Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22235 del 05/09/2019

Cassazione civile sez. trib., 05/09/2019, (ud. 03/07/2019, dep. 05/09/2019), n.22235

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. NONNO Giacomo Maria – rel. Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –

Dott. FICHERA Giuseppe – Consigliere –

Dott. DI NAPOLI Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 26350/2014 R.G. proposto da

Euro Fermac Group s.r.l., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Del Tritone n. 169,

presso lo studio dell’avv. Rentata Sulli, che la rappresenta e

difende giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– resistente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Campania n. 4940/31/14, depositata il 19 maggio 2014.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 3 luglio 2019

dal Consigliere Giacomo Maria Nonno.

Fatto

RILEVATO

CHE:

1.1. con sentenza n. 4940/31/14 del 19/05/2014 la Commissione tributaria regionale della Campania (di seguito CTR) rigettava l’appello proposto da Euro Fermac Group s.r.l. (di seguito EFG s.r.l.) avverso la sentenza n. 85/44/13 della Commissione tributaria provinciale di Napoli (di seguito CTP), che aveva a sua volta rigettato il ricorso della socidtà contribuente avverso una cartella di pagamento concernente IRES, IRAP e IVA relative all’anno 2005 e sanzioni ed interessi IRES relativi all’anno 2008;

1.1. come si evince anche dalla sentenza della CTR: a) la cartella di pagamento era stata emessa a seguito di avviso di accertamento non impugnato, avviso che la società ricorrente riteneva irregolarmente notificato; b) la CTP rigettava il ricorso proposto da EFG s.r.l.; c) la società contribuente proponeva appello avverso la sentenza di primo grado;

1.2. su queste premesse, la CTR motivava il rigetto dell’appello evidenziando, tra l’altro, che: a) la cartella di pagamento era immune da vizi propri ed era stata regolarmente notificata; b) le eccezioni della società contribuente in ordine alla mancata notificazione dell’atto impositivo presupposto non potevano essere condivise, risultando dagli atti che l’avviso di accertamento era “stato portato a conoscenza del destinatario con regolare procedura prevista dall’art. 140 c.p.c.”; c) la notificazione era stata legittimamente effettuata nei confronti del legale rappresentante di EFG s.r.l. in quanto la notifica nei confronti di quest’ultima non era andata a buon fine; d) in ragione della definitività dell’accertamento per omessa impugnazione, le censure della società contribuente non potevano essere proposte avverso la cartella di pagamento;

2. EFG s.r.l. impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato a due motivi;

3. l’Agenzia delle entrate depositava atto di costituzione al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. con il primo motivo di ricorso EFG s.r.l. deduce, evidentemente in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, costituito dalla irregolarità della notifica ex art. 140 c.p.c., dell’avviso di accertamento;

2. il motivo è inammissibile;

2.1. la CTR ha ampiamente argomentato in ordine alla regolarità della notificazione dell’avviso di accertamento nei confronti della società contribuente;

2.2. la ricorrente, invece, contesta tale regolarità ma omette di trascrivere la relata e di allegarla in copia al ricorso, difettando pertanto il motivo della necessaria specificità;

2.2.1. invero, secondo la giurisprudenza di questa Corte, “in tema di ricorso per cassazione, ove sia denunciato il vizio di una relata di notifica, il principio di autosufficienza del ricorso esige la trascrizione integrale di quest’ultima, che, se omessa, determina l’inammissibilità del motivo” (Cass. n. 5185 del 28/02/2017; si veda anche Cass. n. 17424 del 29/08/2005);

2.2.2. e non è dubbio che, nel caso di specie, la trascrizione della relata è necessaria al fine di apprezzare le contestazioni della ricorrente, che attengono alla regolarità del procedimento notificatorio (cfr. Cass. n. 1150 del 17/01/2019);

2.3. sotto un secondo profilo, va segnalato che la censura di EFG s.r.l. è formulata come vizio di motivazione ed è, pertanto, inammissibile: sia perchè trattasi di questione di diritto, sia perchè dedotta in violazione del principio della cd. doppia conforme;

2.3.1. invero, “le disposizioni sul ricorso per cassazione, di cui al D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, circa il vizio denunciabile ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, ed i limiti d’impugnazione della “doppia conforme” ai sensi dell’art. 348-ter c.p.c., u.c., si applicano anche al ricorso avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale, atteso che il giudizio di legittimità in materia tributaria, alla luce del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 62, non ha connotazioni di specialità. Ne consegue che il D.L. n. 83 del 2012, art. 54, comma 3-bis, quando stabilisce che “le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano al processo tributario di cui al D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546″, si riferisce esclusivamente alle disposizioni sull’appello, limitandosi a preservare la specialità del giudizio tributario di merito” (Cass. S.U. nn. 8053 e 8054 del 07/04/2014);

2.3.2. tali disposizioni si applicano ai giudizi di appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione successivamente all’11 settembre 2012 (Cass. n. 26860 del 18/12/2014; Cass. n. 24909 del 09/12/2015; Cass. n. 11439 del 11/05/2018) e, dunque, anche al presente giudizio, introdotto con appello notificato il 12/09/2013, come si evince dalla sentenza impugnata;

3. con il secondo motivo si contesta, evidentemente in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, costituito dalla infondatezza dei fatti dedotti nell’avviso di accertamento;

4. il motivo implica all’evidenza la fondatezza del primo motivo e, pertanto, resta assorbito;

5. in conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile;

5.1. nulla per le spese in ragione della mancata costituzione dell’Agenzia dell’entrate;

5.2. poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è dichiarato inammissibile, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, che ha aggiunto l’art. 13, comma 1 quater del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso;

ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente del contributo unificato dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, art. 1 bis,.

Così deciso in Roma, il 3 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 5 settembre 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA