Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22234 del 25/09/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 25/09/2017, (ud. 21/06/2017, dep.25/09/2017),  n. 22234

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – rel. Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14733-2016 proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F.

(OMISSIS), in persona del legale rappresentante in proprio e quale

procuratore speciale della SOCIETA’ DI CARTOLARIZZAZIONE DEI CREDITI

I.N.P.S. (S.C.C.I.) S.p.A. – C.F. (OMISSIS), elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la sede

dell’AVVOCATURA dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso

unitamente e disgiuntamente dagli avvocati CARLA D’ALOISIO, ANTONINO

SGROI, LELIO MARITATO ed EMANUELE DE ROSE;

– ricorrente –

contro

P.P., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso

la CANCELLERIA della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa

dagli avvocati MAURIZIO MANNA e GIULIANO MANNA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 169/2016 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 30/03/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 21/06/2017 dal Consigliere Dott. LUCIA ESPOSITO.

Fatto

RILEVATO

che con la sentenza impugnata la Corte d’appello di Firenze, in riforma della decisione del giudice di prime cure, ha accolto il ricorso con cui P.P. aveva proposto opposizione a sette avvisi di addebito relativi a contributi e sanzioni inerenti alla gestione commercianti in relazione al periodo dal 2005 al 2014 emessi nei suoi confronti dall’Inps;

che la Corte territoriale fondava il suo convincimento sul rilievo che presupposto per l’iscrizione alla gestione commercianti, nella specie intervenuta d’ufficio, fosse l’esercizio di attività commerciale e che una simile attività non potesse essere riscontrata in capo alla P., socia accomandataria di società di persone (la S.a.S. Biancospini di P. P. & C.), la cui attività si era limitata alla mera gestione di immobili;

che per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso l’Inps sulla base di un unico motivo;

che la P. ha resistito con controricorso;

che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio non partecipata;

che il collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della motivazione in forma semplificata.

Diritto

CONSIDERATO

che con l’unico motivo il ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione e falsa applicazione della L. n. 613 del 1966, art. 1, della L. 27 novembre 1960, n. 1397, art. 1 così come modificato dalla L. n. 662 del 1996, art. 1, commi 203 e ss., della stessa L. n. 1398 del 1960, art. 2 e degli artt. 2313,2318 e 2697 c.c., rilevando che l’attività svolta dalla società, in ragione dell’oggetto sociale, valeva a determinare la presunzione normativa riguardo la natura commerciale dell’attività svolta in forma societaria e che non era stata offerta prova idonea a vincere la presunzione, talchè la qualità di socia accomandataria della P. induceva a ritenere che l’attività fosse svolta in modo abituale dalla predetta, non risultando la gestione della società da parte di terzi;

che il motivo è inammissibile ai sensi dell’art. 360 bis c.p.c., comma 1;

che, infatti, la giurisprudenza di questa Corte – dalla quale non v’è ragione di discostarsi, non fornendo il ricorrente elementi per mutare orientamento – è da tempo ferma nel ritenere che, in base alla L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1 comma 203, che sostituisce la L. 3 giugno 1975, n. 160, art. 29, comma 1, presupposto per l’iscrizione alla gestione commercianti è lo svolgimento da parte dell’interessato di attività commerciale e che l’attività di mera riscossione dei canoni di un immobile affittato non costituisce di norma attività d’impresa, indipendentemente dal fatto che ad esercitarla sia una società, nella specie di persone, salvo che si dia prova che costituisca attività commerciale di intermediazione immobiliare – Cass. n. 845/2010 – e che l’eventuale impiego dello schema societario per attività di mero godimento, in implicito contrasto con il disposto dell’art. 2248 c.c., non può trovare una sanzione indiretta nel riconoscimento di un obbligo contributivo di cui difettino i presupposti (cfr. Cass., ord. 6/4/2017, n.9002; Cass. ord., 29/12/2016, n. 27376; Cass. 26/8/2016, n. 17370; Cass. 6/9/2016, n. 17643; Cass. 11/2/2013, n. 3145, Cass. ord. 11 febbraio 2013, n. 3145);

che alla luce di quanto esposto, in conformità alla proposta formulata, il ricorso va dichiarato inammissibile con condanna dell’Istituto ricorrente al pagamento delle spese processuali.

PQM

 

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 5.500,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15 % e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 21 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 25 settembre 2017

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