Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22235 del 04/08/2021

Cassazione civile sez. II, 04/08/2021, (ud. 03/12/2020, dep. 04/08/2021), n.22235

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – Consigliere –

Dott. ORICCHIO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26772-2019 proposto da:

O.G.Y., rappresentato e difeso dall’avvocato LIVIO NERI,

giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– resistente –

nonché contro

COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE

INTERNAZIONALE DI MILANO;

– intimata –

avverso la sentenza n. 600/2019 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 12/02/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 3

dicembre 2020 dal consigliere Dott. Antonio Oricchio.

 

Fatto

RILEVATO

che:

e’ stata impugnata da Y.O.G., cittadino del (OMISSIS), la sentenza n. 600/2019 della Corte di Appello di Milano.

Il ricorso è fondato su due motivi e non è resistito con controricorso.

Per una migliore comprensione della fattispecie in giudizio va riepilogato, in breve e tenuto conto del tipo di decisione da adottare, quanto segue.

L’odierna parte ricorrente formulava istanza, di cui in atti, alla competente Commissione territoriale per il riconoscimento dello stato di rifugiato politico o di protezione sussidiaria o umanitaria.

La Commissione rigettava l’istanza.

L’odierno ricorrente impugnava, quindi, detto rigetto con ricorso innanzi ai Tribunale di Milano.

Quest’ultimo respingeva il ricorso.

Avverso la decisione del Tribunale di prima istanza l’odierno ricorrente interponeva appello a sua volta rigettato con la decisione oggetto del ricorso in esame.

Il ricorso viene deciso ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c. con ordinanza in camera di consiglio non ricorrendo l’ipotesi di particolare rilevanza delle questioni in ordine alle quali la Corte deve pronunciare.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1.- Con il primo motivo si censura, ai sensi sia dell’art. 360 c.p.c., del n. 3 che del n. 5 l’impugnata sentenza per violazione per omesso esame di un fatto decisivo e violazione di legge (D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 8 e art. 25) “in merito alla sussistenza di un timore fondato di subire persecuzione o danno grave nella regione di provenienza del ricorrente”.

Il motivo non può essere accolto.

Le svolte doglianze attengono, in sostanza, ad aspetti di carattere meritale concernenti la valutazione in fatto svolta dal Giudice del merito.

Parte ricorrente, peraltro, non specifica un determinato fatto o dato o elemento decisivo già addotto e non valutato nel giudizio di merito.

La valutazione della situazione del paese di provenienza risulta espletata correttamente dai Giudici del merito.

Il motivo e’, quindi, inammissibile.

2.- Con il secondo motivo si deducono, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., sia del n. 3 che del n. 5 l’omesso esame di fatto decisivo e la violazione di legge quanto alla negata sussistenza dei presupposti per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari.

Anche con il motivo qui in esame parte ricorrente omette la specifica identificazione di fatto, dato o elemento che avrebbe potuto consentire la ammissibile censura sotto il profilo dell’omissione di valutazione alla stregua del noto e consolidato orientamento giurisprudenziale dato dalle S.U. di questa Corte (Cass. 7 aprile 2014, n. 8053).

La doglianza in relazione alla errata valutazione dei motivi umanitari appare come strumentale deduzione vizio di legge per aggredire un giudizio di tipo eminentemente meritale.

Peraltro i Giudici del merito hanno congruamente escluso, nell’ipotesi, la ricorrenza di ragioni giustificanti il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari.

Il motivo e’, quindi, inammissibile.

3.- Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile.

4.- Nulla va statuito in ordine alle spese del giudizio, stante il mancato svolgimento di difese ad opera della parte intimata -.

5.- Sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis, se dovuto, non risultando -allo stato – il ricorrente ammesso in via definitiva al beneficio del gratuito patrocinio a spese dello Stato.

PQM

LA CORTE

dichiara il ricorso inammissibile.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 3 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 4 agosto 2021

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