Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22240 del 03/11/2016


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Cassazione civile sez. VI, 03/11/2016, (ud. 28/06/2016, dep. 03/11/2016), n.22240

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SXOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. VELLA Paolo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29001-2013 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

D.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CARONCINI 6,

presso lo studio dell’avvocato GENNARO CONTARDI, rappresentato e

difeso da se stesso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 290/46/2013 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

RIGIONALE di NAPOLI del 04/06/2013, depositata il 01/10/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

28/06/2016 dal Consigliere Relatore Dott. PAOLA VELLA.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c., osserva quanto segue.

1. Con l’unico motivo di ricorso si deduce la “violazione del combinato disposto del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 2, comma 1, primo periodo e art. 3, comma 1, lett. c), in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”, per avere la C.T.R. riconosciuto il diritto del contribuente avvocato al rimborso dell’IRAP versata, “pur in presenza, per tutti gli anni di imposta, di spese per lavoro dipendente”, segnatamente “di un addetto alla segreteria part time”.

2. Il motivo è manifestamente infondato.

3. Invero, le Sezioni Unite di questa Corte hanno di recente chiarito (cent. n. 9451 del 10 maggio 2016) che il presupposto impositivo della “autonoma organizzazione”, ai sensi del D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 2 e 3 – il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità, se congruamente motivato – ricorre qualora il professionista si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui, in modo da superare “la soglia dell’impiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segreteria ovvero meramente esecutive”, fermo restando che “costituisce onere del contribuente che chieda il rimborso dell’imposta asseritamente non dovuta dare la prova dell’assenza delle condizioni sopraelencate”.

4. Poichè nel caso di specie è pacifico che quella soglia non sia stata superata, la sentenza non merita la censura proposta.

5. il ricorso va dunque respinto, ma sussistono giuste ragioni per la compensazione integrale delle spese tra le parti, essendo recente l’intervento nomofilattico chiarificatore.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e dichiara compensate tra le parti le spese processuali. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 28 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 3 novembre 2016

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