Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22239 del 03/11/2016
Cassazione civile sez. VI, 03/11/2016, (ud. 28/06/2016, dep. 03/11/2016), n.22239
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SXOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –
Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere –
Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –
Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –
Dott. VELLA Paolo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 28664-2013 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– ricorrente –
contro
G.T., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G. PIERLUIGI
DA PALESTRINA 47, presso lo studio dell’avvocato FILIPPO LATTANZI,
che lo rappresenta e difende giusta procura a margine del
controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 268/08/2012 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE di NAPOLI del 20/06/2012, depositata il 14/11/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
28/06/2016 dal Consigliere Relatore Dott. PAOLA VELLA.
Fatto
FATTO E DIRITTO
La Corte, costituito il contraddittorio camerate sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c., osserva quanto segue.
1. Con il primo motivo di ricorso si deduce: “violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 2 e 3 e art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”, per non avere la C.T.R. applicato il principio per cui in tema di Irap “è assoggettato all’imposta il professionista che eserciti la propria attività di medico convenzionao con il SSN e si avvalga dell’attività di collaborazione di dipendenti”, pur essendo pacifica “l’esistenza di lavoratori dipendenti”.
2. Il secondo mezzo veicola invece un “vizio di omessa valutazione, in ordine a fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 “, in quanto “sul fatto controverso e decisivo per il giudizio costituito dalla sussistenza dei requisiti dell’autonoma organizzazione, la motivazione della CTR” sarebbe “affidata a motivazioni stereotipe” nonchè “illogica per non aver tenuto conto di specifici elementi di fatto – pacifici e incontestati tra le parti”, ossia la “presenza di personale alle dipendenze, sia pure part-time, del medico ricorrente, in forma continuativa e stabile”.
3. Preliminarmente, va disattesa l’eccezione di tardività del ricorso per violazione del cd. termine lungo per l’impugnazione – ridotto da un anno a sei mesi ad opera della L. n. 69 del 2009 – poichè, ai sensi dell’art. 58, comma 1 L. cit., la corrispondente modifica dell’art. 327 c.p.c., comma 1 si applica ai “giudizi instaurati” successivamente alla data del 4 luglio 2009, mentre nel caso di specie l’originario giudizio di prime cure, avente ad oggetto l’impugnazione del silenzio-rifiuto formatosi sull’istanza di rimborso dell’Irap presentata in data 30/12/2008 e conclusosi con sentenza della C.T.P. di Napoli n. 188/03/2011, risulta instaurato in data precedente.
4. Sempre in via preliminare va dichiarata l’inammissibilità del secondo motivo, sia perchè formalmente proposto secondo la precedente versione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), inapplicabile ratione temporis (la sentenza impugnata essendo stata pubblicata dopo l’11/9/2012), sia perchè, nel censurare una omessa motivazione palesemente insussistente (a fronte di una dettagliata motivazione contenuta in tre punti della decisione), tradisce l’intento di una revisione del giudizio di merito sull’esistenza di una autonoma organizzazione rilevante ai fini Irap, però non consentita in questa sede (ex plurimis, Cass. s.u. n. 7931/13, Cass. nn. 12264/14, 26860/14, 3396/15, 14233/15), spettando in via esclusiva al giudice di merito la selezione degli elementi del suo convincimento (Cass. nn. 962/15, 26860/14). Le stesse Sezioni Unite di questa Corte hanno di recente ribadito che l’accertamento del “requisito della autonoma organizzazione spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato” (sent. 10 maggio 2016, n. 9451).
5. Nel merito, il primo motivo è infondato, poichè il principio di diritto invocato – per cui dovrebbe ritenersi “assoggettato all’imposta il professionista che eserciti la propria attività di medico convenzionato con il SSN e si avvalga dell’attività di collaborazione di dipendenti” – trova recente smentita nel medesimo arresto nomofilattico sopra citato (Cass. s.u. n. 9451/16), nel quale è stato precisato che integra il presupposto dell’autonoma organizzazione (oltre ad un impiego di beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione) l’avvalersi “in modo non occasionale di lavoro altrui”, quando esso “superi la soglia dell’impiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segreteria ovvero meramente esecutive”, con onere della prova a carico del contribuente.
6. Nel caso di specie, il giudice d’appello ha dunque correttamente ritenuto che l’impiego di una sola figura di lavoratore dipendente, con funzioni di segreteria amministrativa part-time (con un costo medio su base annua di soli Euro 6.346,00 al loro dei contributi), in uno a “qualche ulteriore compenso a terr2i per assisteva contabile e tributaria”, integrassero “il minimo indispensabile ai fini dell’esercizio di un attività professionale esclusiva e vincolata” (cfr. Cass. n. 27000/14, che nega rilevanza ai compensi a terzi per la tenuta della contabilità).
7. Il ricorso va dunque respinto, ma sussistono giuste ragioni per la compensazione integrale delle spese tra le parti, essendo recente l’intervento nomofilattico chiarificatore.
PQM
La Corte rigetta il ricorso e dichiara compensate tra le parti le spese processuali.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, il 28 giugno 2016.
Depositato in Cancelleria il 3 novembre 2016