Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22240 del 25/09/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 25/09/2017, (ud. 07/06/2017, dep.25/09/2017),  n. 22240

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18852-2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro-tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrente –

contro

SVA SPA, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FRANCESCO STACCI 38, presso

lo studio dell’avvocato GIORGIA PASSACANTILLI, rappresentata e

difesa dall’avvocato MARIO MARTELLI;

– controricorrente –

e contro

B.A., B.P.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1387/8/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di BOLOGNA, depositata il 26/06/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 07/06/2017 dal Consigliere Dott. LUCA SOLAINI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per la cassazione della sentenza della CTR dell’Emilia e Romagna n. 1387/8/15 depositata il 26/6/2015 con la quale è stato rigettato l’appello proposto dall’Ufficio avverso la sentenza della CTP di Ravenna che aveva accolto il ricorso proposto da B.A., B.A. e SVA s.p.a. avverso l’avviso di liquidazione e di irrogazioni di sanzioni n. 5573/2009 per imposta di registro. Resiste con controricorso la SVA s.p.a..

Con primo motivo la ricorrente assume la violazione del D.P.R. n. 131 del 1986, artt. 13 e 69 e della tariffa allegata al D.P.R. n. 131 cit., art. 10 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. La CTR, nel rigettare l’appello, avrebbe annullato intero atto, senza tener conto della circostanza della debenza delle sanzioni irrogate con riferimento alla mancata registrazione del preliminare.

Con secondo motivo, in via subordinata, la ricorrente denuncia la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, ex art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 per non avere i giudici d’appello emesso alcuna pronuncia in ordine alla debenza delle sanzioni.

Il Collegio ha deliberato di adottare la presente decisione in forma semplificata.

E’ fondato il secondo motivo, con assorbimento del primo. La CTR invero ha ritenuto infondato l’appello senza alcuna pronuncia in ordine alle sanzioni irrogate nonostante espressa richiesta sul punto da parte dell’Ufficio.

La sentenza va, pertanto, cassata e la causa va rinviata nuovamente alla Commissione tributaria regionale dell’Emilia-Romagna, affinchè, alla luce delle considerazioni sopra esposte, riesamini il merito della controversia.

PQM

 

La Corte Suprema di Cassazione accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbito il primo.

Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Commissione tributaria regionale dell’Emilia-Romagna, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 7 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 25 settembre 2017

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