Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2224 del 01/02/2010

Cassazione civile sez. un., 01/02/2010, (ud. 12/01/2010, dep. 01/02/2010), n.2224

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITTORIA Paolo – Primo Presidente f.f. –

Dott. PAPA Enrico – Presidente di sezione –

Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio – Consigliere –

Dott. GOLDONI Umberto – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. FORTE Fabrizio – Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –

Dott. BUCCIANTE Ettore – Consigliere –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 13856-2008 proposto da:

CAR MOTORS ENGINEERING UK & CO., in persona del legale

rappresentante

pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA DI PIETRA 26,

presso lo studio dell’avvocato MAGRONE GIANDOMENICO, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato PAUTRIE’ PAOLO, per

procura del notaio dott. James Ian Vanner, in atti;

– ricorrente –

contro

ROS PROJECT DI CALIFFE ROSARIO CARMELO & C. S.A.S., in persona

del

legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA PISANELLI 2, presso lo studio dell’avvocato CIUTI DANIELE, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato CARDONE MICHELE, per

delega a margine del controricorso;

– controricorrente –

per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n.

2752/2007 del TRIBUNALE di PINEROLO;

uditi gli avvocati Daniele CIUTI;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

12/01/2010 dal Consigliere Dott. ANTONIO SEGRETO;

lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott.

PASQUALE CICCOLO, il quale chiede che la Corte di cassazione,

pronunciando a sezioni unite in camera di consiglio, ai sensi degli

artt. 41 e 375 c.p.c., dichiari il difetto di giurisdizione del

giudice italiano.

Fatto

PREMESSO IN FATTO

1. La Car Motors Engineering Uk e co., con sede legale in (OMISSIS) e la Ros Proiect s.a.s. con sede in (OMISSIS), in data (OMISSIS) stipulavano un accordo, denominato Confidentiality Agreement, al fine di disciplinare la loro collaborazione, impegnandosi, nel corso della stessa, a non divulgare a terzi informazioni attinenti a banche dati, materiali, prodotti, tecnologie, descrizioni, software, programmi informatici, nomi di società e quant’altro potesse considerarsi informazione di proprietà della Car Motors.

Inoltre detto accordo stabiliva che esso sarebbe stato disciplinato esclusivamente dalla legge inglese e che ogni disputa nascente da esso si sarebbe dovuta portare esclusivamente di fronte alla competente Corte di Londra, a meno che non ci fosse una espressa previsione contraria. Contestualmente alla stipula del Confidentiality Agreement, con ordine di lavoro del (OMISSIS), la Car Motors richiedeva alla Ros Project due designers per una collaborazione tecnica, nel periodo dal (OMISSIS), presso la MAGNA STEYR AG & CO. KG in (OMISSIS); il medesimo ordine veniva più volte rinnovato per iscritto e, infine, verbalmente, sicchè la collaborazione tra le parti proseguiva sino al (OMISSIS).

Con posta telematica del (OMISSIS) e con lettera del successivo 10 aprile, la Car Motors contestava alla Ros Project la violazione dell’accordo quadro, “in quanto i designers avevano interrotto la loro attività, abbandonando, senza alcun preavviso, la sede (OMISSIS) della Magna Steyr, ed avevano, altresì, violato espressamente la regola di confidenzialità, in quanto avevano preso contatti diretti con i tecnici della MAGNA Steyr, ciò che era espressamente vietato non dai singoli working orders (ordini di lavoro), ma dal più generale accordo quadro (all’art. 2, comma 2);

la contestazione dell’inadempimento, con conseguenti danni, veniva ribadita dalla Car Motors con missiva del 12 giugno 2007.

Dal canto suo, la Ros Project lamentava il mancato pagamento dei compensi asseritamene maturati, per i quali otteneva dall’adito Tribunale di Pinerolo decreto ingiuntivo per la somma di Euro 48.865,50, che notificava alla Car Motors il 6 settembre 2007, la quale, a sua volta, proponeva opposizione, eccependo preliminarmente la carenza di giurisdizione del giudice italiano, e solo in subordine questioni di merito. Nelle more della decisione dell’adito Tribunale di Pinerolo, quale giudice dell’opposizione a decreto ingiuntivo, la Car Motors Engineering Uk e co. ha proposto regolamento preventivo di giurisdizione, chiedendo che venga dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice italiano in favore della giurisdizione del giudice inglese o, in subordine, di quello austriaco. Resiste con controricorso la Ros Project s.a.s.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

2.1. Vanno esaminate, anzitutto, le eccezioni pregiudiziali sollevate dalla parte controricorrente.

La società controricorrente ha eccepito, in via pregiudiziale, l’inammissibilità del ricorso, giacchè proposto in nome e per conto della CAR MOTORS Engineering UK & CO. da Mr. G.M., nella sua qualità di legale rappresentante della predetta società, la quale, invece, come risulta da visura camerale aggiornata, è amministrata esclusivamente dal sig. L.B.G. a cui, dunque, unicamente spetta la legale rappresentanza, non potendo valere in campo processuale il principio della ratifica con effetti retroattivi, se non nei limiti stabiliti dall’art. 125 c.p.c., che nella specie non ricorrerebbero.

2.2. Sempre in via pregiudiziale, viene eccepita l’improponibilità del regolamento preventivo di giurisdizione, ai sensi dell’art. 41 cod. proc. civ., per effetto dell’abrogazione dell’art. 37 c.p.c., comma 2, da parte della L. n. 218 del 1995, art. 73, per cui attualmente la esaustiva disciplina del difetto di giurisdizione del giudice italiano in ragione dell’estraneità della controversia all’ordinamento statale è soltanto quella recata all’art. 11, predetta Legge, senza più “alcuno spazio operativo” per lo strumento del regolamento di giurisdizione.

Entrambe le eccezioni sono infondate e vanno rigettate.

3.1. Come già, affermato dalle Sezioni unite (ex plurimis Cass. n. 6585 del 2006; n. 14201 del 2008) il regolamento preventivo di giurisdizione deve ritenersi ammissibile relativamente alle questioni sulla sussistenza o meno della giurisdizione italiana, senza che vi osti la circostanza che l’art. 37 c.p.c. – così come modificato dalla L. 31 maggio 1995, n. 218, art. 73, di riforma del diritto internazionale privato, che ne ha abrogato il comma 2 – menzioni il difetto di giurisdizione del giudice ordinario nei soli confronti della p.a. o dei giudici speciali, giacchè il rinvio recettizio operato dall’art. 41 c.p.c. all’art. 37 c.p.c. per la determinazione del campo di applicazione del regolamento di giurisdizione deve intendersi ora riferito anche alla stessa L. n. 218 del 1995, art. 11, che disciplina, appunto, la rilevabilità del difetto di giurisdizione del giudice italiano.

3.2. Per quanto riguarda l’asserito difetto di legale rappresentanza, va osservato, in primo luogo, che G.M. viene indicato come rappresentante pro-tempore della Car Motors Engineering Uk e co.

sia nella procura notarile rilasciata ai fini della proposizione della citazione in opposizione a decreto ingiuntivo sia in quella rilasciata ai fini della proposizione del presente ricorso.

Orbene, nessuna contestazione in ordine alla sussistenza di detto potere di rappresentanza è stata sollevata nel corso del giudizio di merito.

Questa Corte ha già ritenuto (S.U. n. 5139 del 1997) che anche al regolamento preventivo di giurisdizione debba applicarsi la propria giurisprudenza, più volte ribadita in tema di ricorso ordinario, secondo cui l’ammissibilità del ricorso per cassazione, proposto da una società, non può essere contestata, sotto il profilo della mancanza di prove circa i poteri di rappresentanza della persona che ha conferito il mandato al difensore, qualora nelle pregresse fasi di merito la medesima persona sia stata in giudizio nella qualità di rappresentante dell’ente, senza che fosse formulata al riguardo una tempestiva eccezione.

Non vi sono motivi per discostarsi da tale principio.

3.3. Vi è, solo, da aggiungere che ai sensi della L. n. 218 del 1995, n. 218, art. 25 la capacità processuale di un soggetto estero deve essere valutata alla stregua della legge nazionale straniera (S.U. 1996 n. 264; S.U. 2007 n. 16296) e che vige il principio secondo cui la persona fisica che, nella sua qualità di legale rappresentante della persona giuridica, abbia conferito mandato al difensore, non ha l’onere di dimostrare tale sua qualità, spettando invece alla parte, che contesta la sussistenza di detta qualità, fornire la relativa prova negativa (Cass. 27/10/2003, n. 16103).

Nel caso in esame la prova che la controricorrente pretende di aver fornito non è obiettivamente esaustiva, non risultando di certo incompatibili i dati, di cui alla certificazione da essa prodotta, con quanto puntualmente attestato negli atti notarili.

3.4. Sempre preliminarmente va rigettata l’eccezione della Ros Project secondo cui la proposizione di difese di merito in sede di opposizione al decreto ingiuntivo comporterebbe accettazione tacita della giurisdizione del giudice italiano. Emerge, di contro, dalla semplice lettura dell’atto di citazione in opposizione che la questione di giurisdizione è stata sollevata in termini di pregiudizialità, mentre sono chiaramente subordinate al mancato accoglimento della relativa eccezione le questioni di merito (S.U. 2006 n. 22818; 2006 n. 7035).

4.1. Passando al merito della questione, essendo peraltro incontroverso che i normali criteri in tema di riparto della giurisdizione trovano applicazione anche nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo (arg. ex S.U. 2009/3059), va osservato che il problema del riparto di giurisdizione viene prospettato sotto diversi profili.

Nel dedurre l’insussistenza della giurisdizione del giudice italiano, la ricorrente società – rammentando l’esistenza delle clausole sulla disciplina dell’accordo in base alla legge inglese e sulla competenza del foro inglese per qualsiasi controversia nascente dal medesimo accordo sostiene, anzitutto, che detto Confidentiality Agreement dovrebbe qualificarsi come accordo quadro, da reputarsi “come fonte di ogni altro rapporto contrattuale” tra le parti, oppure, gradatamente, “in virtù del principio del collegamento negoziale”, dovrebbe ritenersi che “il Confidentiality Agreement e la serie di Working Orders diano vita ad un unico rapporto contrattuale”, e che, in ogni caso, le dette clausole siano direttamente ed immediatamente applicabili a tutte le collaborazioni poste in essere in forza del Confidentiality Agreement.

Secondo la ricorrente per effetto dell’art. 23 del Regolamento CE n. 44/01, sulla competenza esclusiva del giudice, cui la stessa sia stata attribuita in forza di clausola iscritta, la competenza quindi si apparterebbe al foro inglese.

4.2. La controricorrente Ros Project s.a.s. puntualizza, in fatto, che alla richiesta di Car Motors di utilizzo della collaborazione di due designerà presso la cliente MAGNA STEYR, con sede in (OMISSIS), avvenuta con ordine di lavoro del 13 ottobre 2005, veniva, allegato il Confidentiality Agreement di pari data, “che, come espressamente stabilito all’art. 4, comma 1, mirava a regolare esclusivamente gli obblighi di riservatezza tra le parti”.

In ogni caso, viene contestato l’assunto di controparte per cui la clausola di proroga della giurisdizione contenuta nell’art. 4, comma 4 del Confidentiality Agreement debba estendersi, per l’unicità del contratto o per il collegamento negoziale, ai singoli rapporti sorti con i Working orders, giacchè detta clausola riguarderebbe esclusivamente il contratto concernente la riservatezza e non sussisterebbe alcuna unicità tra questo e la serie dei Working orders, nè alcun collegamento negoziale. Viene osservato ancora nel controricorso che in assenza di proroga espressa della giurisdizione ai sensi dell’art. 23 del Reg. CE 44/01, occorrerebbe fare riferimento all’art. 2 del medesimo Regolamento, che stabilisce come criterio generale di giurisdizione il domicilio del convenuto, là dove poi, nella specie, l’individuazione di detto domicilio sarebbe fornita dall’art. 60 dello stesso Reg. CE, per cui dovrebbe reputarsi, in forza di determinate circostanze (allegate dalla controricorrente) che la Car Motors, “pure presentando la sua sede statutaria in Inghilterra, abbia la sua amministrazione centrale in Italia in quanto costituisce una società fittizia creata e amministrata da L.B.G., amministratore della E.G.S. S.a.s., società, quest’ultima, italiana, definita dalla stessa CAR MOTORS intermediaria nei rapporti tra Car Motors e Magna Steyr”.

5.1. Ritiene questa Corte che il difetto di giurisdizione del giudice italiano nell’attuale giudizio non possa affermarsi per effetto dell’invocata proroga di giurisdizione in favore del giudice inglese a norma dell’art. 23 Reg. n. 44/2001.

A tal proposito occorre precisare che le parti hanno stipulato in data 13 ottobre 2005 un “accordo sulla riservatezza avente ad oggetto le informazioni confidenziali, includenti i dati, i prodotti, la tecnologia, i programmi di computer, schede tecniche, annuali, software, nomi di agende e altre informazioni divulgate o presentate oralmente…”.

Entrambe le parti si obbligavano a mantenere segrete le informazioni riservate, ad applicare tale obbligo a tutti i dipendenti e i rappresentanti dell’azienda partner indifferentemente dal tipo di cooperazione, a restituire la documentazione dopo il termine della cooperazione.

Un’ulteriore clausola prevedeva che il contratto in oggetto (che per espressa dicitura governava “tutta la riservatezza fra le parti”) sarebbe stato disciplinato esclusivamente dalla legge del Regno Unito ed ogni controversia sorta dallo stesso contratto sarebbe stato definito dalla competente Corte di Londra.

Contestualmente alla stipula del predetto contratto la Car Motors richiedeva alla Ros Project due designers, affinchè gli stessi prestassero una propria collaborazione tecnica nel periodo dal 17/10/2005 al 15/12/2005 presso la Magna Steyr AG in (OMISSIS).

Tale ordine veniva rinnovato per iscritto e da ultimo verbalmente e la collaborazione cessava, a dire della Car Motors per inadempienza della controparte, giacchè i designers avevano interrotto la loro attività ed, inoltre, in violazione del Confidentiality Agreement avevano preso contati diretti con i responsabili della Magna Steyr.

5.2. Premesso che è ormai principio consolidato della giurisprudenza comunitaria che l’interpretazione della clausola attributiva di competenza, al fine di determinare le controversie che rientrano nel suo campo di applicazione, spetta al giudice nazionale dinanzi al quale essa è invocata, ove si ritenesse di accedere alla tesi della ricorrente riguardo alla unitarietà del rapporto giuridico derivante dalla cd. convenzione di riservatezza (quale contratto quadro) e dai singoli ordini di lavoro, dovrebbe sussistere la proroga della giurisdizione espressamente prevista in una clausola della prima, in forza dell’art. 23 del regolamento comunitario n. 44/2001 e della L. n. 218 del 1995, art. 4 (cfr. S. U. 2007 n. 4634).

Sennonchè tale conclusione non può essere condivisa.

5.3. Va, in proposito, ricordato che secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee (sent. Estasis Salotti, 14/12/1976, n. 24/76) e di queste Sezioni Unite (sent. 2007 n. 13894) le clausole di proroga della competenza giurisdizionale vanno interpretate restrittivamente e vanno distinte dall’accordo che è alla base del rapporto cui la clausola accede.

Nel caso di specie, va esclusa l’asserita unicità del rapporto processuale, ove si consideri che il Confidentiality Agreement non contiene alcun riferimento specifico al contenuto delle prestazioni che la Ros Project avrebbe dovuto svolgere; nel contempo i Working orders, a loro volta, non contenevano alcun espresso richiamo all'”accordo confidenziale”.

5.4. Quanto poi all’asserito collegamento contrattuale, anche a volerlo ritenere sussistente – il collegamento funzionale presuppone che i distinti negozi vengano concepiti e voluti come avvinti teologicamente da un nesso di reciproca interdipendenza dando luogo ad un unico regolamento di interessi, che assume una propria diversa rilevanza causale (Cass. n. 9447 del 2007; n. 7524 del 2007), il che nel caso in esame è obiettivamente opinabile – lo stesso non comporterebbe effetti sulla competenza giurisdizionale, in quanto, come più volte ribadito da queste Sezioni Unite (n. 13894/2007; n. 2598/2006; n. 5371/ 2001), gli effetti del collegamento non investono la giurisdizione.

E’ stato, infatti escluso che, tramite la clausola di proroga della competenza in favore di uno degli Stati aderenti (prevista dall’art. 23 reg. n. 44/2001 e dall’art. 17 della Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968) contenuta in un determinato contratto, la deroga alla giurisdizione del giudice italiano si estenda a controversie relative ad altri contratti, ancorchè collegati al contratto principale, cui accede la predetta clausola. (Cass. civ., Sez. Unite, 14/06/2007, n. 13894).

Tale conclusione trova indiretta conferma anche nel regolamento comunitario n. 44/2001, giacchè, dal combinato disposto degli artt. 23, 6 e 7 sembra potersi evincere che il giudice prorogato può conoscere delle questioni connesse alla domanda principale se sussistono, nell’ambito delle stesse parti dell’accordo di proroga e del suo oggetto, le condizioni di connessione richieste dagli artt. 6 e 7 del regolamento (che non menzionano ipotesi di collegamento negoziale).

6.1. Escluso, quindi, che nella fattispecie sussista un difetto di giurisdizione del giudice italiano per proroga convenzionale di competenza ex art. 23 reg. n. 44/2001, va poi osservato che detto regolamento (art. 2) prevede quale criterio di collegamento generale il luogo di domicilio della parte convenuta, se esso si trova in uno Stato membro. La parte controricorrente sostiene che, essendo pacifico che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo il creditore assume la posizione sostanziale di attore e l’opponente di convenuto (Cass. 2007 n. 21141), una serie di circostanze fattuali, dedotte in controricorso, dimostrerebbero che la convenuta Car Motors avrebbe in effetti la sua amministrazione centrale in Italia. Tale assunto non è condivisibile.

6.2. Queste Sezioni Unite (2006 n. 4894) hanno affermato, che, ai fini della decisione sul regolamento di giurisdizione, l’apprezzamento affidato alla Corte, col relativo potere di qualificazione giuridica, deve essere esercitato con riferimento agli elementi dedotti e allegati dalle parti, anche se ovviamente non ancora accertati dal giudice di merito.

Nella specie, nel giudizio di merito la questione non è stata mai neppur prospettata, tanto che tutti gli atti, dal ricorso per decreto ingiuntivo a quelli successivi, sono stati sempre notificati alla “Car Motors Engineering Uk in persona del legale rappresentante pro- tempore, con sede in (OMISSIS).

In secondo luogo, l’art. 60 del Reg. CE n. 44/2001 indica, come domicilio della società, in primo luogo la sede statutaria, e quindi la sua amministrazione centrale oppure il suo centro di attività principale.

Per quanto riguarda il Regno Unito per “sede statutaria si intende il “registered office”.

6.3. Occorre, inoltre, rilevare che nel caso della società europea istituita per effetto del regolamento CE n. 2157/2001 la possibilità di più alternative viene a ridursi notevolmente in quanto l’art. 7 dispone che “la sede sociale della società europea deve: essere situata nello stesso Stato membro dell’amministrazione centrale”.

Il regolamento n. 1346/2000, in materia di insolvenza stabilisce che il centro degli interessi principali di società e persone giuridiche si presume che “sia, fino a prova contraria, il luogo in cui si trova la sede statutaria”. Esigenze di armonizzazione della normativa comunitaria inducono, quindi, ad assegnare al criterio giuridico di sede statutaria, indicato nell’art. 60 lett. a, analoga valenza presuntiva della sussistenza, “salvo diversa prova contraria” degli altri due legami “di fatto” menzionati. Ai fini di tale prova contraria il giudice adito dovrà seguire le indicazioni offerte dal diritto applicabile secondo le proprie norme di conflitto (art. 59 reg. n. 44/2001), e cioè fare riferimento all’art. 46 c.c..

6.4. Va quindi osservato che la Corte di cassazione, pur essendo in relazione alla decisione sulle questioni di giurisdizione giudice anche “del fatto”, non potrebbe mai svolgere attività istruttoria, nè, comunque, fondare il proprio convincimento su circostanze diverse da quelle acquisite al processo nelle pregresse fasi di merito (Cass. civ., Sez. Unite, 25/07/2001, n. 10089; Cass. S.U. 10.8.2000, n. 560).

Quindi, nella fattispecie, non è ammissibile la produzione documentale effettuata “ex novo” in questa sede dalla resistente.

Dalla documentazione acquisita nella fase di merito non risulta superata la presunzione di coincidenza fra sede legale e sede effettiva, sancita dall’art. 46 cit., relativamente alla convenuta Car Motors, attuale ricorrente.

La giurisprudenza di questa Suprema Corte, ribadendo che la sede effettiva è il luogo in cui hanno concreto svolgimento le attività amministrative e di direzione dell’ente (Cass. n. 7037 del 2004), ha escluso che valga ad inficiare il principio di equiparazione tra sede effettiva e sede legale il fatto che talune attività sociali risultino decentrate o che vi sia altro luogo utilizzato come recapito per ragioni organizzative (Cass. n. 5359 del 1988; n. 2341 del 1985) o nel quale si trovi una persona che genericamente curi gli interessi della società stessa o sia preposta ad uffici di rappresentanza, dipendenze o stabilimenti (Cass. n. 3910 del 1988), situazioni tutte queste sostanzialmente coincidenti con quelle invocate dalla controricorrente a sostegno del proprio assunto.

Per quanto riguarda in particolare, il regolamento CE, queste S.U. hanno affermato che ai fini del riparto di giurisdizione non è possibile utilizzare come valido criterio di attrazione la filiale di una società, pur quando vi sia un rappresentante legale munito di procura generale (S.U. n. 10312 del 2006).

Nella fattispecie, quindi, a norma dell’art. 2 del Reg. CE n. 44/2001, la giurisdizione si appartiene al giudice inglese e non a quello italiano.

7.1. Va escluso anche che sussista la giurisdizione del giudice italiano, sulla base delle competenze speciali di cui all’art. 5 del reg. cit..

Nel ricorso si adduce, altresì, che il difetto di giurisdizione italiana sussisterebbe comunque – anche a prescindere dalla applicabilità o meno delle citate clausole contrattuali – in base all’art. 5, comma 1, del Regolamento CE 44/01, il quale, in controversie in materia contrattuale tra soggetti appartenenti a Stati diversi,attribuisce la competenza al “giudice del luogo in cui l’obbligazione dedotta in giudizio è stata o deve essere eseguita”, tuttavia precisando, alla lett. b), medesimo comma, che “ai fini dell’applicazione della presente disposizione e salvo diversa convenzione, il luogo di esecuzione dell’obbligazione dedotta in giudizio è: (…) nel caso della prestazione di servizi il luogo, situato in uno Stato membro, in cui i servizi sono stati o avrebbero dovuto essere prestati in base al contratto”.

La ricorrente osserva che, nel caso di specie, “detti servizi (prestazione dei designers) non sono certamente stati resi in (OMISSIS), ma, come è pacifico tra le parti … in (OMISSIS)”. In sostanza, la ricorrente afferma che l’interpretazione della norma di diritto comunitario dovrebbe essere nel senso dell’irrilevanza del luogo di pagamento del prezzo, assumendo esclusivo rilievo il luogo di esecuzione della prestazione caratteristica del contratto, che, nel caso all’esame, sarebbe consistita “nella dislocazione di collaboratori al fine dell’espletamento di una ben precisa attività”.

7.2. Ad avviso della Ros Project, non troverebbe – invece – applicazione al caso di specie l’art. 5, n. 1, lett. B) del Reg. CE 44/01, giacchè i rapporti derivanti dai Working orders non sarebbero qualificabili come contratti di appalto di servizi, avendo essa società provveduto soltanto alla “dislocazione di collaboratori”.

Ove poi si ritenesse che i rapporti derivanti dai Working orders possano qualificarsi come prestazione di servizi, essi si sostanzierebbero in una attività di consulenza, per cui la questione di giurisdizione andrebbe “definita non già in funzione del luogo della prestazione del servizio, bensì in funzione del luogo in cui tale obbligazione era esigibile, individuato applicando la legge del paese con il quale il contratto presenta il collegamento più stretto ex art. 4 Convenzione di Roma del 19 giugno 1980” e, dunque, al domicilio della ROS PROJECT con conseguente sussistenza della giurisdizione italiana.

La controricorrente sostiene, quindi, l’applicabilità alla presente controversia dell’art. 5, n. 1, lett. a) del Reg. CE 44/01. Ne conseguirebbe, in definitiva, l’operatività (in forza del rinvio da parte della L. n. 218 del 1995, art. 57) dell’art. 4 della Convenzione di Roma del 19 giugno 1980, resa esecutiva con la L. 18 dicembre 1984, n. 975, per cui andrebbe riconosciuta la giurisdizione del giudice italiano, giacchè la prestazione caratteristica “è quella facente capo a ROS PROJECT, il rapporto ha il collegamento più stretto con l'(OMISSIS), alla cui legge va fatto riferimento per stabilire quale è il luogo in cui l’obbligazione dedotta in giudizio – il pagamento di una determinata somma di denaro – deve essere eseguita, cioè, a norma dell’art. 1182 c.c., comma 3, il domicilio del creditore al tempo della scadenza.

8.1. Osserva questa Corte che, ai sensi dell’art. 5, Reg. n. 44/2001, n. 1, lett. a), la persona domiciliata nel territorio di uno Stato può essere convenuta in materia contrattuale davanti al Giudice del luogo in cui l’obbligazione dedotta in giudizio è stata o deve essere eseguita.

Tale norma va coordinata con il disposto della lett. b), dello stesso art. 5, n. 1, reg. n. 44/2001 che statuisce: “Ai fini dell’applicazione della presente disposizione e salvo diversa convenzione, il luogo dell’esecuzione dell’obbligazione dedotta in giudizio è, nel caso di prestazioni di servizi il luogo situato in uno Stato membro, in cui i servizi sono stati o avrebbero dovuto essere prestati in base al contratto”.

Ritiene questa Corte che la norma in questione del Regolamento individua in modo preciso ed inequivoco, sia pure ai limitati fini della giurisdizione, quale sia il luogo di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto di prestazioni di servizio, individuando per tale tipo di contratto una “competenza speciale”, accanto alla competenza generale di cui all’art. 2.

8.2. Risulta, quindi, modificata per effetto di questa norma del Regolamento relativamente ai contratti in questione (come anche per quelli di compravendita), la normativa preesistente della convenzione di Bruxelles del 1968 e la giurisprudenza (che in merito si era formata) della Corte di Giustizia CE.. Infatti la CGCE, con sentenza 6.10.1976, De Bloos, in C-14/76, statuì che l’obbligazione dedotta in giudizio significava obbligazione posta a base dell’azione concretamente esercitata, con l’effetto che per le obbligazioni nascenti dallo stesso contratto si potevano avere diversi giudici competenti (CGCE 5.10.1999, Leathertex, C-4 2 0/97; CGCE, 29.6.1994, Custom Made Commercial LTD, C 288/92). Ne conseguiva, secondo la giurisprudenza della CGCE relativa all’art. 5, della Convenzione di Bruxelles, che il luogo in cui l’obbligazione dedotta in giudizio era stata o doveva essere eseguita, andava determinata in conformità alla legge che disciplinava l’obbligazione controversa “secondo le norme di conflitto del giudice adito”.

L’impiego esclusivo del criterio del luogo di adempimento dell’obbligazione dedotta in giudizio aveva originato discussioni, sotto il profilo che ne poteva risultare individuato un Giudice con il quale il rapporto non presentava un effettivo collegamento (sentenze Custom Made, cit, e Gie Croup Concorde, 28.9.1999, C. – 440/97).

La Corte aveva rifiutato di impegnarsi in un’operazione ermeneutica analoga a quella condotta sul contratto di lavoro e questo a causa delle difficoltà di tipizzare nell’ambito della materia contrattuale situazioni rispetto alle quali risultasse adeguato l’impiego del criterio dell’obbligazione caratterizzante.

8.3. Su questo aspetto della precedente disciplina è appunto intervenuto il Regolamento, che, se ha mantenuto fermo il precedente criterio di collegamento per la generalità dei contratti, ne ha fatto però un criterio solo residuale, destinato ad applicarsi nei casi in cui la lite sorga da contratti diversi da quelli di compravendita di beni o di prestazioni di servizi.

Il senso della norma di cui all’art. 5, n. 1, lett. b), è che anche per i contratti di prestazioni di servizi (come per quelli di compravendita), per l’obbligazione dedotta in giudizio si intende non quella fatta valere dall’attore, ma sempre e solo l’obbligazione caratterizzante il contratto, e, perciò, nei contratti di prestazione di servizi, appunto tale prestazione.

Fattore di localizzazione diventa, così, il luogo in cui i servizi sono stati resi o avrebbero dovuto esserlo.

8.4. In primo luogo, secondo la giurisprudenza della CGCE (ex plurimis 3.5.2007, C. 386/05, Color Drack GmbH), il regolamento n. 44/2001 persegue un obiettivo di certezza del diritto che consiste nel potenziare la tutela giuridica delle persone residenti nella Comunità, permettendo al contempo, all’attore, di identificare facilmente il giudice che può adire e, al convenuto, di prevedere ragionevolmente dinanzi a quale giudice può essere citato.

In secondo luogo, la norma di competenza speciale in materia contrattuale prevista all’art. 5, n. 1, del regolamento n. 44/2001, che completa la norma sulla competenza del giudice del domicilio del convenuto, risponde ad un obiettivo di prossimità ed è fondata sull’esistenza di una stretta correlazione tra il contratto e il giudice chiamato a conoscerne.

In terzo luogo, riguardo al luogo di esecuzione delle obbligazioni derivanti da contratti di prestazioni di servizi il regolamento n. 44/2001 definisce, al suo art. 5, n. 1, lett. b), secondo trattino (come nel primo trattino per la compravendita), tale criterio di collegamento in maniera autonoma, al fine di rafforzare gli obiettivi di unificazione delle norme di competenza giurisdizionale e di prevedibilità. Pertanto, anche in caso di azione relativa al semplice pagamento del corrispettivo per il servizio prestato, il luogo da considerare, ai fini della competenza giurisdizionale, è quello in cui il servizio è stato reso.

9.1. Nella fattispecie deve quindi ritenersi che l’attività oggetto dei “Working orders” costituisse una prestazione di servizi resa dall’attuale ricorrente in (OMISSIS). Posto che comunque dai dati documentali non è possibile evincere che l’attività oggetto dei “Working orders” fosse di mera consulenza, e non piuttosto di collaborazione tecnica alle attività industriali della Magna Steyr, va rilevato che il concetto di “prestazioni di servizi” non può essere pedissequamente ricondotto nell’alveo della figura dello “appalto di servizi” disciplinata dal codice civile italiano. Per definire l’espressione “prestazione di servizi”, infatti, viene senz’altro in rilievo la nozione autonoma maturata nell’ordinamento comunitario la cui ampiezza è ben nota. Per rendersene conto sarebbe sufficiente esaminare le disposizioni attuative delle direttive contenenti ampia elencazione della tipologia di “servizi” presi in considerazione dal legislatore comunitario (v. ad es. all. 1, D.Lgs. n. 157 del 1995).

9.2. Anche a voler ammettere che il rapporto de quo avesse ad oggetto un’attività di consulenza, ciò integrerebbe sempre una prestazione di servizio, ai fini che qui interessano. Già alla luce della Convenzione di Bruxelles del 1968 si era ritenuto che la consulenza per un contratto di costruzione fosse da “localizzare” nel luogo dell’immobile da costruire, piuttosto che in quello della società preposta a fornire tale consulenza. E successivamente la Corte di Giustizia CE (6/11/2008 n. 291) ha espressamente ricondotto nel concetto di “prestazione di servizi” l’attività di consulenza, così come in precedenza (18/12/2007 n. 281) vi aveva ricondotto l’attività di insegnamento al servizio di una università.

9.3. In conclusione, vertendosi nella fattispecie in ipotesi di contratto di prestazione di servizi, la competenza giurisdizionale speciale, a norma dell’art. 5, n. 1, lett. b, secondo trattino, Reg.

CE n. 44/2001, si appartiene per ogni controversia, ivi compresa anche quella relativa al pagamento del corrispettivo (come nella fattispecie), al giudice del luogo in cui i servizi sono stati o avrebbero dovuti essere prestati. Tale luogo nella fattispecie è l’Austria, con la conseguenza che, anche sotto tale profilo, va dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice italiano.

P.Q.M.

Dichiara il difetto di giurisdizione del giudice italiano. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di questo regolamento, sostenute dalla resistente e liquidate in complessivi Euro 2700,00, di cui Euro 2500,00 per onorario, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 12 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 1 febbraio 2010

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