Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22237 del 04/08/2021

Cassazione civile sez. II, 04/08/2021, (ud. 18/12/2020, dep. 04/08/2021), n.22237

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rosanna – rel. Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23426-2019 proposto da:

M.Q., rappresentato e difeso dall’avvocato ANDREA MAESTRI,

giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO;

– intimato –

avverso la sentenza n. 465/2019 della CORTE D’APPELLO di TRIESTE,

depositata il 28/06/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

18/12/2020 dal Consigliere Dott. ROSSANA GIANNACCARI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. M.Q., cittadino del (OMISSIS), chiese alla Commissione Territoriale di Gorizia il riconoscimento della protezione internazionale nella forma del riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e del diritto di rilascio di un permesso umanitario.

1.1. Il ricorrente aveva riferito alla Commissione di essere stato coinvolto in una faida familiare con il padre, lo zio ed altri congiunti per la proprietà di un fondo, in seguito alla quale lo zio ed il fratello erano rimasti uccisi; egli aveva denunciato il fatto ma era stato perseguitato dalla Polizia e temeva di essere arrestato per l’uccisione dei propri familiari in caso di rientro nel proprio paese d’origine.

1.1. La domanda venne rigettata in sede amministrativa; l’opposizione fu respinta dal Tribunale ed il provvedimento di diniego venne confermato dalla Corte d’Appello di Trieste con sentenza del 28.6.2019.

1.2. La corte di merito condivise la valutazione di inattendibilità della narrazione già espressa dal Tribunale, tenuto conto della genericità e contraddittorietà della stessa. Ne conseguiva l’impossibilità di ritenere sussistente e fondato il timore espresso dal ricorrente di subire persecuzioni in caso di rimpatrio o di essere esposto a un danno grave, risultando indimostrati i presupposti richiesti dalla legge per il riconoscimento della protezione internazionale e di quella sussidiaria nelle accezioni di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 7 e art. 14, lett. a) e b); quanto alla situazione socio politica della regione di provenienza, rilevante ai fini della protezione sussidiaria di cui alla lett. c) della suddetta disposizione, dal rapporto EASO del 2018 risultava che nella zona del (OMISSIS) non fosse sussistente una violenza indiscriminata in una situazione di conflitto armato. Ne’ veniva accolta la domanda di concessione della protezione umanitaria in quanto il ricorrente non presentava profili di vulnerabilità per cui potesse dirsi che, in caso di rimpatrio, si sarebbe trovato ad affrontare condizioni di vita inadeguate.

2. Per la cassazione di detta sentenza ha proposto ricorso M.Q. sulla base di due motivi.

2. Il Ministero dell’interno non ha svolto attività difensiva.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo, il ricorrente lamenta la “violazione e falsa applicazione di legge (art. 360 c.p.c., n. 3) del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 9”, in quanto la Corte distrettuale, basandosi esclusivamente sul giudizio di inattendibilità delle dichiarazioni, avrebbe eluso il proprio obbligo di cooperazione istruttoria officiosa

1.1. Il motivo è inammissibile.

1.2. Giova ricordare che, secondo la giurisprudenza espressa da questa Corte (Cass. n. 24414 del 2019), in tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa e’, invece, esterna all’esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità (Cass. n. 3340 del 2019).

1.3. Va dunque ribadito (peraltro in termini generali) che costituisce principio pacifico quello secondo cui il vizio della sentenza previsto dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 deve essere dedotto, a pena di inammissibilità del motivo giusta la disposizione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, nn. 4 e 6, non solo con la indicazione delle norme assuntivamente violate, ma anche, e soprattutto, mediante specifiche argomentazioni intelligibili ed esaurienti intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità, diversamente impedendosi alla Corte regolatrice di adempiere al suo istituzionale compito di verificare il fondamento della lamentata violazione.

1.4. Risulta, quindi, inidoneamente formulata la deduzione di errori di diritto individuati per mezzo della sola preliminare indicazione delle singole norme pretesamente violate, ma non dimostrati attraverso una critica delle soluzioni adottate dal giudice del merito nel risolvere le questioni giuridiche poste dalla controversia, operata mediante specifiche e puntuali contestazioni nell’ambito di una valutazione comparativa con le diverse soluzioni prospettate nel motivo e non tramite la mera contrapposizione di queste ultime a quelle desumibili dalla motivazione della sentenza impugnata (Cass. n. 6259 del 2020; cfr., ex multis, Cass. n. 22717 del 2019 e Cass. n. 393 del 2020, rese in controversie analoghe a quella odierna).

1.5. Va inoltre rilevato che la valutazione, in ordine alla credibilità del racconto del cittadino straniero, costituisce un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito, il quale deve valutare se le dichiarazioni del ricorrente siano coerenti e plausibili, D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3, comma 5, lett. c). Tale apprezzamento di fatto è censurabile in cassazione solo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, come mancanza assoluta della motivazione, come motivazione apparente, come motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, dovendosi escludere la rilevanza della mera insufficienza di motivazione e l’ammissibilità della prospettazione di una diversa lettura ed interpretazione delle dichiarazioni rilasciate dal richiedente, trattandosi di censura attinente al merito (cfr. sempre Cass. n. 3340 del 2019, cit.). Laddove, giova altresì rilevare che il dovere di cooperazione istruttoria, attenuante del principio dispositivo, e che consiste nel dovere (e non facoltà) del giudice di attivarsi per acquisire “informazioni precise ed aggiornate circa la situazione generale esistente nel Paese di origine dei richiedenti asilo e, ove, occorra, dei Paesi in cui questi sono transitati” (D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3 cit.), non sorge ipso facto sol perché il giudice di merito sia stato investito da una domanda di protezione internazionale, ma è subordinato alla circostanza che il richiedente sia stato in grado di fornire una versione dei fatti quanto meno coerente e plausibile. In difetti di tale attendibilità, non sorge quel dovere, poiché l’una è condizione dell’altro (Cass., n. 3340/2019; Cass., n. 16925/2018).

1.6. Tanto premesso in diritto, va rilevato come parte ricorrente, sotto lo schermo del vizio di violazione di legge, sottoponga alla Corte una nuova valutazione del giudizio di credibilità del richiedente senza addurre sotto quali profili sarebbe stato violato il dovere di cooperazione istruttoria.

1.7. La corte di merito aveva richiamato per relationem la motivazione del Tribunale, che aveva ritenuto come i fatti posti a fondamento della domanda di protezione internazionale avessero natura privata.

1.8. La vicenda personale, relativa ad una faida familiare culminata con l’assassinio dello zio e del fratello per dispute relative ad un fondo, oltre ad essere stata giudicata poco credibile, atteneva alla sfera personale e familiare del ricorrente (Cassazione civile sez. VI, 01/04/2019, n. 9043).

1.9. Ne’ è possibile pretendere l’attivazione dei poteri istruttori officiosi del tribunale per l’acquisizione di ulteriori informazioni sulla situazione sociopolitica del (OMISSIS), in relazione allo status di rifugiato o alla protezione sussidiaria D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex art. 14, lett. a) e b), in presenza di una valutazione giudiziale negativa della credibilità del richiedente o nell’ipotesi in cui i fatti abbiano natura privata.

2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce l'”omesso esame di un fatto decisivo (art. 360 c.p.c., n. 5) in riferimento ai presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria”, osservando che il difetto di credibilità in ordine alla protezione internazionale non esclude che debba adeguatamente motivarsi in ordine alla protezione umanitaria (Cass. n. 5085/2018). Nella fattispecie, i giudici del merito non avrebbero svolto alcuna indagine sulle diverse condizioni poste a base della concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, non potendo il rigetto di tale ultima forma di protezione essere frutto di un automatismo conseguente al rigetto delle due domande principali.

3. Con il terzo motivo di ricorso si deduce la violazione dell’art. 35 della Convenzione di Ginevra del 1951 sulla protezione dei rifugiati, l’art. 3 della CEDU, gli artt. 18 e 19TU Immigrazione, gli artt. 2 e 5, comma 6 del TU immigrazione per non avere la corte di merito, ai fini del riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari, considerato il parametro dell’inserimento sociale in Italia, della mancanza di condizioni minime nel paese d’origine per condurre un’esistenza dignitosa e dell’estrema povertà riguardante la carenza di beni di prima necessità che gli consentano di condurre una esistenza dignitosa.

3.1. I motivi, da esaminare congiuntamente per la loro connessione, sono inammissibili.

3.2. Essi difettano di specificità in quanto il ricorrente omette di allegare il fatto decisivo posto alla base della sua condizione di vulnerabilità, che la corte ha escluso dopo aver effettuato il giudizio comparativo, considerando (pag.11 della sentenza) che il richiedente non è fuggito da una situazione di privazione dei diritti umani e di grave vulnerabilità, né ha dimostrato alcuna forma di integrazione nel paese ospitante.

3.3. Il rilascio del permesso di soggiorno per gravi ragioni umanitarie, nella disciplina di cui al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6, – applicabile ratione temporis, in conformità a quanto disposto da Cass., Sez. Un. 29459 del 13/11/2019, essendo stata la domanda di riconoscimento del permesso di soggiorno proposta prima dell’entrata in vigore del D.L. n. 113 del 2018 rappresenta una misura atipica e residuale, volta a tutelare situazioni che, seppur non integranti i presupposti per il riconoscimento delle forme tipiche di tutela, si caratterizzino ugualmente per la condizione di vulnerabilità in cui versa il richiedente la protezione internazionale.

3.4. L’accertamento della summenzionata condizione di vulnerabilità avviene, in ossequio al consolidato orientamento di questa Corte (cfr. Cass. civ., sez. I, 15/05/2019 n. 13088; Cass. civ., sez. I, n. 4455 23/02/2018, Rv. 647298 – 01), alla stregua di una duplice valutazione, che tenga conto, da un lato, degli standards di tutela e rispetto dei diritti umani fondamentali nel Paese d’origine del richiedente e, dall’altro, del percorso di integrazione sociale da quest’ultimo intrapreso nel Paese di destinazione.

3.5. Le Sezioni Unite hanno consolidato l’indirizzo espresso dalle sezioni semplici, secondo cui occorre operare la valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al Paese di origine, in raffronto alla situazione d’integrazione raggiunta nel paese di accoglienza, senza che abbia rilievo l’esame del livello di integrazione raggiunto nel nostro Paese, isolatamente ed astrattamente considerato (Cassazione civile sez. un., 13/11/2019, n. 29459).

3.6. Alla luce di tale indagine, la corte ha escluso le ragioni di vulnerabilità che legittimavano la tutela richiesta né la corte ha ravvisato nelle condizioni del ricorrente una situazione integrante la condizione dei “seri motivi” di carattere umanitario, derivante dalla compromissione dei diritti umani fondamentali, il cui accertamento è presupposto indefettibile per il riconoscimento della misura citata (cfr. Cass. civ., sez. I, 15/01/2020, n. 625; Cass. civ., Sez. 6 – 1, n. 25075 del 2017).

4. Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile.

4.1. Non deve provvedersi sulle spese non avendo il Ministero svolto attività difensiva.

4.2. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte di cassazione, il 18 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 4 agosto 2021

 

 

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