “tralasciando l’esame dei dati risultati dalla documentazione in atti e dalle dichiarazioni dello stesso contribuente”.

3. Il motivo, così come formulato, presenta plurimi profili di inammissibilità.

4. In primo luogo, vengono proposti cumulativamente e confusamente tre mezzi di impugnazione eterogenei – segnatamente error in iudicando, error in procedendo e vizio motivazionale, ascrivibili rispettivamente all’art. 360 c.p.c., comma 1, – in contrasto con la tassatività dei motivi di ricorso ed il consolidato orientamento per cui una simile tecnica espositiva riversa impropriamente sul giudice di legittimità il compito di isolare le singole censure (ex plurimis, Cass. 5471/08, 9470/08, 194.43/11, 21611/13, 19959/14, 22404/14, 25982/14, 26018/14, 5964/15).

5. In secondo luogo, la censura motivazionale fa improprio riferimento non già all’omesso esame di un fatto decisivo, bensì alla “omessa valutazione del dato costituito dall’importo non esiguo delle varie voci di spesa sostenute per l’esercizio dell’attività professionale”, quando invece la motivazione della sentenza impugnata fa leva proprio sul fatto che “le spese sostenute per lavoro dipendente e beni strumentali” – ricavate “dall’esame del quadro RE del Modello Unico (determinazione del reddito da lavoro autonomo ai fini IRPEF) e AU dei Modelli 770 presentati per gli anni d’imposta 2005 e 2006, citati da parte appellante” Agenzia delle entrate – “sono di ammontare modesto rigetto al reddito dichiarato, e comunque non tali da far ritenere esistente l’elemento organizzativo richiesto quale presupposto impositivo per l’IRAP”; da ciò peraltro desumendosi anche l’infondatezza della lamentata carenza “della succinta esposizione dei motivi in “fatto e diritto”, prevista dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36.

6. Inoltre, considerato che nello stesso ricorso si legge che il contribuente, nell’esercitare l’attività di medico convenzionato con il S.S.N. “si avvale della collaborazione di un solo dipendente” – per di più “part-time” – ne discende che la decisione gravata risulta in linea anche con il recente arresto nomofilattico, in base al quale integra il presupposto dell’autonoma organizzazione l’avvalersi “in modo non occasionale di lavoro altrui”, ma solo quando questo “superi la soglia dell’impiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segreteria ovvero meramente esecutive” (Cass., s.u., 10 maggio 2016 n. 9451).

7. In ogni caso, il motivo complessivamente è inammissibile non solo perchè generico e privo di autosufficienza, ma anche perchè mira surrettiziamente ad una revisione del giudizio di merito sull’esistenza di una autonoma organizzazione rilevante ai fini Irap, la quale però non è consentita in questa sede (ex plurimis, Cass. s.u. n. 7931/13, Cass. nn. 12264/14, 26860/14, 3396/15, 14233/15), spettando in via esclusiva al giudice di merito la selezione degli elementi del suo convincimento (Cass. nn. 962/15, 26860/14). La stessa sentenza delle Sezioni Unite sopra citata ha infatti ribadito che l’accertamento del “requisito della autonoma organizzazione…spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato” (Cass. s.u. 10 maggio 2016, n. 9451).

8. Il ricorso va dunque respinto ma senza condanna alle spese, non avendo l’intimata svolto difese mediante controricorso.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Nulla sulle spese. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 28 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 3 novembre 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA