Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2224 del 31/01/2011

Cassazione civile sez. trib., 31/01/2011, (ud. 19/10/2010, dep. 31/01/2011), n.2224

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PLENTEDA Donato – Presidente –

Dott. MAGNO Giuseppe Vito Antonio – Consigliere –

Dott. SOTGIU Simonetta – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – rel. Consigliere –

Dott. POLICHETTI Renato – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 9852/2006 proposto da:

T.M.G., elettivamente domiciliata in ROMA VIALE V.

TOPINI 133, presso lo studio dell’avvocato DE ZORDO Agostino, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato MARTIELLI VITO A.,

giusta delega a margine;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI GIOIA DEL COLLE, in persona del

Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI

PORTOGHESI 12 presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo

rappresenta e difende ope legis;

– resistente con atto di costituzione –

avverso la sentenza n. 5/2005 della COMM. TRIB. REG. di BARI,

depositata il 04/02/2005;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

19/10/2010 dal Consigliere Dott. CAMILLA DI IASI;

udito per il ricorrente l’Avvocato BRAGAGLIA ROBERTO per delega Avv.

AGOSTINO DE ZORDO, che si riporta;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SORRENTINO Federico, che ha concluso per l’inammissibilità, in

subordine il rigetto dei motivi.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

1. T.M.G. propone ricorso per cassazione nei confronti dell’Agenzia delle Entrate (che ha depositato “atto di costituzione”) e avverso la sentenza con la quale, in controversia concernente impugnazione di avviso di accertamento per Irpef e Ilor relativo al 1992, la C.T.R. Puglia confermava la sentenza di primo grado (che aveva rigettato il ricorso del contribuente) rilevando che dalla documentazione agli atti emergeva che l’accertamento dell’Ufficio era basato sul costo del venduto e sulle rimanenze dei beni destinati alla vendita, laddove la ricorrente non si era preoccupata di esibire la documentazione contabile richiesta dall’Ufficio a sostegno delle poste attive e passive indicate nella dichiarazione dei redditi.

2. Col primo motivo, deducendo violazione e falsa applicazione “delle norme del T.U.I.R., nonchè dell’art. 53 Cost.”, la ricorrente sostiene che, in palese violazione del citato art. 53 Cost., l’Ufficio avrebbe erroneamente determinato un reddito assolutamente inesistente, riprendendo a tassazione “ricavi non dichiarati” per lo stesso ammontare di quelli risultanti dall’atto di cessione dell’azienda, pertanto con duplicazione della somma e senza salutazione dei costi relativi, e che i giudici d’appello avrebbero con motivazione insufficiente confermato l’operato dell’Ufficio.

La censura è inammissibile, posto che il vizio di motivazione (peraltro non evidenziato in rubrica) risulta generico e non articolato. Altrettanto generica nonchè priva di autosufficienza è la censura di violazione di legge, nella quale non sono indicati gli atti e documenti dai quali sarebbero state tratte le affermazioni contenute nella censura, nè tantomeno il testo di tali atti e documenti risulta riportato in ricorso.

E’ peraltro appena il caso di evidenziare che i suddetti atti e documenti non risultano neppure depositati unitamente al ricorso ai sensi dell’art. 369 c.p.c., n. 4.

Col secondo motivo, deducendo omessa pronuncia nonchè insufficiente e contraddittoria motivazione, la ricorrente sostiene che i giudici d’appello avrebbero omesso di pronunciarsi sul difetto di motivazione dell’avviso di. accertamento, denunciato in primo grado e in appello dalla contribuente.

La censura è inammissibile perchè generica e priva di autosufficienza, non essendo riportato in ricorso il tenore della censura espressa in appello nè l’atto impositivo il cui difetto di motivazione sarebbe stato denunciato, impedendo così a questo giudice di apprezzare correttamente le censure esposte senza necessita di fare ricorso ad atti diversi dal ricorso medesimo.

In proposito, è appena il caso di evidenziare che la giurisprudenza di questo giudice di legittimità ha più volte avuto modo di affermare che il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione trova applicazione anche nelle ipotesi di denuncia di errores in procedendo, precisando, tra l’altro, che, perchè possa utilmente dedursi in sede di legittimità un vizio di omessa pronunzia, ai sensi dell’art. 112 c.p.c., è necessario, da un lato, che al giudice del merito siano state rivolte una domanda od un’eccezione autonomamente apprezzabili, ritualmente ed inequivocabilmente formulate, per le quali quella pronunzia si sia resa necessaria ed ineludibile, e, dall’altro, che tali istanze siano riportate puntualmente, nei loro esatti termini e non genericamente ovvero per riassunto del loro contenuto, nel ricorso per cassazione, con l’indicazione specifica, altresì, dell’atto difensivo e/o dei verbale di udienza nei quali l’una o l’altra orano state proposte, onde consentire al giudice di verificarne, “in primis”, la ritualità e la tempestività ed, in secondo luogo, la decisività delle questioni prospettatevi, posto che, ove si deduca la violazione, ad opera del giudice di merito, del citato art. 112 c.p.c., riconducibile alla prospettazione di un error in procedendo per il quale la Corte di cassazione è giudice anche del “fatto processuale”, detto vizio, non essendo rilevabile d’ufficio, comporta pur sempre che il potere-dovere del giudice di legittimità di esaminare direttamente gli atti processuali sia condizionato, a pena di inammissibilità, all’adempimento da parte del ricorrente – per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione che non consente, tra l’altro, il rinvio per relationem agli atti della fase di merito – dell’onere di indicarli compiutamente, non essendo legittimato il suddetto giudice a procedere ad una loro autonoma ricerca ma solo ad una verifica degli stessi (v. in termini Cass. n. 6361 del 2007 e, tra le altre, da ultimo, Cass. n. 10605 del 2010).

Coi terzo motivo, deducendo violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., la ricorrente rileva che nella specie era onere dell’amministrazione fornire la prova del fondamento della propria pretesa e che naie prova non era stata fornita.

La censura è inammissibile perchè non coglie a pieno la ratio decidendi espressa nella sentenza impugnata. Nella specie, i giudici d’appello non hanno affermato una erronea regola di distribuzione dell’onere probatorio (come invece sostiene parte ricorrente deducendo la violazione dell’art. 2697 c.c.), hanno invece sostenuto che dall’esame degli atti emergeva che l’accertamento era fondato sul costo del venduto e su le rimanenze dei beni destinati alla vendita (potendo da tale affermazione desumersi implicitamente che la prova della pretesa tributaria doveva ritenersi fornita attraverso il richiamo ai suddetti fatti posti a fondamento della medesima, giammai in ogni caso potendo desumersi da tale frase che i giudici d’appello abbiano inteso nella specie invertire l’onere probatorio). E’ comunque da aggiungere che la successiva frase della motivazione della sentenza in esame (“peraltro la contribuente non si era affatto preoccupata di esibire la documentazione contabile richiesta dall’Ufficio”) non esprime – come intuibile anche dall’avverbio che la introduce – la ratio che sostiene il decisum (e tantomeno un principio in tema di distribuzione dell’onere probatorio) bensì solo un argomento ad abundantiam.

Escluso pertanto che i giudici d’appello abbiano nella specie fatto applicazione di una erronea regola di giudizio, resta da evidenziare che l’accertamento in ordine alla sussistenza o meno della prova della pretesa fiscale è accertamento in fatto, che compete al giudice di merito e non può essere sindacato in sede di legittimità se non per vizio di motivazione, censura nella specie non proposta.

Il ricorso deve essere pertanto rigettato. In assenza di attività difensiva, nessuna decisione va assunta in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 19 ottobre 2010.

Depositato in Cancelleria il 31 gennaio 2011

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