Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22239 del 12/09/2018

Cassazione civile sez. VI, 12/09/2018, (ud. 09/05/2018, dep. 12/09/2018), n.22239

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – rel. Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

Dott. DE MARINIS Nicola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9766/2016 proposto da:

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, (OMISSIS), in

persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la sede dell’AVVOCATURA

dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso dagli avvocati

CLEMENTINA PULLI, EMANUELA CAPANNOLO, MAURO RICCI;

– ricorrente –

contro

G.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI GRACCHI

91, presso lo studio dell’avvocato PIERFRANCESCO TORRISI,

rappresentato e difeso dall’avvocato GIUSEPPE TORRISI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 994/2015 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 15/10/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 09/05/2018 dal Consigliere Dott. LUCIA ESPOSITO.

Fatto

RILEVATO

che, con atto notificato il 12/4/2016, l’INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE – proponeva ricorso avverso la sentenza emessa dalla Corte d’appello di Catania il 15/10/2005, che aveva riconosciuto in favore di G.G. l’assegno ordinario di invalidità;

che il G. si è costituito con controricorso;

che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio non partecipata.

Diritto

CONSIDERATO

che è fondata la preliminare eccezione di inammissibilità proposta dal G., avendo costui dimostrato l’avvenuta notifica della sentenza il 4/11/2015, talchè l’impugnazione non risulta rispettosa del terrmine per impugnare previsto dall’art. 326 c.p.c.;

che, pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile, ogni altra questione assorbita, con liquidazione delle spese secondo soccombenza.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 1.800,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 9 maggio 2018.

Depositato in Cancelleria il 12 settembre 2018

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