Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22236 del 26/10/2011

Cassazione civile sez. trib., 26/10/2011, (ud. 12/04/2011, dep. 26/10/2011), n.22236

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PIVETTI Marco – Presidente –

Dott. DIDOMENICO Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. FERRARA Ettore – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. OLVIERI Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 21358-2006 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrente –

contro

S.M.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 7/2 0 05 della COMM.TRIB.REG. di TORINO,

depositata il 19/05/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

12/04/2011 dal Consigliere Dott. VINCENZO DIDOMENICO;

udito per il ricorrente l’Avvocato SPINA, che si riporta;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GAMBARDELLA VINCENZO, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L’Agenzia delle Entrate in persona del Direttore pro tempore ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione Regionale del Piemonte dep. il 19/06/2005 che aveva, respingendo l’appello dell’Ufficio, confermato la sentenza della CTP di Torino che aveva accolto il ricorso di S.M. avverso la cartella di pagamento per iva 1995.

La CTR aveva ritenuto che, benchè non fosse previsto un termine per la notifica della iscrizione a ruolo, tuttavia il credito era prescritto era art. 2948 c.c., n. 8. La ricorrente pone a fondamento del ricorso due motivi basati su violazione di legge. Il contribuente non ha resistito.

La causa è stata rimessa alla decisione in pubblica udienza.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso, l’Agenzia deduce violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 10 per non avere la CTR ritenuto il difetto di legittimazione dell’Amministrazione vertendo la questione sulla ritardata notifica della cartella, attività propria del concessionario.

Il motivo è infondato in quanto in contrasto con la costante giurisprudenza di questa Corte (Cass. 22939/07; SS.UU. 16412/2007) che ha ritenuto che, in materia di impugnazione della cartella esattoriale, la tardività della notificazione della cartella non costituisce vizio proprio di questa, tale da legittimare in via esclusiva il concessionario a contraddire nel relativo giudizio e che la legittimazione passiva spetta pertanto all’ente titolare del credito tributario e non già al concessionario, al quale, se è fatto destinatario dell’impugnazione, incombe l’onere di chiamare in giudizio l’ente predetto, se non vuole rispondere all’esito della lite, non essendo il giudice tenuto a disporre d’ufficio l’integrazione del contraddittorio.

Col secondo motivo l’Agenzia deduce violazione e falsa applicazione della L. n. 448 del 1998, art. 9, D.Lgs n. 46 del 1999, art. 36, comma 2 come modificato dal D.L. n. 106 del 2005, art. 1 convertito in L. n. 156 del 2005, per avere applicato la prescrizione quinquennale e non il termine del”quinto anno successivo alla presentazione della dichiarazione e cioè il 31 dicembre 2001 trattandosi di dichiarazione del 1996 relativa all’anno d’imposta 1995.

Il motivo è fondato in relazione all’interpretazione di questa Corte (Cass. nn. 2614 e 2615/2005, n. 3510/2006, n. 16826/2006) circa l’efficacia delle disposizioni di cui al D.L. n. 106 del 2005 in tema di notificazione delle cartelle esattoriali, al fine di adeguare la legislazione al monito della Corte costituzionale di cui alla sentenza n. 280/2005. Si è, in particolare affermato che “in tema di accertamenti e controlli delle dichiarazioni tributarie ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36 bis, la legittimità della pretesa erariale è subordinata, alla luce dell’intervento legislativo realizzato con il D.L. 17 giugno 2005, n. 106, art. 1, commi 5 bis e 5 ter, convertito nella L. 31 luglio 2005, n. 156, alla notificazione della cartella di pagamento al contribuente entro un termine di decadenza, dovendo l’ordinamento garantire l’interesse del medesimo contribuente alla conoscenza, in termini certi, della pretesa tributaria derivante dalla liquidazione delle dichiarazioni.

Siffatta regola è applicabile anche per i giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della detta Legge di Conversione n. 156 del 2005 che concernano le dichiarazioni presentate entro il 31 dicembre 2001 (D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 36, comma 2, lett. b), salvo che si tratti di dichiarazioni per la cui liquidazione i ruoli siano stati formati e resi esecutivi entro il 30 settembre 1999. In questo caso occorre distinguere: a) le ipotesi di “rettifica cartolare” (o formale), per le quali la cartella di pagamento deve esser notificata al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione (ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43, comma 1, nel testo vigente “ratione temporis”); b) le ipotesi di “controllo formale” (o, più rettamente, cartolare), per le quali, a pena di decadenza, deve provvedersi sia all’iscrizione a ruolo entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione (secondo il combinato disposto del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 17, comma 1, e del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43, comma 1, entrambi nel testo vigente “ratione temporis”), sia alla notifica della cartella di pagamento ai contribuente entro il giorno cinque del mese successivo a quello nel quale il ruolo sia stato consegnato al concessionario a norma del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 24 (anche in questo caso, nel testo vigente “ratione temporis”) . La prova del rispetto dei predetti termini, in caso di contestazione, deve essere data dall’ente impositore”.

Ne deriva che, essendo stata la cartella notificata entro il quinto anno successivo a quello della presentazione della dichiarazione (il foglio di prenotazione del ruolo risulta emesso il 27/4/2000) l’operato dell’Ufficio è tempestivo.

Ricostruita in tali termini la vicenda, il richiamo alla prescrizione di cui all’art. 2948 c.c., n. 4 effettuato dalla CTR quale ratio esclusiva (il credito, pur essendo l’operato dell’Ufficio legittimo perchè non avrebbe avuto alcun termine per notificare la cartella – contrariamente a quanto qui ritenuto – sarebbe comunque prescritto) è, in primo luogo, inconferente in quanto può farsi questione di prescrizione (in ipotesi, quale il caso in esame in cui è prevista anche la decadenza) solo a decorrere dal momento in cui, con la condotta imposta a pena di decadenza, è salvata la decadenza; è poi comunque infondato il richiamo al termine quinquennale, in quanto la residualità della prescrizione impone l’applicabilità del termine generale decennale.

Il ricorso va, pertanto, accolto, con la conseguente cassazione della sentenza impugnata senza rinvio, poichè non occorrono ulteriori accertamenti di fatto, e la causa va perciò decisa nel merito, con rigetto del ricorso introduttivo del contribuente.

Quanto alle spese del giudizio, sussistono giusti motivi per compensare quelle del merito (conformi) mentre le spese del presente giudizio seguono la soccombenza.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Accoglie il secondo motivo di ricorso, rigetta il primo, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso del contribuente. Condanna il contribuente alle spese sostenute dall’Agenzia che liquida in Euro 500,00 oltre spese prenotate a debito; compensa le spese del merito.

Così deciso in Roma nella camera di Consiglio della Sezione Tributaria, il 12 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 26 ottobre 2011

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