Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22238 del 26/10/2011

Cassazione civile sez. trib., 26/10/2011, (ud. 21/04/2011, dep. 26/10/2011), n.22238

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Presidente –

Dott. POLICHETTI Renato – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 31306/2006 proposto da:

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro

tempore, AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12 presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrenti –

contro

M.A.A.G.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 126/2005 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di

SASSARI, depositata il 08/11/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

21/04/2011 dal Consigliere Dott. ANTONELLO COSENTINO;

udito il P..M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SEPE Ennio Attilio, che ha concluso per l’accoglimento.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L’avv. M.A.A. impugnava gli avvisi di rettifica IVA per gli anni di imposta 1991, 1992, 1993 e 1994, nonchè un avviso di irrogazione sanzioni IVA per il 1992. che gli erano stati notificati dall’Ufficio IVA di Nuoro, contestando, in primo luogo, la competenza territoriale dell’Ufficio – essendo egli residente ad Olbia fin dal 1986 – e, in secondo luogo, la concludenza probatoria degli accertamenti bancari posti a fondamento degli avvisi.

La Commissione Tributaria Provinciale annullava gli avvisi sotto il profilo dell’incompetenza territoriale dell’Ufficio.

La Commissione Tributaria Regionale, investita dell’appello dell’amministrazione, confermava la sentenza di primo grado, affermando, per un verso, l’incompetenza dell’Ufficio IVA di Nuoro, in ragione della inderogabilità della competenza dell’Ufficio nel cui ambito territoriale si trova il domicilio fiscale (e dunque il comune di residenza anagrafica) del contribuente; per altro verso, nel merito, che la presenza di versamenti sul conto bancario del contribuente non autorizzava la presunzione che si trattasse di proventi professionali.

Contro tale sentenza della Commissione Tributaria Regionale il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia delle Entrate ricorrono per cassazione sulla scorta di due motivi, entrambi riferiti all’art. 360 c.p.c., n. 3, denunciando:

– col primo mezzo, la violazione dell’articolo 35, terzo comma, dpr 633/72, per avere la Commissione Tributaria Regionale ritenuto opponibile all’Ufficio IVA la variazione della residenza del contribuente da Nuoro ad Olbia anche per gli anni anteriori alla momento in cui detta variazione fu comunicata all’Ufficio;

– col secondo mezzo, la violazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 51, per aver ritenuto che la presenza di versamenti sul conto corrente bancario di un professionista non bastasse per fondare la presunzione di riferibilità delle relative poste a compensi dal medesimo percepiti.

Il contribuente non si è costituito in sede di legittimità e il ricorso è stato discusso alla pubblica udienza del 21.4.011, nella quale le parti non sono comparse e il PG ha concluso come in epigrafe.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente si rileva l’inammissibilità del ricorso proposto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze. Quest’ultimo non è stato parte del giudizio di secondo (nè di primo) grado, cosicchè non ha alcun titolo che lo legittimi a partecipare al presente giudizio.

Sussistono giusti motivi, in considerazione del fatto che la giurisprudenza di questa Corte in tal senso si è formata in epoca successiva alla proposizione dei ricorso, per disporre la compensazione delle spese del presente giudizio di cassazione.

Il ricorso dell’Agenzia è fondato in relazione ad entrambi i motivi che lo sorreggono.

Quanto al primo motivo, si osserva che il D.P.R. n. 633 del 1972, art. 35, comma 3, nel testo applicabile ratione temporis, prevede il dovere del contribuente di comunicare all’Ufficio la variazione “di alcuno degli elementi di cui al precedente comma” (elementi tra cui è compresa la residenza delle persone fisiche). Questa Corte ha già avuto modo di chiarire, con la sentenza 18818/2006, che in tema di imposta sul valore aggiunto, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 35, ogni variazione degli elementi che connotano l’attività d’impresa, come indicati nella denunzia di inizio dell’attività (ivi compreso il luogo di esercizio: comma 2, n. 4), deve essere dichiaralo entro trenta giorni all’ufficio IVA competente; in mancanza della denunzia di variazione, ogni trasferimento del luogo di esercizio dell’attività, così come la modificazione di ogni altro elemento indicato nella denunzia, è inopponibile all’amministrazione finanziaria.

Alla stregua di tale principio, che il Collegio condivide, il cambio di residenza da Nuoro ad Olbia effettuato dall’avv. M. nel 1986 ma dal medesimo comunicalo all’Ufficio solo nell’aprile 1995 (secondo quanto risulta dalla stessa sentenza gravata), è inopponibile all’Ufficio per le annualità anteriori a 1995 e, quindi, non rileva ai fini della determinazione della competenza dell’Ufficio accertatore per gli anni di imposta dal 1991 al 1994, a cui si riferisce il presente contenzioso; competenza che quindi è rimasta, per tali anni, in capo all’Ufficio (di Nuoro) nel ambito territoriale il contribuente ha avuto a residenza fino al 1986.

Quanto al secondo motivo di ricorso, è principio assodato di questa Corte che il D.P.R. n. 633 del 1972, art. 51, comma 2, n. 2, pone a favore dell’Ufficio la presunzione che le movimentazioni di denaro, sia attive che passive, non regolarmente registrate in contabilità, siano conseguenza di operazioni imponibili a fine IVA. Tale presunzione ammette la prova contraria, ma questa non può essere parziale o generica, dovendo invece essere specifica, e riguardare analiticamente i singoli movimenti bancari, dimostrando che ciascuna delle operazioni effettuale è estranea a fatti imponibili (v. Cass. n. 1318 del 2007. n. 1739 del 2007, n. 9146/2010).

La sentenza gravata, affermando che “la sola presenza di versamenti sul conio corrente dei professionista, pur essendo elemento grave, è insufficiente per fondare la presunzione della ascrivibilità certa a compensi professionali di tutti i versamentì, ha violato la disciplina della efficacia presuntiva riconosciuta dalla legge alle movimentazioni del conto bancario; le quali, per il D.P.R. n. 633 del 1972, art. 51, comma 2, n. 2, si presumono conseguenza di operazioni imponibili a fine IVA, fino a prova contraria, il cui onere grava sul contribuente.

Devono quindi accogliersi entrambi i motivi di ricorso e cassare la sentenza impugnata, con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Sardegna, in altra composizione, che regolerà anche le spese del giudizio di legittimità tra l’Agenzia e il contribuente.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso proposto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze e compensa le spese tra il Ministero e il resistente.

Accoglie il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Commissione Tributaria Regionale della Sardegna, in altra composizione, che regolerà anche le spese dell’Agenzia per il giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 21 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 26 ottobre 2011

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