Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22235 del 14/10/2020

Cassazione civile sez. II, 14/10/2020, (ud. 14/07/2020, dep. 14/10/2020), n.22235

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – rel. Consigliere –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25708-2019 proposto da:

D.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

APPENNINI, 60, presso lo studio dell’avvocato LUISA DI ZENZO, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS), IN PERSONA DEL MINISTRO

PRO-TEMPORE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI

12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende;

– controricorrente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di BRESCIA, depositata il

05/08/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

14/07/2020 dal Consigliere Dott. SERGIO GORJAN.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

D.A. – cittadino della (OMISSIS) – ebbe a proporre ricorso avanti il Tribunale di Brescia avverso la decisione della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Brescia sez. Bergamo, che aveva rigettato la sua istanza di protezione in relazione a tutti gli istituti previsti dalla relativa normativa.

Il ricorrente deduceva d’essere dovuto fuggire dal suo Paese poichè aveva ucciso lo zio convivente per vendicare l’uccisone, da parte di questo, di suo padre, sicchè era fuggito per non esser arrestato e d’aver poi saputo che i figli del morto s’erano vendicati sui suoi famigliari.

Il Tribunale di Brescia ha rigettato il ricorso ritenendo – per quanto riguarda la domanda circa lo status di rifugiato – che vi ostava il grave delitto commesso; per quanto riguarda la protezione sussidiaria che il racconto reso non era credibile, che non concorrevano le condizioni socio-politiche di violenza diffusa in Senegal e che, in ordine alla protezione umanitaria, non concorreva specifica condizione di vulnerabilità.

Il richiedente asilo ha proposto ricorso per cassazione avverso il decreto del Tribunale articolato su quattro motivi.

Il Ministero degli Interni, ritualmente evocato, s’è costituto a resistere con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il ricorso svolto da D.A. s’appalesa siccome inammissibile a sensi dell’art. 360 bis c.p.c. – siccome la norma ricostruita ex Cass. SU n. 7155/17 -.

Con il primo mezzo d’impugnazione il ricorrente deduce violazione della norma ex art. 3 Cedu ed art. 27 Cost., motivazione apparente nonchè omesso esame circa la gravità e natura del reato commesso.

Con la seconda ragione di doglianza il ricorrente lamenta vizio di nullità per motivazione apparente e lesione del diritto di difesa in ordine alla ritenuta non credibilità del suo racconto.

Le due censure in quanto connesse possono esser esaminate unitariamente e s’appalesano siccome inammissibili poichè generiche.

Il Tribunale di Brescia effettivamente ha distinto la soluzione data all’istanza tesa al riconoscimento dello status di rifugiato rispetto a quella offerta a fronte della domanda di riconoscimento del diritto a godere della protezione sussidiaria.

In ordine alla prima questione il Collegio lombardo ha principalmente rilevato la concorrenza della causa ostativa D.Lgs. n. 251 del 2007, ex artt. 10 e 12 – commissione di reato grave – e comunque che la ragione dell’espatrio non appariva correlata ad alcuna fattispecie di persecuzione specifica.

Mentre in ordine alla protezione sussidiaria il Tribunale ha affermato che il racconto reso dal richiedente asilo non appariva credibile per incongruità ed implausibilità.

Pertanto la statuizione di non credibilità del narrato a giustificazione della ragione sottesa alla domanda di godere di uno degli istituti previsti dalla disciplina normativa sulla protezione internazionale, se anche adottata nell’ambito dell’esame della domanda di protezione sussidiaria, tuttavia regge anche la domanda afferente o status di rifugiato, posto che sia le fattispecie normative afferenti lo status di rifugiato che quelle D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. a) b) si configurano in forza delle dichiarazioni rese dal richiedente asilo a giustificazione del suo espatrio.

Se dunque non basta rilevare la gravità del reato commesso per escludere il diritto allo status di rifugiato – Cass. sez. 1 n. 1033/20 – poichè deve anche esser considerata dal Giudice la pena applicabile in ordine al delitto ipotizzato nel Paese in cui fu commesso e sebbene, in base alla giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione Europea (v. sentenza 13 settembre 2018 in causa C-369/17), la protezione sussidiaria non possa essere esclusa sulla sola base della pena prevista per un determinato reato ai sensi del diritto dello Stato membro, spettando all’autorità o al giudice nazionale competente valutare la gravità dell’illecito considerato, effettuando un esame completo di tutte le circostanze del caso individuale di cui si tratta; tuttavia rimane corretto il rigetto della domanda correlata allo status di rifugiato, assunta dal Tribunale sulla scorta di una duplice ratio: la gravità in astratto del reato (ratio censurata) e la non credibilità del narrato reso dal ricorrente (ratio non efficacemente censurata, per le ragioni che seguono).

In conseguenza della non credibilità dell’affermazione di aver ucciso lo zio nemmeno può configurarsi la concorrenza del correlato reato, sicchè nemmeno si prospetta alcuna delle ipotesi legislative relative allo status di rifugiato.

Questa ulteriore ratio decidendi espressamente illustrata dal Collegio lombardo viene attinta dal ricorrente deducendo vizio di nullità per motivazione apparente e lesione del diritto di difesa.

Ma all’evidenza i primi Giudici hanno puntualmente motivato la loro statuizione in punto non credibilità ponendo in risalto le discrasie tra i racconti, resi in sede amministrativa ed in giudizio, nonchè le incongruità logiche circa la tempistica della denunzia, la conoscenza dell’esistenza di un testimone e le ricerche da parte della Polizia.

Dunque la ragione d’impugnazione fondata sulla denunzia del vizio di nullità appare generica poichè affermazione apodittica senza un effettivo confronto con la motivazione esposta dal Tribunale.

Quanto poi alla dedotta lesione del diritto di difesa, la stessa appare ancorata al fatto che il Collegio bresciano ebbe a non mettere ” il ricorrente nelle condizioni di poter chiarire o meglio argomentare, in termini fattuali, in ordine alle predette circostanze ” ossia alle incongruenze e contraddizioni rilevate nel suo narrato e poste a sostegno della conclusione di non credibilità.

All’evidenza anche detta censura appare generica e, quindi, inammissibile poichè il Tribunale ha puntualmente dato atto che il ricorrente fu sentito anche in sede giudiziale, stante che ebbe ad apportare significativi mutamenti rispetto alla versione resa in sede amministrativa proprio al fine di adattare le sue risposte alle obiezioni avanzate in sede di audizione.

Parte ricorrente non contesta specificatamente questa ricostruzione fattuale del Tribunale sicchè in presenza di ulteriore audizione in sede giudiziale non è dato comprendere il senso logico-fattuale della doglianza se non come apodittica contestazione a statuizione sgradita.

Con il terzo mezzo d’impugnazione il ricorrente deduce vizio di violazione di legge in ordine alle norme che disciplinano l’istituto dell’onere probatorio attenuato, vizio di nullità per motivazione apparente ed omesso esame di un fatto decisivo individuato nella situazione socio-politica della (OMISSIS).

Già la proposizione promiscua di più vizi di legittimità tra loro antitetici lumeggia l’inammissibilità della censura, ma anche voler esaminare lo sviluppo della doglianza di ricorso, la censura mossa appare generica.

Difatti l’argomento critico proposto si limita ad apodittiche contestazioni alle statuizioni adottate dal Tribunale in punto credibilità e valutazione della situazione socio-politica della (OMISSIS) – senza nemmeno una puntuale illustrazione del pur enunziato vizio di nullità – meramente contrapposte alla motivazione esposta al riguardo dal Collegio di prime cure.

Difatti il Collegio bresciano, come dianzi già illustrato, ha puntualmente motivato la sua statuizione di non credibilità del racconto reso dal richiedente asilo, ed un tanto ha anche puntualmente fatto in ordine all’esame della situazione sociopolitica della (OMISSIS), ritenuta non connotata da violenza diffusa, secondo l’insegnamento impartito dalla Corte Europea.

A tale accertamento il Tribunale è pervenuto mediante l’utilizzo delle informazioni tratte da rapporti redatti da Enti internazionali preposti all’uopo, che ha specificatamente indicato, pur dando atto dell’esistenza comunque di tensioni sociali o politiche, che tuttavia non assumono rilevanza tale da connotare situazione qualificabile di violenza diffusa.

A fronte di detta specifica motivazione il ricorrente si limita ad astratta ricostruzione dell’istituto per concludere apoditticamente, e senza operar riferimento ad alcun rapporto di Ente internazionale lumeggiante una situazione diversa rispetto a quella delineata dai Giudici di prime cure – Cass. sez. 1 n. 26728/19 -, che la conclusione tratta dal Tribunale era errata.

Con la quarta ragione di doglianza il ricorrente deduce violazione della norma D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 32 ed art. 5 T.U. Imm. nonchè vizio di motivazione – apparente od incomprensibile – su punto decisivo afferente la ricorrenza dei presupposti per riconoscere la chiesta protezione umanitaria.

L’argomentazione critica sviluppata in ricorso si compendia nella mera apodittica contestazione dell’accertamento del Collegio, con richiamo ad insegnamento di questo Supremo Collegio circa la necessità di una valutazione complessiva degli elementi utili al riguardo, e nuovamente enfatizzando le ragioni dell’espatrio – tratte dalle sue dichiarazioni – e la situazione socio-politica della (OMISSIS).

Viceversa il Collegio bresciano ha proceduto al partito esame della questione afferente la richiesta di protezione umanitaria, evidenziando e l’assenza di condizioni di vulnerabilità soggettiva siccome oggettiva e procedendo alla valutazione complessiva della condizione del richiedente asilo in Italia comparandola a quella in caso di rimpatrio nel suo Paese.

Dunque la mera contestazione della statuizione del Giudice senza un effettivo confronto con la motivazione addotta, configura censura generica quindi inammissibile.

Alla declaratoria d’inammissibilità dell’impugnazione non segue, ex art. 385 c.p.c., la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di lite di questo giudizio di legittimità in favore della costituita Amministrazione, poichè il controricorso è privo dei requisiti sostanziali propri di detto atto processuale. Concorrono in capo al ricorrente le condizioni processuali per l’ulteriore pagamento del contributo unificato.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso, nulla per le spese.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nell’adunanza in camera di consiglio, il 14 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 14 ottobre 2020

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