Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22237 del 12/09/2018

Cassazione civile sez. VI, 12/09/2018, (ud. 14/06/2018, dep. 12/09/2018), n.22237

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

A.K., domiciliato in Roma, presso la Cancelleria della

Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avv. Sergio Fifi,

per procura speciale in calce al ricorso, (fax 075/8684738; p.e.c.

sergio.fifi.avvocatiperugiapec.it);

– ricorrente –

nei confronti di:

Ministero dell’Interno – Commissione territoriale per il

riconoscimento della protezione internazionale di Firenze sezione di

Perugia;

– intimato –

avverso la sentenza n. 264/2017 della Corte di appello di Perugia

emessa e depositata il 20 aprile 2017 R.G. n. 655/2016;

sentita la relazione in camera di consiglio del relatore Cons. Dott.

Giacinto Bisogni.

Fatto

RILEVATO

Che:

1. La Corte di appello di Perugia, con sentenza n. 264/2017, ha dichiarato inammissibile il gravame avverso l’ordinanza emessa dal Tribunale della stessa città in data 9 settembre 2016 e comunicata il successivo 13 settembre 2016, con la quale è stata respinta la domanda di protezione internazionale proposta dal cittadino.

2. Ha rilevato la Corte distrettuale che l’appello è stato proposto con atto di citazione e la causa è stata iscritta a ruolo in data 17 ottobre 2016 e cioè dopo il decorso del termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione avvenuta il 13 settembre 2016. La Corte di appello ha ritenuto che al procedimento si applica la disciplina prevista dal D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 19, comma 9, come modificato dal D.Lgs. n. 142 del 2015, art. 27, comma 1, lett. f), che prevede la proposizione con ricorso dell’appello avverso le decisioni del Tribunale in materia di protezione internazionale e conseguentemente fa decorrere la pendenza della lite dal momento del deposito del ricorso in cancelleria. Ne deriva, secondo la Corte distrettuale, che, qualora l’appello venga proposto erroneamente con citazione anzichè con ricorso, la verifica della tempestività dell’impugnazione deve essere effettuata con riferimento al momento in cui la citazione notificata viene depositata in cancelleria per la relativa iscrizione a ruolo e non con riferimento alla data di notifica della citazione in appello. Nella specie ha rilevato quindi la intempestività dell’appello che ha dichiarato inammissibile compensando le spese stante la particolarità della materia trattata.

3. Ricorre per cassazione il sig. A.K. con un unico motivo di impugnazione con il quale deduce, ex art. 360 c.p.c., n. 3, violazione e/o erronea applicazione del D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150, art. 19, comma 9, come modificato dal D.Lg. 18 agosto 2015, n. 142, art. 27. Secondo il ricorrente la dizione “ricorso” usata dal legislatore in sede di modifica dell’art. 19 citato ad opera del D.Lgs. n. 142 del 2015, non comporta una modifica dell’art. 702 quater c.p.c., quanto alla forma di proposizione dell’appello per la sola materia della protezione internazionale ma ha solo la funzione di indicare la durata del procedimento di appello in materia di protezione internazionale dal momento della sua introduzione, la cui forma resta ancorata alla disposizione generale, pacificamente interpretata dalla giurisprudenza nel senso della proposizione con citazione e non con ricorso.

Diritto

RITENUTO

che:

4. Il ricorso è fondato. La giurisprudenza di questa Corte è ormai costante (cfr. Cass. civ. sez. 6-1 ordinanze nn. 17420 del 13 luglio 2017 e 23938 del 12 ottobre 2017) nell’affermare che l’appello, proposto ex art. 702-quater c.p.c., avverso la decisione del tribunale reiettiva della domanda volta al riconoscimento della protezione internazionale deve essere introdotto con citazione, e non con ricorso, anche dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 142 del 2015, atteso che il riferimento al “ricorso in appello” di cui all’art. 27, comma 1, lett. f), di quest’ultimo è volto a regolare i tempi e non la forma di introduzione del giudizio di secondo grado, sicchè la tempestività del gravame va verificata calcolandone, in ogni caso, il termine di trenta giorni dalla data di notifica dell’atto introduttivo alla parte appellata.

5. Nella specie l’appello proposto con atto di citazione è stato depositato e la causa è stata iscritta a ruolo il 17 ottobre 2016 e cioè quattro giorni dopo la scadenza del termine di trenta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza impugnata avvenuta il 13 ottobre 2016 ma è stato notificato tempestivamente, in data 10 ottobre 2016, e a quest’ultima data della notifica dell’atto di citazione doveva farsi riferimento per verificare la tempestività dell’appello.

6. Va pertanto accolto il ricorso con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla Corte di appello di Perugia che, in diversa composizione, deciderà anche sulle spese del presente giudizio.

PQM

La Corte accoglie il ricorso cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Perugia che, in diversa composizione, deciderà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 14 giugno 2018.

Depositato in Cancelleria il 12 settembre 2018

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