Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2224 del 25/01/2022

Cassazione civile sez. II, 25/01/2022, (ud. 21/12/2021, dep. 25/01/2022), n.2224

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. PENTA Andrea – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4557/2017 proposto da:

L.L., nato a (OMISSIS) ed ivi residente, alla (OMISSIS)

(C.F.: (OMISSIS)), rappresentato e difeso, per procura speciale in

calce al ricorso, dagli Avv.ti Mario Saladino, del foro di Palermo

(C.F.: SLD MKA 64T05 B556A) e Giuseppe Gennaro, del foro di Termini

Imerese (C.F.: GMN GPP 57D20 G5I0T), ed elettivamente domiciliato in

Roma, alla via Dei Prati Fiscali n. 321, presso lo studio dell’Avv.

Daino Musini;

– ricorrente –

contro

S.C.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1256/2016 emessa dalla Corte d’appello di

Palermo in data 30/06/2016 e non notificata;

udita la relazione della causa svolta dal Consigliere Dott. Andrea

Penta.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Con sentenza in data 17.5.2011, il Tribunale di Palermo, in accoglimento dell’opposizione ex art. 650 c.p.c. proposta da S.C., revocava il decreto ingiuntivo emesso dal medesimo tribunale in data 23.2.2009 in favore di L.L., titolare dell’omonima ditta individuale, avente ad oggetto il pagamento del residuo prezzo per lavori di appalto, e condannava quest’ultimo al pagamento delle spese di lite.

Riteneva il primo giudice che doveva ritenersi ammissibile l’opposizione tardivamente proposta dalla S. nelle forme di cui all’art. 650 c.p.c., in ragione della nullità, per inosservanza delle formalità di legge, della notifica del decreto ingiuntivo eseguita ai sensi dell’art. 143 c.p.c., e che la documentazione prodotta (fatture commerciali, preventivi non sottoscritti dalla committente) era inidonea a comprovare il credito azionato, a fronte delle contestazioni di parte opponente.

Avverso detta pronunzia proponeva appello il L., cui resisteva la S..

Con sentenza del 30.6.2016, la Corte d’appello di Palermo rigettava l’appello, sulla base delle seguenti considerazioni:

– la notificazione del d.i. eseguita nelle forme dell’art. 143 c.p.c. era nulla, con conseguente ammissibilità dell’opposizione ex art. 650 c.p.c., atteso che il L., secondo quanto risultava dalla relata, nonché dalle complessive emergenze processuali, non aveva effettuato adeguate ricerche al fine di notificare il detto atto alla S.;

– correttamente il primo giudice aveva altresì ritenuto indimostrato il credito azionato in via monitoria dal L., in quanto, da un lato, le fatture non sono idonee, da sole, a fondare il credito del fornitore, avuto riguardo alla loro forma unilaterale ed alla loro funzione di far risultare documentalmente l’attività svelta dalla parte che le ha formate in assunta esecuzione d’un contratto, e, dall’altro lato, pur avendo la S. sempre contestato specificamente la tipologia e la quantità dei lavori de quibus, il L. non aveva neanche allegato quali opere aveva in concreto eseguito;

– correttamente, infine, il primo giudice aveva rigettato la richiesta di c.t.u. in ragione delle sue finalità meramente esplorative.

Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso L.L., sulla base di due motivi.

S.C. non ha svolto difese.

In prossimità dell’adunanza il ricorrente ha depositato memoria illustrativa.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

1. Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2697,2730 e 2733 c.c., in relazione agli artt. 115 e 116 c.p.c., con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), nonché l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, per aver la corte d’appello ritenuto non provato il suo credito, senza considerare che erano stati dimostrati, attraverso l’espressa confessione da parte del S., i fatti che ne costituivano il fondamento.

1.1. Il motivo è inammissibile.

Il ricorrente, in palese violazione del principio di autosufficienza, ha omesso di trascrivere l’atto di opposizione a d.i. della controparte, nonostante la corte territoriale abbia espressamente affermato (cfr. pag. 5 della sentenza) che, sulla base delle pagine da 7 a 11 del detto atto, la S. avesse in modo specifico contestato i lavori de quibus sul piano della loro tipologia e quantità. Ciò preclude a questo Collegio di verificare se l’allora opponente si fosse limitata a criticare il quantum debeatur, se la medesima avesse concluso asserendo di essere rimasta debitrice per la minor somma di Euro 8.031,59 e se la committente non avesse contestato l’avvenuta realizzazione dei solai adibiti a terrazzo.

D’altra parte, secondo l’assunto dello stesso ricorrente, la committente gli avrebbe corrisposto la somma complessiva di Euro 16.000,00 (cfr. pag. 3 del ricorso), con la conseguenza che non può escludersi che i lavori la cui effettiva realizzazione non era stata contestata (ma, anzi, ammessa) con la missiva del 30.1.2008 (trascritta a pag. 4 del ricorso) coincidessero proprio con quelli in relazione ai quali era stato eseguito il pagamento. Sul punto, la corte di merito ha evidenziato (pag. 5) che, a fronte delle contestazioni formulate dalla S., il L. non aveva “neanche allegato quali opere avrebbe in concreto eseguito”.

In quest’ottica, come condivisibilmente sostenuto dalla corte di merito, una eventuale c.t.u. si sarebbe rivelata meramente esplorativa e, quindi, come tale, non ammissibile.

2. Con il secondo motivo, il ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 143 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), per aver la corte territoriale ritenuto la nullità della notifica del decreto ingiuntivo eseguita ai sensi dell’art. 143 c.p.c. e la conseguente ammissibilità dell’opposizione tardivamente proposta dalla S..

2.1. Il motivo è inammissibile.

L’affermazione secondo cui “la residenza della S. appariva assolutamente certa alla luce della certificazione acquisita e opportunamente prodotta all’Ufficiale Giudiziario”, laddove non potevano “assumere alcun valore le dichiarazioni incautamente acquisite dall’Ufficiale Giudiziario, che ha proceduto alla notifica, il quale non ha dato alcuna contezza circa l’effettiva identità delle persone all’uopo interpellate”, oltre ad essere estremamente contorte, non risultano suffragate da alcun elemento oggettivo e non si rivelano, per l’effetto, in grado di sovvertire le considerazioni espresse sul punto dalla corte d’appello.

Invero, quest’ultima, dopo aver correttamente evidenziato che la notificazione di cui all’art. 143 c.p.c. non può essere affidata alle mere risultanze di una certificazione anagrafica, ma presuppone sempre che, nel luogo di ultima residenza nota, siano compiute effettive ricerche e che di esse l’ufficiale giudiziario dia espresso conto, ha rilevato che il L., alla luce della relata e delle complessive emergenze processuali, non aveva effettuato adeguate ricerche al fine di notificare il decreto ingiuntivo alla S. con il meccanismo previsto dall’art. 143 c.p.c., con la conseguenza che l’opposizione tardiva proposta da quest’ultima doveva considerarsi ammissibile.

3. Nessuna pronuncia va adottata in ordine alle spese del presente grado di giudizio, non avendo l’intimata svolto difese.

Ricorrono i presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), per il raddoppio del versamento del contributo unificato.

PQM

La Corte:

– dichiara inammissibile il ricorso;

– dichiara la parte ricorrente tenuta al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Seconda civile della Corte Suprema di Cassazione, tenutasi con modalità da remoto, il 21 dicembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 25 gennaio 2022

 

 

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