Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22237 del 03/11/2016


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Cassazione civile sez. un., 03/11/2016, (ud. 11/10/2016, dep. 03/11/2016), n.22237

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CANZIO Giovanni – Primo Presidente –

Dott. RORDORF Renato – Presidente aggiunto –

Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente aggiunto –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

Dott. BIELLI Stefano – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

Dott. BRONZINI Giuseppe – Consigliere –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –

Dott. PETITTI Stefano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

A.M.L., rappresentata e difesa dall’Avvocato

Massimiliano Contucci per procura speciale depositata nel fascicolo

di parte, elettivamente domiciliata in Roma, via Attilio Mori n. 25,

presso lo studio dell’Avvocato Alessia Mastroluca;

– ricorrente –

contro

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente pro

tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso

l’Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende per

legge;

– controricorrente –

e contro

SKY ITALIA s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore;

– intimata –

per la cassazione del decreto del Presidente della Repubblica 11

agosto 2014;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dell’11

ottobre 2016 dal Consigliere relatore Dott. Stefano Petitti;

sentito il P.M., in persona dell’Avvocato Generale Dott. FUZIO

Riccardo, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con ricorso straordinario al Capo dello Stato, A.M.L. chiedeva l’annullamento della Delib. 16 luglio 2012, n. 42/12/CRL, con la quale il Comitato regionale per le comunicazioni del Lazio/Autorità per le garanzie nelle comunicazione, in parziale accoglimento della domanda dalla medesima A. proposta nei confronti di Sky Italia s.r.I., aveva disposto che la detta società dovesse corrispondere la somma di Euro 104,00, quale indennizzo per mancata risposta al reclamo, oltre interessi legali a decorrere dalla data di presentazione dell’istanza di risoluzione della controversia.

La ricorrente censurava il provvedimento deducendo che l’obbligo del pagamento dell’indennizzo era stato posto a carico di un soggetto avente forma societaria diversa; che alla stessa Sky Italia non era stato addebitato alcun formale inadempimento; che il CO.RE.COM. del Lazio erroneamente aveva accertato un suo ritardo nel pagamento dell’abbonamento del mese di luglio 2011.

Con decreto in data 11 agosto 2014, il Presidente della Repubblica, in accoglimento del parere espresso dal Consiglio di Stato, dichiarava inammissibile il ricorso straordinario, in quanto “ai sensi dell’art. 135, comma 1, lett. b) codice del processo amministrativo, le controversie aventi ad oggetto i provvedimenti dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni sono devolute alla competenza inderogabile del tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma”.

Per la cassazione di questo decreto A.M.L. ha proposto ricorso sulla base di un unico motivo, notificato alla Presidenza del Consiglio dei ministri e a Sky Italia s.r.l.

La Presidenza del Consiglio dei ministri ha resistito con controricorso.

Sky Italia s.r.l. non ha svolto difese.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Con l’unico motivo di ricorso la ricorrente, denunciando violazione e falsa applicazione di legge con riferimento al D.P.R. n. 1199 del 1971, art. 8 e all’art. 7, comma 8 codice del processo amministrativo (D.Lgs. n. 104 del 2010), sostiene che nella giurisprudenza del Consiglio di Stato il ricorso straordinario è stato ritenuto pienamente ammissibile avverso atti delle Autorità amministrative indipendenti e chiede, quindi, la cassazione del decreto impugnato con rinvio per nuovo esame nel merito.

2. – Il ricorso è inammissibile.

2.1. – Innanzi tutto, deve rilevarsi che la stessa ricorrente afferma che la procura speciale per la proposizione del ricorso, non apposta a margine nè in calce al ricorso, è “depositata nel fascicolo di parte”. Dall’esame del fascicolo emerge che la procura non risulta collocata prima della relata di notifica del ricorso, il che impedisce di affermarne l’anteriorità alla notificazione dello stesso.

2.2. – Sotto un concorrente profilo occorre rilevare che, come affermato da queste Sezioni Unite, “la decisione presidenziale conforme al parere del Consiglio di Stato ripete dal parere stesso la natura di atto giurisdizionale in senso sostanziale, come tale impugnabile in cassazione per motivi di giurisdizione, atteso che la L. n. 69 del 2009, art. 69 – che rende vincolante il parere del Consiglio di Stato e legittima l’organo consultivo a sollevare questione incidentale di legittimità costituzionale – e il D.Lgs. n. 104 del 2010, art. 7 – il quale ammette il ricorso straordinario per le sole controversie sulle quali vi è giurisdizione del giudice amministrativo evidenziano l’avvenuta “giurisdizionalizzazione” dell’istituto” (Cass., S.U., n. 23464 del 2012; Cass., S.U., n. 19876 del 2015).

Il ricorso proponibile avverso la decisione su ricorso straordinario è dunque quello di cui all’art. 111 Cost., comma 8, e art. 362 c.p.c., comma 1, e quindi esclusivamente il ricorso per motivi di giurisdizione. Con la precisazione che, come di recente affermato da queste Sezioni Unite, “la parte ricorrente che abbia allegato, come indefettibile presupposto della sua domanda, la giurisdizione del giudice amministrativo, senza che l’intimato abbia esercitato l’opposizione ex art. 48 cod. proc. amm., nè abbia contestato la sussistenza di tale presupposto, eventualmente proponendo regolamento preventivo di giurisdizione, non può proporre ricorso per cassazione ex art. 111 Cost., comma 8, e art. 362 c.p.c. avverso il D.P.R. che abbia deciso il ricorso su conforme parere del Consiglio di Stato reso sull’implicito – o esplicito – presupposto della sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo allegato dalla parte stessa, sul punto non soccombente” (Cass., S.U., n. 10414 del 2014).

Nel caso di specie, invece, non solo la giurisdizione amministrativa, presupposto per l’ammissibilità del ricorso straordinario al Capo dello Stato, non è mai stata posta in discussione, ma la parola “giurisdizione” compare unicamente nella intestazione del ricorso, nella quale si chiarisce che la cassazione è richiesta “per motivi di giurisdizione”, senza che, tuttavia, nel corpo del ricorso vengano illustrati i profili per i quali il provvedimento impugnato sarebbe illegittimo quanto alla giurisdizione: le uniche censure proposte, invero, attengono alla ritenuta erronea valutazione del Consiglio di Stato, in sede consultiva, circa la non proponibilità del ricorso straordinario avverso atti delle autorità amministrative indipendenti. Ma una simile censura è inidonea ad introdurre un “motivo di giurisdizione”, ai sensi delle richiamate disposizioni, sicchè il ricorso, essendo dedotto unicamente un error in iudicando, risulta inammissibile.

3. – In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, in favore della parte controricorrente.

Poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è dichiarato inammissibile, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1-quater al testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata.

PQM

La Corte, pronunciando a Sezioni Unite, dichiara il ricorso inammissibile; condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle Sezioni Unite Civili della Corte suprema di cassazione, il 11 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 3 novembre 2016

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