Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22236 del 03/11/2016


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Cassazione civile sez. un., 03/11/2016, (ud. 11/10/2016, dep. 03/11/2016), n.22236

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CANZIO Giovanni – Primo Presidente –

Dott. RORDORF Renato – Presidente aggiunto –

Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente aggiunto –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

Dott. BIELLI Stefano – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – rel. Consigliere –

Dott. BRONZINI Giuseppe – Consigliere –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1635-2014 proposto da:

C.S., A.C., A.D., elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA L. MANTEGAZZA 24, presso il dott. MARCO

GARDIN, rappresentati e difesi dall’avvocato LORENZO DURANO, per

delega a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

COMUNE DI CEGLIE MESSAPICA, in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DESSIE’ 15, presso il dott.

MILLEFIORI LEONARDO MARIA, rappresentato e difeso dall’avvocato

TOMMASO MILLEFIORI, per delega a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3171/2013 del CONSIGLIO DI STATO, depositata

il 10/06/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

11/10/2016 dal Consigliere Dott. ANTONIO DIDONE;

udito l’Avvocato Lorenzo DURANO;

udito il P.M. in persona dell’Avvocato Generale Dott. IACOVIELLO

Francesco Mauro, che ha concluso per l’estinzione del processo.

Fatto

RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

1.- Il signor A.G. era proprietario di aree nel territorio del Comune di (OMISSIS), oggetto di occupazione d’urgenza disposta nel 1981 per la realizzazione di una strada, di una scuola materna e di un asilo nido.

Le opere previste sono state compiute. Tuttavia la procedura espropriativa non è stata completata nè sono state pagate le indennità di occupazione e di esproprio.

Il signor A. ha quindi citato il Comune in giudizio innanzi al Giudice ordinario. Con sentenze del 7 settembre 2005, n. 845, e 23 aprile 2010, n. 343, il Tribunale di Brindisi ha escluso essersi prodotta la c.d. “accessione invertita” e ha condannato il Comune al pagamento delle somme dovute per la legittima e poi illegittima occupazione dell’area.

Impugnate tali sentenze presso la Corte d’appello di Lecce, questa ne ha sospeso l’esecutività.

Pendente il predetto giudizio, gli eredi del signor A. (attuali ricorrenti), hanno proposto ricorso al Giudice amministrativo, chiedendo:

– l’applicazione del sopravvenuto D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, art. 42 bis (c.d. testo unico dell’espropriazione per pubblica utilità), introdotto nel 2011, con ordine al Comune di acquisire il bene e corrispondere il risarcimento commisurato al valore venale attuale delle aree, oltre a un importo del 5% annuo per tutto il periodo di occupazione, con rivalutazione monetaria e interessi, nonchè il pagamento di una somma pari al 10% del valore venale attuale delle aree, a ristoro del pregiudizio non patrimoniale subito;

– in subordine, la condanna del Comune al pagamento di una somma pari al valore venale dei beni al momento dell’acquisto originario, con interessi legali;

– in via ulteriormente subordinata, la condanna del Comune alla restituzione delle aree e al risarcimento del danno per l’illegittima occupazione, con interessi legali e rivalutazione.

Con sentenza 12 luglio 2012, n. 1242, il T.A.R. per la Puglia – Lecce, sez. 1, ha respinto la richiesta di sospensione del processo, formulata dal Comune con riguardo al giudizio pendente di fronte al Giudice civile, ha ritenuto la propria giurisdizione anche quanto alla domanda di pagamento per l’indennità di occupazione legittima, ha ritenuto inammissibile la domanda di ordinare al Comune di procedere all’acquisizione del bene. In definitiva, ha condannato il Comune a restituire l’area occupata e a corrispondere le somme dovute a titolo di indennità di occupazione legittima e di indennizzo per la detenzione illegittima, determinandone i criteri di calcolo.

Contro la sentenza il Comune ha interposto appello tra l’altro ribadendo per quanto ancora interessa – l’eccezione di difetto di giurisdizione.

Con sentenza depositata il 10.6.2013 il Consiglio di Stato ha ritenuto il ricorso introduttivo inammissibile per difetto di giurisdizione del Giudice amministrativo, annullando senza rinvio la sentenza di primo grado.

1.1.- Contro la sentenza del Consiglio di Stato C.S., A.C. e A.D. hanno proposto ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 362 c.p.c..

Resiste con controricorso il Comune intimato.

2.- Il 29 settembre 2016 è stata depositata in cancelleria rinuncia al ricorso regolarmente sottoscritta dai ricorrenti nonchè, per accettazione, dal Comune controricorrente.

Pertanto il giudizio deve essere dichiarato estinto per sopravvenuta rinuncia senza che si dia luogo a pronuncia sulle spese.

PQM

La Corte dichiara estinto il giudizio per rinuncia.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 11 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 3 novembre 2016

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