Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2224 del 30/01/2018


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 2224 Anno 2018
Presidente: DI IASI CAMILLA
Relatore: FASANO ANNA MARIA

SENTENZA
sul ricorso 15158-2012 proposto da:
CORIMA

SRL

in persone

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PL,APL

elettivamente domiciliato in ROMA

VIA VITTORIO

EMANUELE II 18, presso lo studio

dell’avvocato

GIANMARCO GREZ, rappresentato e difeso

dall’avvocato

FRANCESCO FRATI giusta delega a margine;

2017
1439

ricorrente

contro
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che 1o rappresenta e difende;

Data pubblicazione: 30/01/2018

- controricorrente –

avverso la sentenza n. 115/2011

della COMM.TRIB.REG.

di FIRENZE, depositata il 13/12/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 21/09/2017 dal Consigliere Dott. ANNA
MARIA FASANO;

Generale Dott. IMMACOLATA ZENO che ha concluso per
l’estinzione per cessata materia del contendere;
udito per il controricorrente l’Avvocato DE BONIS che
si associa alle conclusioni del P.G.

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore

R.G.N. 15158/12

FATTI DI CAUSA
La società CO.RI.MA . S.r.l. ricorre per la cassazione della sentenza

aveva rigettato l’appello dalla stessa proposto avverso la sentenza
della CTP di Pistoia che, in controversia riguardante l’impugnazione
di due cartelle di pagamento per imposta di registro, ipotecaria e
catastale, relative alla revoca delle agevolazioni fiscali, ex art. 33,
comma 3, I. n. 388 del 2000, di cui la società aveva usufruito per
l’acquisto di terreni di cui al rogito del 21.9.2004, rigettava il ricorso
della società contribuente. Si è costituita con controricorso l’Agenzia
delle entrate.
Con memoria depositata in data 5 settembre 2017, la società
CO.RI.MA . S.r.l. ha formulato istanza perché nel presente giudizio
sia dichiarata la cessazione della materia del contendere. L’Agenzia
delle entrate con istanza del 12.9.2017 ha, analogamente, chiesto
che venga dichiarata la cessazione della materia del contendere con
compensazione delle spese di lite.

RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Con il primo motivo di ricorso, la società ricorrente denuncia
violazione e/o falsa applicazione degli artt. 3 della legge 7 agosto
1990, n. 241 e 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212, in relazione
all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. e carenza e apoditticità della
motivazione in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c..

2.Con il secondo motivo di ricorso, la società ricorrente denuncia
violazione e/o falsa applicazione dell’art. 13, comma 2, del decreto

della CTR della Toscana, n. 115/29/11, , colgencto-tre-motjví), la quale

legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, in relazione all’art. 360,
comma 1, n. 3, c.p.c. e insufficienza della motivazione in relazione
all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. , atteso che, a fronte di specifica
eccezione proposta dall’appellante, la CTR, nel rigettare l’eccezione,

ricorrente a supporto dell’affermata illegittimità della pretesa, ossia
che la disposizione ex art. 13, comma 2, d.lgs. n. 471 del 1997 non
fosse applicabile alle imposte indirette.

3.Con il terzo motivo di ricorso, la società ricorrente denuncia
violazione e/o falsa applicazione degli artt. 42 e 56, comma 1, lett.
b) del d.P.R. n. 131 del 1986, 68 del d.lgs. n. 546 del 1992 e 13 del
d.lgs. n. 471 del 1997, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.,
nonché omessa motivazione in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5,
c.p.c., atteso che l’imposta liquidata oggetto dell’avviso di
liquidazione doveva essere considerata “suppletiva” ai sensi dell’art.
42 del T.U. in materia di imposta di registro, secondo il quale è tale
l’imposta applicata successivamente se diretta a emendare errori od
omissioni da parte dell’Ufficio, mentre la CTR, omettendo di valutare
le specifiche circostanze evidenziate in atti, dichiarava la natura
complementare dell’imposta.

4. Va preliminarmente rilevato che parte ricorrente in data 5.9.2017
ha depositato istanza perché sia dichiarata, nel presente giudizio, la
cessazione della materia del contendere, atteso che, a seguito di
annullamento con sentenza n. 54/01/12 dell’avviso di liquidazione
presupposto, la ricorrente sottoscriveva con l’Agenzia delle entrate
un accordo transattivo, con il quale quest’ultima rinunciava a
ricorrere per la cassazione della sentenza della CTR della Toscana

2

non prendeva posizione circa lo specifico argomento proposto dalla

n.54/01/12, mentre la società CO.RI.MA . rinunciava al presente
giudizio. L’Agenzia delle entrate con la nota del 12.9.2017 ha aderito
alla predetta istanza, affermando che tra le parti era intervenuto un

5. Sulla base dei rilievi espressi, va dichiarata l’estinzione del giudizio
per cessazione della materia del contendere. Le ragioni della
decisione inducono a compensare interamente tra le parti le spese
di lite.

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio per cessata materia del
contendere. Compensa tra le parti le spese di lite. Così deciso, in
Roma, il giorno 21 settembre 2017.

accordo per la definizione del contenzioso di cui agli atti impugnati.

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