Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22240 del 05/09/2019

Cassazione civile sez. VI, 05/09/2019, (ud. 09/07/2019, dep. 05/09/2019), n.22240

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – rel. Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6767-2018 proposto da:

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA, in persona del Procuratore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ANTONIO BOSIO 2,

presso lo studio dell’avvocato MASSIMO LUCONI, che la rappresenta e

difende unitamente agli avvocati TOMMASO NIDIACI, CARLOTTA CORSANI;

– ricorrente –

contro

LANIFICIO DAINELLI SRL IN LIQUIDAZIONE, in persona del Liquidatore

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE PARIOLI 93,

presso lo studio dell’avvocato ANDREA MORETTI, rappresentata e

difesa dall’avvocato ALESSANDRO PASQUINI;

– controricorrente –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di FIRENZE, depositato il

19/01/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 09/07/2019 dal Consigliere Relatore Dott. EDUARDO

CAMPESE.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. (d’ora in avanti, indicata, più semplicemente, come MPS) ricorre per cassazione ex art. 111 Cost., affidandosi ad un motivo, avverso il decreto della Corte di appello di Firenze del 19 gennaio 2018, reiettivo del reclamo dalla prima promosso contro il decreto del Tribunale di Prato del 26 aprile 2017 che aveva omologato il concordato preventivo proposto dalla Lanificio Dainelli s.r.l. in liquidazione respingendo l’opposizione ivi spiegata dalla medesima MPS.

1.1. Resiste, con controricorso, ulteriormente illustrato da memoria ex art. 380-bis c.p.c., la società da ultimo menzionata, mentre non hanno spiegato difese B.D. ed B.A., evocati in questa sede quali, rispettivamente, liquidatore e commissario giudiziale della medesima.

1.2. Per quanto qui di residuo interesse, quella corte ritenne che MPS, creditrice chirografaria appartenente ad una classe non dissenziente, fosse priva di legittimazione ad opporsi al concordato L. Fall., ex art. 180, comma 4, innanzi al tribunale, e che l’argomentazione dalla stessa utilizzata per superare il disposto testuale e preciso di detta norma (che riserva il diritto di opporsi ai creditori appartenenti a classi dissenzienti ovvero, nell’ipotesi di mancata formazione delle classi, ai creditori dissenzienti che rappresentano il 20% dei crediti ammessi al voto), secondo cui proprio l’irrisorietà della percentuale prevista di soddisfazione dei crediti chirografari (2,20%, come stimata dal Commissario Giudiziale) avrebbe reso inammissibile la proposta di concordato per mancata realizzazione della causa in concreto dell’istituto, fosse logicamente inaccettabile perchè il piano concordatario comunque prevedeva una percentuale di soddisfazione, seppure ridotta, dei creditori chirografari. Pertanto, una volta accettato il piano dalla maggioranza dei creditori, la valutazione di cui poteva essere investito il tribunale non poteva che essere quella circa la convenienza economica del concordato medesimo, riservata, però, ai creditori (tra cui non rientrava MPS) a tanto legittimati giusta la norma predetta.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il formulato motivo – rubricato “Violazione di legge (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), in particolare per violazione del R.D. n. 267 del 1942, artt. 160 e 180” – ascrive alla corte fiorentina di aver disatteso: i) L. Fall., art. 160, per non aver considerato requisito di ammissibilità della domanda concordataria la previsione di soddisfazione dei creditori chirografari in percentuale non irrisoria; ii) L. Fall., art. 180, laddove aveva ritenuto IPS “non legittimata a proporre reclamo”.

1.1. Posta l’ammissibilità dell’odierno ricorso ex art. 111 Cost. (fr. Cass., SU. n. 27073 del 2016), la riportata doglianza è complessivamente insuscettibile di accoglimento.

1.2. La corte distrettuale, invero, ha respinto il reclamo della odierna ricorrente (e, dunque, non ha ritenuto quest’ultima priva di legittimazione a proporlo) perchè l’ha considerata carente del potere di opporsi alla omologazione in quanto pacificamente facente parte di classe non dissenziente. Inoltre, ne ha disatteso l’assunto secondo cui proprio l’irrisorietà della percentuale prevista di soddisfazione dei crediti chirografari avrebbe reso inammissibile la proposta di concordato per mancata realizzazione della causa in concreto dell’istituto, rimarcando che il piano concordatario comunque prevedeva una percentuale di soddisfazione, seppure ridotta, dei creditori chirografari. Pertanto, una volta accettato il piano dalla maggioranza dei creditori, la valutazione di cui poteva essere investito il tribunale non poteva che essere quella circa la convenienza economica del concordato medesimo, invocabile, però, dai soli creditori (tra cui non rientrava MPS) a tanto legittimati giusta la norma predetta.

1.3. Entrambe tali argomentazioni sono assolutamente corrette.

1.3.1. La prima, alla stregua del tenore letterale L. Fall., art. 180, comma 4, che riconosce il diritto di opporsi alla richiesta omologazione ai creditori appartenenti a classi dissenzienti (ovvero, nell’ipotesi di mancata formazione delle classi, ai creditori dissenzienti che rappresentano il 20% dei crediti ammessi al voto); la seconda, tenuto conto del costante orientamento di questa Corte, qui condiviso, secondo cui l’indicazione, nella domanda di concordato, della percentuale di soddisfacimento dei crediti è necessaria al fine di consentire ai creditori di valutare la concretezza e la convenienza della proposta, nonchè la sua fattibilità economica, ma, a meno di un’espressa previsione in tal senso, non costituisce manifestazione di una volontà negoziale sulla quale si forma il consenso o l’accettazione

Cass. n. 7066 del 2016; Cass. n. 6022 del 2014; Cass. n. 13817 del 2011; Cass., SU, n. 1521 del 2013). Ne consegue, dunque, che l’avvenuta approvazione del piano, ad opera della maggioranza dei creditori, ne presuppone un giudizio di sua convenienza da loro effettuato anche quanto alle percentuali di pagamento offertegli, sicchè la contestazione dell’entità di queste ultime, in sede di giudizio di omologazione del concordato, investe aspetti di convenienza economica dei concordato medesimo, invocabile, però, dai soli creditori (tra cui, nell’odierna fattispecie, non rientrava, come si è detto, MPS) a tanto legittimati ai sensi DELLA L. Fall., art. 180, comma 4.

2. Il ricorso deve, dunque, essere respinto, restando le spese di questo giudizio di legittimità, tra le sole parti costituite, regolate dal principio di soccombenza, altresì rilevandosi che sussistono presupposti per l’applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.

PQM

La Corte rigetta il ricorso, e condanna la società ricorrente al pagamento, in favore di parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.100,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 100,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della medesima ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, giusta l’art. 13 cit., comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta sezione civile della Corte Suprema di cassazione, il 9 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 5 settembre 2019

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