Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22237 del 14/10/2020

Cassazione civile sez. II, 14/10/2020, (ud. 14/07/2020, dep. 14/10/2020), n.22237

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – rel. Consigliere –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25083-2019 proposto da:

S.B., elettivamente domiciliato presso l’avv. MASSIMO

GILARDONI, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS), IN PERSONA DEL MINISTRO

PRO-TEMPORE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI

12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende;

– controricorrente –

e contro

PROCURA GENERALE PRESSO CORTE DI CASSAZIONE;

– intimata –

avverso il decreto del TRIBUNALE di BRESCIA, depositata il

11/07/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

14/07/2020 dal Consigliere Dott. GORJAN SERGIO.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

S.B. – cittadino del (OMISSIS) – ebbe a proporre ricorso avanti il Tribunale di Brescia avverso la decisione della locale Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, che aveva rigettato la sua istanza di protezione in relazione a tutti gli istituti previsti dalla relativa normativa.

Il ricorrente deduceva d’essersi dovuto allontanare dal suo Paese in dipendenza di persecuzione correlata alle sue idee politiche, posto che era ricercato dalla polizia e da suoi famigliari militanti nel partito avverso ad esito di manifestazione di natura politica con scontri con le Forze dell’Ordine, cui aveva partecipato.

Il Tribunale lombardo ha rigettato il ricorso ritenendo non credibile il racconto del richiedente asilo; non concorrente situazione socio-politica di violenza generalizzata in (OMISSIS) pur esistendo contrapposizione anche violenta tra i diversi partiti politici.

Inoltre il Collegio di prime cure reputava che, nemmeno con riguardo alla protezione umanitaria, il ricorrente aveva fornito elementi utili per poter individuare sua condizione di vulnerabilità.

Avverso detto decreto il (OMISSIS) ha proposto ricorso per cassazione articolato su unico motivo.

Il Ministero degli Interni, ritualmente vocato, s’è costituito con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il ricorso svolto dallo (OMISSIS) s’appalesa siccome inammissibile a sensi dell’art. 360 bis c.p.c. – siccome ricostruita la norma ex Cass. SU n. 7155/17 -. In limine il ricorrente deduce questione di legittimità costituzionale della normativa afferente la nuova disciplina processuale prevista dal D.L. n. 13 del 2017, convertito con la L. n. 46 del 2017, in quanto viene stabilito che il ricorso è deciso dal Tribunale con decreto non impugnabile, così non consentendo il gravame mediante appello, e ciò in contrasto con gli artt. 1,21 e 111 Cost..

La questione di costituzionalità proposta s’appalesa manifestamente infondata siccome già stabilito da questa Corte – Cass. sez. 1 n. 17717/18 -, al quale insegnamento questo Collegio aderisce, in quanto il grado d’appello – come anche più volte ribadito dalla Corte costituzionale – non risulta coperto da previsione costituzionale.

Con l’unico mezzo d’impugnazione proposto il ricorrente deduce violazione delle norme D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 32, comma 2 in quanto il Collegio bresciano ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria non assegnò alcuna rilevanza al suo stato di estrema povertà ed alla situazione d’instabilità politica del suo Paese quale condizione di vulnerabilità.

La censura si rivela siccome inammissibile poichè generica.

Difatti l’argomento critico svoltosi si compendia in esame astratto della questione afferente la protezione umanitaria senza uno specifico confronto con la motivazione puntuale esposta al riguardo dal Collegio bresciano.

Il ricorrente si limita ad enfatizzare quale condizione di vulnerabilità il suo stato di estrema povertà – senza nemmeno precisare come e quando sottopose detta questione al Tribunale – e senza nemmeno contestare specificatamente l’accertamento operato dai Giudici lombardi che la sua istanza afferente detto tipo di protezione era fondato sui medesimi dati di fatto addotti a sostegno della richiesta di protezione internazionale e già ritenuti privi di fondamento.

Inoltre il ricorrente continua a richiamare la situazione socio-politica del suo Paese, rilevando la carenza di un approfondimento istruttorio officioso da parte del Tribunale, senza contestare in modo specifico la invece puntuale motivazione esistente al riguardo nel decreto impugnato – Cass. sez. 1 n. 26728/19 -.

Difatti il Collegio di prime cure ha ritenuto che in (OMISSIS), nonostante la presenza di scontri tra le forze politiche, non si fosse in presenza di una situazione di violenza diffusa, e detta conclusione si fonda sulla valutazione delle informazioni desunte da rapporti redatti da Organismi Internazionali all’uopo preposti.

Alla declaratoria d’inammissibilità dell’impugnazione non segue, ex art. 385 c.p.c., la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di lite di questo giudizio di legittimità stante che il controricorso depositato dall’Amministrazione non presenta il contenuto tipico di detto atto.

Concorrono in capo al ricorrente le condizioni processuali per l’ulteriore pagamento del contributo unificato.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso, nulla per le spese.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater.

Così deciso in Roma, nell’adunanza in camera di consiglio, il 14 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 14 ottobre 2020

 

 

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