Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22238 del 12/09/2018

Cassazione civile sez. VI, 12/09/2018, (ud. 14/03/2018, dep. 12/09/2018), n.22238

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. CARBONE Enrico – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26681-2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOCHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrente –

contro

P.A.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1439/18/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE DI PALERMO SEZIONE DISTACCATA di CATANIA, depositata il

13/04/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 14/03/2018 dal Consigliere Dott. ROBERTO GIOVANNI

CONTI.

Fatto

FATTI E RAGIONI DELLA DECISIONE

L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, contro P.A., avverso la sentenza della CTR della Sicilia con la quale, confermando la pronunzia di primo grado, è stato accolto il ricorso proposto dal contribuente avverso il provvedimento di silenzio rifiuto opposto dall’Amministrazione sull’istanza di rimborso del 90% dell’IRPEF, corrisposta per gli anni 1990, 1991, 1992 mediante istanza presentata in adesione alla disposizione sul condono previste dalla L. n. 289 del 2002, art. 9, comma 17, in data 23.12.2009.

Il contribuente non ha depositato difese scritte.

La ricorrente prospetta la violazione della L. n. 289 del 2002, art. 9, comma 17.

La censura è infondata.

Ed invero, questa Corte, esaminando specificamente la tematica prospettata dall’Agenzia volta a sostenere che il sostituto d’imposta non sarebbe legittimato a richiedere il rimborso delle imposte versate per il triennio 1990/1992 alla stregua dell’art.9 c.17 I.cit. e della L. n. 190 del 2014, art. 1, comma 665 ha di recente ribadito che “in tema di agevolazioni tributarie, il rimborso d’imposta di cui alla L. n. 190 del 2014, art. 1, comma 665, a favore dei soggetti colpiti dal sisma siciliano del (OMISSIS), può essere richiesto sia dal soggetto che ha effettuato il versamento (cd. sostituto d’imposta) sia dal percipiente delle somme assoggettate a ritenuta (cd. “sostituito”) nella sua qualità di lavoratore dipendente.” (Cass. nn. 14406/2016, Cass. n. 18905/2016, Cass.n.15027/2017, Cass.n.17472/2017).

La censura è pertanto priva di fondamento, avendo la CTR legittimamente riconosciuto al sostituito lavoratore dipendente il diritto a pretendere il rimborso delle somme corrisposte dal sostituto, con istanza presentata entro il termine biennale di decadenza decorrente dall’1 marzo 2008 di entrata in vigore della L. n. 190 del 2014, in ciò pienamente conformandosi alla giurisprudenza di questa Corte.

Il ricorso va quindi rigettato. Nulla spese.

PQM

Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 14 marzo 2018.

Depositato in Cancelleria il 12 settembre 2018

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