Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2224 del 31/01/2014


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 2224 Anno 2014
Presidente: CHINDEMI DOMENICO
Relatore: BOTTA RAFFAELE

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente
domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura generale
dello Stato, che la rappresenta e difende per legge;
– ricorrente —

cp

Contro

Savim Elio;
– intimato—
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Molise
(Campobasso), Sez. 2, n. 43/02/09, del 12 febbraio 2007, depositata il 4
maggio 2009, non notificata;
Udita la relazione svolta nella Pubblica Udienza del 12 dicembre 2013 dal
Relatore Cons. Raffaele Botta;
Preso atto che nessuna delle parti è presente;
Udito il P.M., nella persona del sostituto Procuratore Generale Dott. Sergio
Del Core, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La controversia concerne l’impugnazione di due avvisi di accertamento per
gli anni 1989 e 1990 con i quali l’amministrazione aveva proceduto alla rideterminazione sintetica dei redditi sulla base della disponibilità di beni e
servizi idonei a dimostrare una diversa capacità contributiva rispetto a quella risultante dalla dichiarazione.

Oggetto:
IRPEF. Accertamento reddito con
metodo sintetico.
Condizioni.

Data pubblicazione: 31/01/2014

La Commissione adita, riuniti i ricorsi, li accoglieva. L’appello dell’Ufficio
era respinto, con la sentenza in epigrafe, avverso la quale l’amministrazione
proponeva ricorso per cassazione con due motivi. Il contribuente non si è
costituito

scritti a ruolo nel primo grado, alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, da oltre dieci anni, per le quali risulti soccombente l’Amministrazione finanziaria dello Stato nei primi due gradi di
giudizio, sono definite con le seguenti modalità: ….. b) le controversie tributarie pendenti innanzi alla Corte di cassazione possono essere estinte con
il pagamento di un importo pari al 5 per cento del valore della controversia
determinato ai sensi dell’articolo 16, comma 3, della legge 27 dicembre
2002, n. 289, e successive modificazioni, e contestuale rinuncia ad ogni eventuale pretesa di equa riparazione ai sensi della legge 24 marzo 2001, n.
89. A tal fine, il contribuente può presentare apposita istanza alla competente segreteria o cancelleria entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, con attestazione del relativo
pagamento. I procedimenti di cui alla presente lettera restano sospesi fino
alla scadenza del termine di cui al secondo periodo e sono definiti con compensazione integrale delle spese del processo. In ogni caso non si fa luogo a
rimborso. Le maggiori entrate derivanti dal presente comma, accertate annualmente con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, affluiscono al fondo di cui all’articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10
febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009,
n. 33, per essere destinate alle esigenze di finanziamento delle missioni internazionali di pace. L’avvenuto pagamento estingue il giudizio a seguito di
attestazione degli uffici dell’ammini-strazione finanziaria comprovanti la
regolarità della istanza ed il pagamento integrale di quanto dovuto ai sensi
del presente decreto».
Con lettera del 27 agosto 2010 l’Ufficio di Segreteria della Commissione
Tributaria Regionale di Campobasso comunicava alla Cancelleria della Sezione Tributaria della Corte di Cassazione che il contribuente, Elio Savini,
aveva presentato domanda di condono ai sensi della ricordata disposizione,
domanda che era allegata alla stessa comunicazione.
Successivamente l’Agenzia delle entrate, Direzione Provinciale di Campobasso, comunicava, in relazione alla predetta domanda, una “attestazione di
irregolarità”, in quanto il ricorso per cassazione era stato notificato il 31
2

MOTIVAZIONE
Nelle more del giudizio entrava in vigore l’art. 3, comma 2-bis, del decreto
legge n. 40 del 2010 (conv. con modificazioni con legge n. 73 del 2010) che
così dispone: «le controversie tributarie pendenti che originano da ricorsi i-

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maggio 2010 e depositato dall’Avvocatura dello Stato I’ll giugno 2010, in
date, quindi, successive a quella del 26 maggio 2010, data di entrata in vigore della legge di conversione del ricordato decreto legge n. 40 del 2010, pur
ricorrendo tutte le altre condizioni: la controversia in buona sostanza non è
condonabile in quanto la stessa non potrebbe definirsi «pendente innanzi alla Corte di cassazione» alla data di entrata in vigore della legge.

strazione denuncia il vizio di motivazione consistente nell’essere la sentenza
impugnata fondata esclusivamente sulla insufficienza della sola disponibilità
di un’autovettura a determinare una superiore capacità contributiva, senza
tener conto del fatto che l’Ufficio a fondamento dell’accertamento aveva
dedotto anche la disponibilità di una casa di abitazione di 120 mq, che nemmeno dai primi giudici era stata presa in considerazione.
La censura è autosufficiente essendo riportato nel ricorso il contenuto specifico dell’atto d’appello sul punto, sicché la sentenza impugnata deve essere
cassata con rinvio della causa ad altra Sezione della Corte d’appello del Molise per la rivalutazione della fattispecie anche con riferimento all’onere probatorio che grava sul contribuente, che non risulta valutato in contestualità
con le considerazioni circa la congruità degli elementi addotti dall’Ufficio a
sorreggere l’accertamento di maggior reddito. Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese della presente fase del giudizio.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per
le spese, ad altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale del Molise.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio deltdicembre 2013.

Pertanto, può essere esaminato il ricorso proposto dall’amministrazione il
quale risulta fondato in relazione al secondo motivo, con il quale l’ammini-

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